Regolamento (UE) 2024/2642 del Consiglio dell'8 ottobre 2024 concernente misure restrittive in considerazione delle attività di destabilizzazione praticate dalla Russia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2024/2643 del Consiglio, dell'8 ottobre 2024, concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia1,
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
L’8 ottobre 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/2643, in cui stabilisce un quadro di misure restrittive mirate in considerazione delle attività di destabilizzazione praticate dalla Russia. Il contesto politico e le ragioni politiche per l’adozione di tali misure restrittive sono indicati nei considerando di tale decisione.
La decisione (PESC) 2024/2643 prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di talune persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nel relativo allegato e il divieto di mettere fondi e risorse economiche a loro disposizione. Tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione.
La strumentalizzazione dei migranti da parte di paesi terzi o di attori non statali ostili può produrre deliberatamente un effetto destabilizzante sull’Unione.Tale situazione è circostanziata nel regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio2, che è pertanto menzionato ove opportuno come criterio di inserimento nell’elenco ai fini della designazione di persone e entità che pianificano, dirigono, effettuano, direttamente o indirettamente, sostengono o altrimenti favoriscono la strumentalizzazione dei migranti. Il rimando a tale regolamento è volto ad assicurare coerenza, dato il carattere evolutivo e l’effetto della materia e il modus operandi degli attori dei paesi terzi o degli attori non statali ostili interessati..
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, i diritti della difesa e il diritto alla protezione dei dati a carattere personale. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti.
È opportuno precisare che la protezione dalla responsabilità civile riconosciuta agli operatori che ignorano, e non hanno alcun motivo ragionevole di sospettare, che i loro atti infringano le misure restrittive dell’Unione non può essere fatta valere laddove l’operatore abbia omesso di esercitare la diligenza dovuta. La diligenza dovuta dovrebbe essere esercitata tenendo debitamente conto delle informazioni disponibili pubblicamente o prontamente. Ne consegue, ad esempio, che l’operatore accusato di aver violato misure restrittive non possa far valere tale protezione se ha omesso di effettuare controlli o ispezioni semplici
La procedura per la modifica dell’elenco che figura all’allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell’inserimento nell’elenco affinché abbiano la possibilità di presentare osservazioni.
Ai fini dell’attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. È opportuno che qualsiasi trattamento di dati personali sia conforme ai regolamenti (UE) 2016/6793 e (UE) 2018/17254 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento.
Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento, comprese se necessario sanzioni penali. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a) «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da un’operazione o a essi collegata, in particolare:
i) una richiesta volta a ottenere l’adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da un’operazione o a essi collegata;
ii) una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di un’obbligazione, una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a un’operazione;
iv) una domanda riconvenzionale;
v) una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;
b) «contratto o operazione»: qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di obbligazione, garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o una controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta operazione o a essa correlata;
c) «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell’allegato II;
d) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
e) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche;
f) «congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consenta l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
g) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:
i) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
ii) depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;
iii) titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, compresi azioni, certificati azionari, obbligazioni, notes, warrant, obbligazioni ordinarie e contratti derivati;
iv) interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;
v) credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;
vi) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;
vii) documenti da cui risulti un interesse riguardante fondi o risorse finanziarie;
h) «territorio dell’Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato sull’Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.
Art. 1 bis
1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni relative ai beni materiali quali navi, aeromobili, beni immobili, porti, aeroporti, ed elementi fisici di reti digitali e di comunicazione, elencati all’allegato III o concernenti tali beni.
2. L’elenco di cui all’allegato III comprende i beni materiali che:
a) sono utilizzati in attività di destabilizzazione che mettono in pericolo o danneggiano infrastrutture critiche, tra cui le infrastrutture sottomarine, e che sono attribuibili al governo della Federazione russa o vanno a suo vantaggio;
b) sono utilizzati in attività di destabilizzazione che violano le normative nazionali, europee o internazionali in materia di traffico aereo, marittimo o terrestre, e che sono attribuibili al governo della Federazione russa o vanno a suo vantaggio;
c) sono utilizzati in attività di destabilizzazione, compresi lo spionaggio e la sorveglianza, il trasporto di armi o di attrezzature e personale militari, la manipolazione delle informazioni e le interferenze, e sono attribuibili al governo della Federazione russa o che vanno a suo vantaggio;
d) sono di proprietà, noleggiati o impiegati da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato I, o sono altrimenti utilizzati a nome di tali soggetti, per loro conto, in relazione ad essi o a loro vantaggio.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni per motivi di sicurezza marittima o aerea, per necessarie per motivi umanitari o per la prevenzione o mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente o in risposta a catastrofi naturali.
4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni necessarie per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro o ai fini di un’indagine relativa a violazioni delle disposizioni del presente regolamento o ad altre attività illecite.
5.
In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare operazioni relative ai beni materiali elencati nell’allegato III, o concernenti tali beni, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato, caso per caso, che tali operazioni sono strettamente necessarie per qualsiasi fine coerente con gli obiettivi del presente regolamento.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni entro due settimane dalla relativa data.
Art. 1 ter
1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con:
a) una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti al di fuori dell’Unione che sia un ente creditizio o finanziario o un’entità che presta servizi per le cripto-attività, che partecipa a operazioni che agevolano, direttamente o indirettamente, le attività di persone, entità o organismi che svolgono le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 3, quali elencati nell’allegato IV del presente regolamento, o che altrimenti sostengano tali persone, entità o organismi; o
b) una persona giuridica, un’entità o un organismo che forniscono assistenza tecnica o operativa a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi impegnati nelle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 3, quali elencati nell’allegato IV del presente regolamento.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni:
a) necessarie per l’esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti;
b) strettamente necessarie per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, a condizione che tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e con quelli della decisione (PESC) 2024/2643 del Consiglio1; o
c) necessarie per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni.
Art. 1 quater
1. È vietata agli operatori la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l’agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato V, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet, siano essi nuovi o preinstallati.
2. Sono sospesi qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione o qualsiasi accordo di trasmissione e distribuzione con le persone giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell’allegato V.
3. È vietato pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell’allegato V, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione, tramite qualsiasi dei mezzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 2
1. Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati all’allegato I.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo, direttamente o indirettamente, a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I o destinato a loro vantaggio.
3. Nell’allegato I sono indicati le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che:
a) sono responsabili di atti o politiche attribuibili al governo della Federazione russa che compromettono o minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza dell’Unione, di uno o più dei suoi Stati membri, di un’organizzazione internazionale o di un paese terzo, o che compromettono o minacciano la sovranità o l’indipendenza di uno o più Stati membri o di un paese terzo, ovvero che compiono, sostengono, partecipano a tali atti o politiche, li agevolano o ne traggono vantaggio, mediante una qualsiasi delle azioni seguenti:
i) la pianificazione o la direzione di azioni che ostacolano o compromettono il processo politico democratico, o l’ordine pubblico e la sicurezza, anche ostacolando o compromettendo lo svolgimento di elezioni o tentando di destabilizzare o sovvertire l’ordine costituzionale, ovvero l’implicazione diretta o indiretta in tali azioni, il sostegno o l’agevolazione in altro modo delle stesse;
ii) la pianificazione o la direzione di manifestazioni violente, l’implicazione diretta o indiretta nelle stesse, il sostegno o l’agevolazione in altro modo delle stesse;
iii) la pianificazione o la direzione di atti di violenza, di tipo fisico o non fisico, l’implicazione diretta o indiretta negli stessi, il sostegno o l’agevolazione in altro modo degli stessi, comprese le attività volte a mettere a tacere, intimidire, sottoporre a coercizioni e rappresaglie le persone critiche nei confronti delle azioni o delle politiche della Federazione russa;
iv) la pianificazione o la direzione dell’uso della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze, l’implicazione diretta o indiretta nello stesso, il sostegno o l’agevolazione in altro modo dello stesso;
v) la pianificazione o la direzione di azioni che prendono di mira il funzionamento delle istituzioni democratiche, le attività economiche o i servizi di interesse pubblico, anche mediante l’ingresso non autorizzato nel territorio di uno Stato membro, compreso lo spazio aereo, o volte a interferire con, danneggiare o distruggere, anche mediante sabotaggio o attività informatiche malevole nell’ambito di attività ibride, le infrastrutture critiche, comprese le infrastrutture sottomarine, ovvero l’implicazione diretta o indiretta in tali azioni, il sostegno o l’agevolazione in altro modo delle stesse;
vi) la pianificazione o la direzione della strumentalizzazione dei migranti di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1359, ovvero l’implicazione diretta o indiretta in tale strumentalizzazione, il sostegno o l’agevolazione in altro modo della stessa;
vii) lo sfruttamento di un conflitto armato, dell’instabilità o dell’insicurezza, anche attraverso lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali e di fauna selvatica in un paese terzo;
viii) l’istigazione, il sostegno o l’agevolazione in altro modo di un conflitto violento in un paese terzo;
b) sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a);
b) forniscono sostegno alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi coinvolti nelle attività di cui alle lettere a).
c)
Art. 3
1. In deroga all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche siano:
a) necessari per soddisfare bisogni fondamentali delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o mutui, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno 2 settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un’autorizzazione specifica;
e) pagabili da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale;
f) necessari per il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; o
g) necessari per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell’Unione, e per la fornitura di risorse correlate e servizi correlati necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza di tali servizi di comunicazione elettronica.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro 2 settimane da tale rilascio.
Art. 4
1. L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, non si applica alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:
a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
b) da organizzazioni internazionali;
c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati delle Nazioni Unite, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;
e) da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;
f) da agenzie specializzate degli Stati membri; o
g) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.
2. L’esenzione di cui al paragrafo 1 non si applica alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi contrassegnati da un asterisco nell’allegato I.
3. Fatto salvo il paragrafo 1 e in deroga all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali.
4. In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 1, l’autorizzazione si considera rilasciata.
5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro quattro settimane dal rilascio.
Art. 5
1. In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, del gruppo, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo 2 nell’elenco figurante nell’allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato I; e
d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio.
Art. 6
1. In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell’allegato I, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l’autorità competente interessata abbia accertato che:
a) i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui all’allegato I; e
b) il pagamento non viola l’articolo 2, paragrafo 2.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro 2 settimane dal rilascio.
Art. 7
1. L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino su conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo che figura nell’elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente interessata in merito a tali operazioni.
2. L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
b) pagamenti dovuti nell’ambito di contratti e accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 sono stati inseriti nell’allegato I; o
c) pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano sottoposti a congelamento in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1.
Art. 8
1. Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:
a) forniscono immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e trasmettono tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e
b) collaborano con l’autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a).
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le norme nazionali o altre norme applicabili sulla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie e coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti garantito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A tal fine, tali comunicazioni comprendono quelle relative alla consulenza giuridica fornita da altri professionisti certificati autorizzati dal diritto nazionale a rappresentare il cliente nel procedimento giudiziario, nella misura in cui tale consulenza giuridica sia fornita in relazione a procedimenti giudiziari pendenti o futuri.
3. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.
4. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono usate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
5. Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità di contrasto, le autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio5, le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio7 e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio8, e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi, nonché beni immobili o mobili, elaborano prontamente le informazioni, inclusi i dati personali e se necessario le informazioni di cui a paragrafo 1 del presente articolo, e prontamente le scambiano con le altre autorità competenti del loro Stato membro e degli altri Stati membri e con la Commissione, qualora tali elaborazione e scambio siano necessari ai fini dello svolgimento dei compiti dell’autorità di elaborazione o dell’autorità di ricezione ai sensi del presente regolamento, in particolare quando rilevano casi di una effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dal presente regolamento.