Vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcooligene e modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, che modifica, fra l'altro, il regime fiscale dell'alcool inpiegato nella preparazione dei liquori;
Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331, recante modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino;
Visto il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito nella legge 1 novembre 1951, n. 1127, recante, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti;
Visto il - decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 457, concernente agevolazioni temporanee straordinarie riguardanti la distillazione del vino;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di disciplinare la produzione ed il commercio delle materie prime alcooligene perche' non vengano frustrate le finalita' dei citati decreti-legge, e di modificare alcune disposizioni fiscali sulla produzione dei liquori;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Chiunque intende esercitare stabilimenti a carattere industriale per la produzione di liquidi fermentescibili, o di fermentati alcoolici, o esercitare il commercio di detti prodotti, esclusi la produzione e il commercio del vino genuino e dei succhi non fermentati di agrumi , deve farne denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno venti giorni prima di iniziare le rispettive attivita'.
2. La denuncia, corredata della planimetria dei locali dello stabilimento o deposito, nonche' dello schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:
a) la ditta e chi la rappresenta;
b) il Comune, la via e il numero civico, la denominazione della localita' in cui si trova lo stabilimento deposito;
c) le qualita' delle materie prime da impiegare e dei prodotti che si intendono ottenere o commerciare;
d) la potenzialita' degli impianti di produzione.
3. Uguale denuncia deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge da chi gia' esercita stabilimenti o depositi del genere. Se tali stabilimenti o depositi all'atto della pubblicazione del presente decreto-legge sono in fase di attivita', il termine di presentazione della denuncia e' ridotto a quindici giorni.
Art. 2
1. Gli stabilimenti e i depositi, di cui al precedente articolo, sono soggetti alla vigilanza finanziaria, che puo' essere continuativa o saltuaria.
2. L'Amministrazione ha facolta' di applicare agli apparecchi e ai recipienti bolli e suggelli e puo' ordinare, a spese dell'esercente, le opere e le misure che riterra' necessarie per una efficace vigilanza.
3. L'esercente ha l'obbligo di fornire gratuitamente, per uso del personale addetto alle operazioni di vigilanza, i locali necessari convenientemente arredati.
4. L'esercente ha l'obbligo di tenere registri di carico e scarico delle materie prime, dei liquidi fermentescibili e dei fermentati, con le indicazioni delle rispettive provenienze e destinazioni. Detti registri debbono essere, prima dell'uso, sottoposti alla approvazione e vidimazione del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.
Art. 3
1. Gli esercenti degli stabilimenti previsti all'art. 1 debbono presentare, almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione, apposita dichiarazione al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione indicando:
a) il proprio cognome e nome, e l'ubicazione dello stabilimento;
b) il tempo continuativo della lavorazione nel corso del mese solare per il quale e' presentata la dichiarazione;
c) le qualita' e le quantita' delle materie prime che si vogliono lavorare;
d) le qualita' e le quantita' dei prodotti da ottenere e i recipienti nei quali saranno immessi e conservati.
Art. 4
1. I prodotti ottenuti negli stabilimenti previsti negli articoli precedenti devono essere custoditi in appositi magazzini fiduciari.
2. Se i prodotti di cui al comma precedente possono dar luogo ad alcoli diversamente tassati, debbono essere separatamente custoditi in appositi recipienti identificati e suggellati dalla Finanza.
3. Durante la lavorazione di una determinata materia prima non e' permesso introdurre nello stabilimento materie prime diverse da quelle indicate nella dichiarazione di lavoro, senza autorizzazione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.
4. Sono vietate le miscele di materie prime alcooligene atte a produrre spiriti soggetti a diverso trattamento fiscale.
Art. 5
1. Negli stabilimenti contemplati al precedente art. 1 e nelle distillerie non possono essere introdotti liquidi fermentescibili o fermentati alcoolici di cui al presente decreto-legge, se non scortati da bolletta di accompagnamento da rilasciare dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, con le norme e modalita' della bolletta di legittimazione degli spiriti, previa identificazione dei prodotti.
2. Dall'obbligo di cui sopra sono esclusi soltanto il vino ed i succhi non fermentati di agrumi.
Art. 6
1. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, ha facolta' di prescrivere l'aggiunta, ai fermentati alcoolici di cui all'art. 1, di una sostanza atta a rivelare la loro presenza, e di stabilire le norme da osservare per l'aggiunta di tale sostanza.
2. E' data altresi' facolta' ai Ministri per le finanze, per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste di prescrivere, di comune intesa, l'aggiunta di sostanze rivelatrici ai liquidi fermentescibili, nonche' di stabilire le norme che dovranno essere osservate per tale operazione.
3. La disposizione del comma precedente non si applica per i liquidi fermentescibili ottenuti ..., dall'uva, dalle fragole, dalle marasche, dai lamponi, dalle ciliege, dalle pesche, dalle susine, dalle albicocche, dal ribes, dal tamarindo, nonche' per quelli ottenuti da altri frutti che potranno essere indicati con decreti da emanare d'intesa fra i Ministri per le finanze, per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste.
Art. 7
1. I funzionari delle Imposte di fabbricazione e gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria hanno facolta' di accedere in qualsiasi momento nei locali dove si detengono o manipolano materie prime alcooligene.
2. Essi hanno facolta' di prendere visione delle registrazioni e contabilita' inerenti all'esercizio dell'industria e del commercio dei generi sopraindicati, di eseguire riscontri e ricerche e gli interessati hanno l'obbligo di assisterli in tali operazioni.
3. Gli ufficiali di polizia tributaria, agli effetti del presente decreto, possono avvalersi della facolta' prevista all'art. 33, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Art. 8
1. La produzione e il commercio dei liquidi fermentescibili e dei fermentati alcoolici, di cui al precedente art. 1, in stabilimenti non denunziati o in tempi diversi da quelli dichiarati, la produzione di prodotti diversi da quelli dichiarati, la detenzione dei prodotti stessi non denunziata in conformita' del disposto dello stesso art. 1, le miscele di fermentati alcoolici, di materie alcooligene di diversa natura, tra di loro o col vino, sono considerati come predisposti in frode alla legge di imposta sugli spiriti, e chiunque li effettui e' punito con la multa fino a lire 400.000 e i prodotti ottenuti sono confiscati.
2. Quando i prodotti ottenuti non possono essere confiscati, si applica, oltre la multa di cui al precedente comma, una multa di lire 2000 per quintale di prodotto.
3. Le stesse penalita' si applicano per la mancanza della bolletta di accompagnamento, nonche' per l'omessa aggiunta delle sostanze rivelatrici prescritte, di cui ai precedenti articoli 5 e 6.
4. Oltre alle eventuali sanzioni di cui ai commi precedenti, chi omette di presentare le denunzie di cui all'art. 1, e la dichiarazione di lavoro di cui all'art. 3, e' punito con l'ammenda fino a lire 50.000. Alla stessa pena soggiace chi rifiuti od ostacoli l'accesso agli agenti dell'Amministrazione finanziaria, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave perseguibile ai sensi del Codice penale.
5. Ogni altra violazione alle norme stabilite dai precedenti articoli e' punita con l'ammenda fino a L. 25.000.
6. Le sanzioni di cui sopra si applicano indipendentemente da quelle previste nel capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni.
Art. 9
1. L'alcool ottenuto da materie prime - diverse dal vino e dalle vinacce - prodotte senza l'osservanza delle norme previste dagli articoli da 1 a 4 del presente decreto-legge sara' assoggettato al trattamento dell'alcool di prima categoria.
2. Anche per il vino e la vinaccia da sottoporre a distillazione rimane fermo il diritto degli organi dell'Amministrazione finanziaria di controllarne la genuinita'.
Art. 10
1. Chiunque sottrae o tenta di sottrarre con qualunque mezzo lo spirito al pagamento dei prescritti diritti erariali e' punito con la multa dal doppio al decuplo dell'importo dei diritti dovuti.
2. Lo spirito sottratto o che si tenti di sottrarre e i mezzi adoperati per commettere la frode sono soggetti a confisca, a termini della legge doganale e in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale.
Art. 11
1. In deroga a quanto dispone l'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni del presente decreto costituenti delitti punibili con la sola multa, e' ammessa la decisione amministrativa a termini della legge doganale.
2. La domanda per la decisione amministrativa, ove non sia fatta contestualmente alla redazione del verbale di accertamento del reato, e' diretta all'Intendente di finanza.
3. L'Intendente notifica al trasgressore il termine perentorio entro cui dovra' depositare, a garanzia della esecuzione della decisione, una somma entro il minimo e il massimo della multa comminata per la violazione contestata, oltre l'ammontare delle spese e dei diritti eventualmente dovuti.
4. La decisione amministrativa spetta all'Intendente senza limiti di somma. Con la stessa decisione l'intendente di finanza provvede sulle spese e puo' disporre la confisca nei casi in cui questa e' comminata dal presente decreto.