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Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamita' atmosferiche nel marzo-aprile 1973

Testo vigente

Titolo I

Art. 2 Interventi di pronto soccorso

1. Per provvedere alle necessita' urgenti, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, quale risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, e' autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni, che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973.

2. A valere sulla somma autorizzata con il comma precedente e' concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario di lire 200 milioni per gli interventi urgenti di sua competenza.

Art. 3 Interventi di pronto soccorso sulle strade statali

1. Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

2. Ai fini del precedente comma del presente articolo, i capi compartimento della viabilita' dell'ANAS sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dell'art. 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione dei lavori con il sistema dell'economia.

3. Per l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo delle strade classificate statali nel compartimento per la viabilita' di Potenza e' autorizzato lo stanziamento di lire 4.000 milioni.

4. La spesa complessiva di lire 7.000 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo, sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973 per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Art. 4 Opere pubbliche

1. E' autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1973 ed in ragione di lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975 per provvedere:

  1. a) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;

  2. b) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche classificate e non classificate;

  3. c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di edifici scolastici e scuole materne, di case comunali, di alloggi di proprieta' comunale e degli istituti provinciali autonomi case popolari, di edifici di culto, di ospedali o di ogni altra opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;

  4. d) alla riparazione ed alla ricostruzione di strade comunali e provinciali, nonche' di strade non statali ancora non classificate;

  5. e) al ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, comunque finanziate, in corso di esecuzione ali momento degli eventi calamitosi e limitatamente alla parte di lavori gia' eseguiti.

2. Il ripristino delle opere di cui al presente articolo puo' essere effettuato in sede piu' adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche, e alle esigenze della tecnica moderna.

Art. 5 Contributi a privati

1. E' autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973 per provvedere alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione.

2. Il ripristino puo' essere effettuato in sede piu' adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche o alle esigenze della tecnica moderna.

Art. 6 Modalita' per la concessione dei contributi a privati

1. I contributi previsti dal precedente articolo per la riparazione o ricostruzione di fabbricati ... di proprieta' privata di qualsiasi natura o destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:

  1. a) nella misura del 90%, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non piu' di tre vani ed accessori;

  2. b) nella misura dell'80%, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;

  3. c) nella misura del 70% negli altri casi.

2. All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realta' delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano distrutte o perdute, provvede l'ufficio tecnico erariale.

3. Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

4. L'ammontare del contributo per la riparazione non puo' superare la somma di lire 5 milioni per ciascuna unita' immobiliare e quello per la ricostruzione non puo' superare la somma di lire 8 milioni per ciascuna unita' immobiliare.

5. I limiti indicati nel precedente comma non si applicano per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprieta' degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare o degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

Art. 7 Domanda per la concessione dei contributi a privati

1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente, corredate da atto notorio attestante il possesso, il numero dei vani dell'immobile distrutto, danneggiato o abbandonato perche' dichiarato inagibile, nonche' dalla dichiarazione del sindaco sull'accertamento del danno o della inagibilita' e dal computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate in esenzione di bollo, ai competenti uffici del genio civile, entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Il computo estimativo, di cui al precedente comma, potra' anche
essere presentato successivamente alla domanda e comunque non oltre il 30 giugno 1974.

3. L'ufficio del genio civile competente per territorio provvede all'approvazione delle perizie e alla determinazione dell'ammontare del contributo.

4. Ai proprietari che ne facciano richiesta possono essere corrisposte anticipazioni pari al 50 per cento del contributo dello Stato; nel corso dei lavori possono essere altresi' corrisposti ulteriori acconti fino al 40 per cento del contributo secondo stati di avanzamento. La residua parte del contributo sara' corrisposta solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile.

5. Il pagamento dei contributi e delle eventuali anticipazioni sara' effettuato dal sindaco del comune interessato sulle somme che a tal fine saranno accreditate dalla Regione sulla base di mandati nominativi.

6. La concessione dell'anticipazione, prevista dal comma quarto, sara' revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro sei mesi dalla data del provvedimento con cui viene accordata l'anticipazione, tranne proroga non superiore a tre mesi da concedersi, per cause eccezionali, da parte dell'ufficio del genio civile.

Art. 8 Dichiarazione di urgenza e indifferibilita' delle opere

1. I lavori da eseguire in base al presente decreto-legge sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 9 Esecuzione delle opere

1. All'esecuzione delle opere indicate negli articoli 2 e 4 per le quali le funzioni amministrative siano state trasferite alle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, nonche' alla concessione dei contributi di cui all'art. 5 provvedera' la regione Basilicata in applicazione dell'art. 13, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, nei limiti delle somme che saranno assegnate dal Ministero dei lavori pubblici.

2. L'esecuzione delle opere previste negli articoli 2 e 4 per le quali e' restata ferma la competenza degli organi statali ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, e' demandata al provveditorato alle opere pubbliche di Potenza.

3. La regione Basilicata e il provveditorato alle opere pubbliche di Potenza possono delegare l'esecuzione dei lavori previsti nell'art. 4 di competenza di comuni, province ed altri enti pubblici agli enti medesimi quando questi forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10 Consolidamento e trasferimento di abitati

1. La regione, con proprio provvedimento, formula lo elenco degli abitati anche se non compresi nelle tabelle D ed E allegate alla legge 9 luglio 1908, n. 445, che sono da consolidare o da trasferire con i fondi autorizzati nel seguente comma.

2. Per l'attuazione delle opere previste nel presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni da stanziare, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1973, di lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1974 e di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1975, 1976 e 1977, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

3. L'impegno di spesa sullo stanziamento di cui al precedente comma potra' anche riferirsi agli esercizi successivi a quello in cui viene assunto.

4. Nella nuova sede degli abitati da trasferire e' autorizzata la costruzione oltre che delle opere indicate nel primo comma dell'art. 62 della legge 9 luglio 1908, n. 445, anche dell'acquedotto, della fognatura, delle chiese, succursali ed assimilate, e relative case canoniche, degli impianti per l'illuminazione elettrica e del cimitero.

5. Il piano regolatore degli abitati stessi e' approvato dal Presidente della regione Basilicata in deroga alle norme della legge anzidetta.

6. Le opere di consolidamento e quelle necessarie per il trasferimento degli abitati di cui al primo comma del presente articolo sono eseguite dalla regione Basilicata ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

7. La regione Basilicata puo' delegare l'esecuzione dei lavori previsti nei commi precedenti, di competenza di comuni, province ed altri enti pubblici, agli enti medesimi quando questi forniscano garanzie di provvedere con adeguate strutture tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11 Concessione del contributo ai proprietari delle abitazioni da abbandonare

1. Il contributo previsto dall'art. 5 del presente decreto-legge e' concesso anche ai proprietari delle abitazioni da abbandonare che abbiano ottenuto l'assegnazione dell'area nella zona di trasferimento.

2. Il termine per la domanda di concessione del contributo decorre dalla data della pubblicazione del decreto di cui al primo comma dell'art. 10.

3. Il contributo di cui al primo comma e' concesso a valere sullo stanziamento di cui al precedente art. 10.

Titolo II

Art. 12 Interventi per l'agricoltura

1. Alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi di cui all'art. 1 del presente decreto nel settore agricolo si provvede con il fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364. La dotazione del fondo e' incrementata per l'anno 1973 di lire 5.000 milioni.

2. La predetta somma di lire 5.000 milioni sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere versata all'apposito conto corrente denominato "Fondo di solidarieta' nazionale" aperto presso la Tesoreria centrale.

3. La regione Basilicata provvede alla relativa amministrazione a norma della legge esecutiva del Fondo di solidarieta' nazionale medesimo, fino a quando non abbia diversamente provveduto con proprie leggi agli eventuali adattamenti che si rendano necessari in rapporto a concrete esigenze locali.

Titolo III

Art. 13 Provvidenze per i lavoratori

1. Ai comuni di cui al precedente art. 1 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15, 15-ter, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6.

2. Ai fini del presente decreto:

  1. a) la sospensione di cui al primo comma dell'articolo 18 del citato decreto-legge 18 dicembre 1968, numero 1232, si intende riferita alle rate di aprile, giugno ed agosto 1973 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso art. 18 avverra' con la rata di febbraio 1974;

  2. b) l'esonero di cui all'art. 19 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende limitato alle rate di aprile, giugno ed agosto 1973 ed il termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 20 del medesimo decreto-legge si intende sostituito con quello del 15 novembre 1973;

  3. c) le rendite di cui all'art. 15-ter del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate dallo Stato con il sistema della gestione per conto.

Art. 14 Indennita' sostitutiva trattamento integrazione salariale per il settore industria e artigianato

1. Agli operai ed apprendisti delle aziende industriali ed artigiane, sospesi o lavoranti ad orario ridotto, e' corrisposta, per il periodo di effettiva sospensione o riduzione dell'attivita' in conseguenza delle calamita' e non oltre il 31 dicembre 1973, una indennita' non cumulabile con l'integrazione salariale, pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato comprese tra le 0 ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le 44 ore settimanali.

2. Agli impiegati delle aziende industriali ed artigiane e' corrisposta, per lo stesso periodo, una indennita' ragguagliabile a giornata, pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione e comunque non eccedente le 200.000 lire mensili.

3. Dalle provvidenze di cui al presente articolo sono esclusi i dirigenti.

4. Al pagamento dell'indennita' ai dipendenti delle aziende industriali ed artigiane, provvede la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria con gli stanziamenti di cui all'art. 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

5. Le domande intese a conseguire le prestazioni dovranno essere presentate dalle aziende alla Cassa predetta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ovvero entro sessanta giorni dalla data delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro che siano posteriori alla data anzidetta.

Art. 15 Indennita' sostitutiva trattamento integrazione salariale per i settori commerciale e agricolo

1. L'indennita' di cui al secondo comma dell'articolo precedente e' corrisposta entro gli stessi limiti e con le stesse modalita' anche ai lavoratori dipendenti da aziende commerciali ed agricole, sospesi dal lavoro in dipendenza delle calamita'.

2. Al pagamento dell'indennita' spettante ai lavoratori dipendenti dalle aziende agricole provvede la Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, istituita con legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 16 Indennita' speciale ai lavoratori agricoli disoccupati

1. Ai lavoratori disoccupati, iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, spetta una indennita' speciale in misura pari al trattamento previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per le giornate non lavorate fino a tutto il 31 dicembre 1973.

2. Il trattamento di cui al precedente comma sostituisce le prestazioni di disoccupazione eventualmente spettanti.

Art. 17 Copertura finanziaria

1. L'onere derivante dalle provvidenze di cui al presente titolo valutato in lire 2.000 milioni e' assunto a totale carico dello Stato, salvo conguaglio sulla base della documentazione esibita dalle gestioni previdenziali interessate.

2. La somma predetta sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1973.

Titolo IV

Art. 18 Contributi a fondo perduto alle imprese

1. Alle piccole e medie imprese industriali, nonche' alle imprese commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo, che abbiano subito danni, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc., nei comuni della regione Basilicata, e' corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 300.000. Tale contributo e' altresi' corrisposto ai pescatori professionali residenti nei comuni rivieraschi, aumentato di lire 10.000 per ogni familiare a carico.

2. Il contributo di cui al comma precedente e' corrisposto su domanda delle imprese interessate, vistata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

3. Il contributo ai pescatori professionali e' corrisposto su istanza degli interessati, vistata dal delegato di spiaggia e dal compartimento marittimo provinciale.

4. Qualora l'impresa non sia iscritta nei relativi albi, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovra' procedere ad accertamenti di fatto.

5. Il contributo e' corrisposto dal Presidente della giunta regionale sui fondi che saranno somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilita' speciale intestata al medesimo, dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad emettere, anche in deroga delle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

6. Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno finanziario 1973 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 19 Finanziamento alle imprese a tasso agevolato

1. Le imprese industriali, commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo e tutte le altre categorie di beneficiari previste dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che abbiano subito danni, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc., nei comuni della regione Basilicata sono ammesse ai benefici previsti dalle disposizioni richiamate negli articoli 22, 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

2. L'accertamento delle predette condizioni e' effettuato dalla commissione di cui al successivo art. 21.

3. I benefici previsti nel primo comma saranno concessi tenendo conto del costo attuale per la riattivazione o ricostruzione degli impianti o attrezzature danneggiati o distrutti purche' nei limiti della capacita' produttiva o economica preesistente agli eventi calamitosi verificatisi.

4. Le scadenze indicate nell'art. 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1973, 1974 e 1975.

Art. 20 Contributi alle imprese in conto capitale

1. In sostituzione delle provvidenze previste dall'art. 19 a favore delle imprese ivi indicate, potra' essere concesso, con decreto del Presidente della giunta regionale, un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 20 per cento dell'ammontare della spesa determinata dalla commissione di cui al successivo art. 21. La misura del contributo in conto capitale sara' determinata con lo stesso criterio indicato nel terzo comma del precedente art. 19 per i benefici in esso previsti.

2. Tale contributo sara' corrisposto dal Presidente della giunta regionale in base allo stato di avanzamento dei lavori accertato dall'ufficio tecnico erariale.

3. I fondi per il pagamento del contributo saranno somministrati al Presidente della giunta regionale con le modalita' stabilite al quinto comma dell'art. 18.

4. Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno finanziario 1973 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 21 Modalita' di concessione delle provvidenze

1. Le provvidenze previste dai precedenti articoli 19 e 20 sono concesse nella misura che sara' determinata dalla commissione di cui al comma seguente tenendo conto dei criteri indicati negli articoli stessi.

2. Nelle province di Matera e di Potenza e' costituita una commissione composta dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o da un suo delegato, da un rappresentante della Regione, e dei comuni interessati, dal direttore dell'ufficio provinciale dell'UPICA, da tre esperti nominati dal Presidente della giunta regionale, su designazione delle categorie degli industriali, dei commercianti e degli artigiani.

3. I rappresentanti dei comuni interessati partecipano solo alle deliberazioni relative alle questioni concernenti i propri comuni.

4. La commissione, nominata dal Presidente della giunta regionale e' presieduta dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, o dal suo delegato.

5. Ai fini della concessione delle provvidenze previste dagli articoli 18, 19 e 20, le imprese devono presentare domanda in carta libera entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 22 Copertura per i finanziamenti a tasso agevolato

1. Per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, di cui al precedente articolo 19, saranno utilizzati il tondo di garanzia istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) con l'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che e' integrato di lire 25 milioni, nonche' il fondo centrale di garanzia esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, che e' integrato di lire 25 milioni.

2. Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte per lire 25 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1973, e per lire 25 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1973.

3. Per il concorso statale nel pagamento degli interessi saranno utilizzati il fondo istituito presso l'istituto centrale per il credito a medio termine (Medio credito centrale) con l'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che e' integrato di lire 50 milioni, nonche' il fondo per il concorso statale per il pagamento degli interessi esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che e' integrato di lire 50 milioni.

4. Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.