Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamita' atmosferiche nel marzo-aprile 1973
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamita' atmosferiche nei mesi di marzo-aprile 1973;
Ritenuta la necessita' ed urgenza di assicurare la continuita' di applicazione degli interventi e delle provvidenze previsti dal decreto-legge medesimo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;
Decreta:
Art. 1 Applicazione delle norme
Titolo I
Art. 2 Interventi di pronto soccorso
1. Per provvedere alle necessita' urgenti, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, quale risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, e' autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni, che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973.
2. A valere sulla somma autorizzata con il comma precedente e' concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario di lire 200 milioni per gli interventi urgenti di sua competenza.
Art. 3 Interventi di pronto soccorso sulle strade statali
1. Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.
2. Ai fini del precedente comma del presente articolo, i capi compartimento della viabilita' dell'ANAS sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dell'art. 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione dei lavori con il sistema dell'economia.
3. Per l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo delle strade classificate statali nel compartimento per la viabilita' di Potenza e' autorizzato lo stanziamento di lire 4.000 milioni.
4. La spesa complessiva di lire 7.000 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo, sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973 per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.
Art. 4 Opere pubbliche
1. E' autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1973 ed in ragione di lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975 per provvedere:
a) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;
b) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche classificate e non classificate;
c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di edifici scolastici e scuole materne, di case comunali, di alloggi di proprieta' comunale e degli istituti provinciali autonomi case popolari, di edifici di culto, di ospedali o di ogni altra opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;
d) alla riparazione ed alla ricostruzione di strade comunali e provinciali, nonche' di strade non statali ancora non classificate;
e) al ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, comunque finanziate, in corso di esecuzione ali momento degli eventi calamitosi e limitatamente alla parte di lavori gia' eseguiti.
2. Il ripristino delle opere di cui al presente articolo puo' essere effettuato in sede piu' adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche, e alle esigenze della tecnica moderna.
Art. 5 Contributi a privati
1. E' autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973 per provvedere alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione.
2. Il ripristino puo' essere effettuato in sede piu' adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche o alle esigenze della tecnica moderna.
Art. 6 Modalita' per la concessione dei contributi a privati
1. I contributi previsti dal precedente articolo per la riparazione o ricostruzione di fabbricati ... di proprieta' privata di qualsiasi natura o destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:
a) nella misura del 90%, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non piu' di tre vani ed accessori;
b) nella misura dell'80%, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;
c) nella misura del 70% negli altri casi.
2. All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realta' delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano distrutte o perdute, provvede l'ufficio tecnico erariale.
3. Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.
4. L'ammontare del contributo per la riparazione non puo' superare la somma di lire 5 milioni per ciascuna unita' immobiliare e quello per la ricostruzione non puo' superare la somma di lire 8 milioni per ciascuna unita' immobiliare.
5. I limiti indicati nel precedente comma non si applicano per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprieta' degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare o degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.
Art. 7 Domanda per la concessione dei contributi a privati
1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente, corredate da atto notorio attestante il possesso, il numero dei vani dell'immobile distrutto, danneggiato o abbandonato perche' dichiarato inagibile, nonche' dalla dichiarazione del sindaco sull'accertamento del danno o della inagibilita' e dal computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate in esenzione di bollo, ai competenti uffici del genio civile, entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Il computo estimativo, di cui al precedente comma, potra' anche
essere presentato successivamente alla domanda e comunque non oltre il 30 giugno 1974.
3. L'ufficio del genio civile competente per territorio provvede all'approvazione delle perizie e alla determinazione dell'ammontare del contributo.
4. Ai proprietari che ne facciano richiesta possono essere corrisposte anticipazioni pari al 50 per cento del contributo dello Stato; nel corso dei lavori possono essere altresi' corrisposti ulteriori acconti fino al 40 per cento del contributo secondo stati di avanzamento. La residua parte del contributo sara' corrisposta solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile.
5. Il pagamento dei contributi e delle eventuali anticipazioni sara' effettuato dal sindaco del comune interessato sulle somme che a tal fine saranno accreditate dalla Regione sulla base di mandati nominativi.
6. La concessione dell'anticipazione, prevista dal comma quarto, sara' revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro sei mesi dalla data del provvedimento con cui viene accordata l'anticipazione, tranne proroga non superiore a tre mesi da concedersi, per cause eccezionali, da parte dell'ufficio del genio civile.
Art. 8 Dichiarazione di urgenza e indifferibilita' delle opere
1. I lavori da eseguire in base al presente decreto-legge sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Art. 9 Esecuzione delle opere
1. All'esecuzione delle opere indicate negli articoli 2 e 4 per le quali le funzioni amministrative siano state trasferite alle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, nonche' alla concessione dei contributi di cui all'art. 5 provvedera' la regione Basilicata in applicazione dell'art. 13, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, nei limiti delle somme che saranno assegnate dal Ministero dei lavori pubblici.
2. L'esecuzione delle opere previste negli articoli 2 e 4 per le quali e' restata ferma la competenza degli organi statali ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, e' demandata al provveditorato alle opere pubbliche di Potenza.
3. La regione Basilicata e il provveditorato alle opere pubbliche di Potenza possono delegare l'esecuzione dei lavori previsti nell'art. 4 di competenza di comuni, province ed altri enti pubblici agli enti medesimi quando questi forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 10 Consolidamento e trasferimento di abitati
1. La regione, con proprio provvedimento, formula lo elenco degli abitati anche se non compresi nelle tabelle D ed E allegate alla legge 9 luglio 1908, n. 445, che sono da consolidare o da trasferire con i fondi autorizzati nel seguente comma.
2. Per l'attuazione delle opere previste nel presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni da stanziare, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1973, di lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1974 e di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1975, 1976 e 1977, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
3. L'impegno di spesa sullo stanziamento di cui al precedente comma potra' anche riferirsi agli esercizi successivi a quello in cui viene assunto.
4. Nella nuova sede degli abitati da trasferire e' autorizzata la costruzione oltre che delle opere indicate nel primo comma dell'art. 62 della legge 9 luglio 1908, n. 445, anche dell'acquedotto, della fognatura, delle chiese, succursali ed assimilate, e relative case canoniche, degli impianti per l'illuminazione elettrica e del cimitero.
5. Il piano regolatore degli abitati stessi e' approvato dal Presidente della regione Basilicata in deroga alle norme della legge anzidetta.
6. Le opere di consolidamento e quelle necessarie per il trasferimento degli abitati di cui al primo comma del presente articolo sono eseguite dalla regione Basilicata ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.
7. La regione Basilicata puo' delegare l'esecuzione dei lavori previsti nei commi precedenti, di competenza di comuni, province ed altri enti pubblici, agli enti medesimi quando questi forniscano garanzie di provvedere con adeguate strutture tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 11 Concessione del contributo ai proprietari delle abitazioni da abbandonare
1. Il contributo previsto dall'art. 5 del presente decreto-legge e' concesso anche ai proprietari delle abitazioni da abbandonare che abbiano ottenuto l'assegnazione dell'area nella zona di trasferimento.
2. Il termine per la domanda di concessione del contributo decorre dalla data della pubblicazione del decreto di cui al primo comma dell'art. 10.
3. Il contributo di cui al primo comma e' concesso a valere sullo stanziamento di cui al precedente art. 10.