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Disciplina per la gestione stralcio dell'attivita' del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata

Testo vigente

Art. 12

1. Per la realizzazione dei progetti relativi all'installazione dei prefabbricati e per la costruzione di edifici comunque donati ai comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 sia per uso abitativo sia per esigenze sociali e per l'urbanizzazione delle relative aree, i comuni interessati utilizzano i fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

2. Il CIPE procedera' al reintegro dei fondi dei singoli comuni su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile

Art. 13

1. I comuni terremotati della Campania e della Basilicata individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri possono prorogare, o sostituire,non oltre il 31 dicembre 1983 le assunzioni o il convenzionamento di personale straordinario autorizzati dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata per fronteggiare le esigenze insorte a causa degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 e, pertanto, possono iscrivere nella parte passiva del proprio bilancio gli impegni finanziari corrispondenti all'esercizio.

Art. 14

1. Nel riparto dei fondi di cui alla lettera f) del primo comma dell'art. 8 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'art. 1-bis di cui alla legge 6 agosto 1981, n. 456, il CIPE deve dare priorita' di intesa con le regioni interessate, ai finanziamenti di strutture sanitarie o di completamento di strutture sanitarie site in comuni disastrati o gravemente danneggiati, i cui posti letto siano inferiori a sette per ogni 1000 abitanti , riferiti all'intera area servita dalla struttura sanitaria.

Art. 15

1. Per il biennio 1982-83 almeno il 50 per cento dei fondi di cui all'art. 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, va destinato alla realizzazione di strutture sanitarie di base e centri socio-sanitari delle unita' sanitarie locali che ricomprendano uno o piu' comuni disastrati o gravemente danneggiati, nel quadro di un programma di interventi da definirsi di intesa tra la regione e le unita' sanitarie locali interessate.

2. Per l'esecuzione dei lavori l'INAIL e' autorizzato, in deroga all'art. 53 e ai limiti stabiliti dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, a ricorrere al sistema dell'economia, con la forma del cottimo fiduciario di cui all'art. 69, lettera b), del citato decreto.

Art. 17

1. All'art. 12 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, al primo comma, le parole da: "Nel settore agricolo", fino a "l'ispettorato provinciale del lavoro o il sindaco", sono sostituite dalle seguenti:
"Il trattamento di cui al presente comma e' esteso ai lavoratori agricoli residenti nei comuni terremotati delle regioni Campania, Basilicata e Puglia individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tale trattamento e' corrisposto agli operai agricoli a tempo indeterminato ed agli aventi diritto all'indennita' speciale di disoccupazione agricola per l'anno 1980, in sostituzione di quest'ultima e per la durata delle giornate indennizzabili riferite all'anno 1979, fatte salve le condizioni di miglior favore.
Agli altri lavoratori agricoli, braccianti o equiparati, aventi diritto per l'anno 1980 al trattamento ordinario di disoccupazione, ed ai lavoratori edili, residenti nei comuni di cui al primo comma, regolarmente iscritti al collocamento, che nel 1980 hanno lavorato per un numero di giornate inferiore a 100, spetta un'indennita' assistenziale una tantum di L. 300.000, maggiorata di lire 100.000 per ogni familiare convivente ed a carico a sensi della normativa sugli assegni familiari".

Art. 18

1. Il Ministro dei lavori pubblici determina , sentiti i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali interessati, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrati in vigore del presente decreto, i compensi ed il rimborso delle spese da corrispondere a professionisti singoli o associati ovvero a persone giuridiche per le prestazioni rese in materia di urbanistica a favore de comuni e delle comunita' montane delle regioni della Campania e Basilicata.

2. Per tutte le prestazioni connesse con quanto previsto nella legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, le parcelle di professionisti, singoli o associati, devono essere vistate dal competente ordine o collegio professionale. Nel caso di incarichi conferiti, anche a persone giuridiche, da parte di enti pubblici, il provvedimento di incarico deve indicare il costo preventivo dell'opera.

Art. 19

1. Tra i professionisti abilitati alla progettazione e direzione lavori di costruzioni rurali in zone sismiche, di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, vanno compresi anche i periti agrari limitatamente alle attivita' previste dall'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, fermo restando l'obbligo della sottoscrizione dei calcoli statici da parte dei tecnici abilitati.

Art. 20

1. Per il personale di custodia delle case mandamentali distrutte dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 469.

2. Detto personale puo' essere destinato a svolgere le funzioni di custodia in altre carceri mandamentali nell'ambito delle regioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 fino alla ricostruzione della struttura distrutta, su richiesta, diretta al comune, del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 21

1. Il CIPE e' autorizzato ad assegnare, sui fondi destinati alla regione Basilicata per il programma 1982, di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, la somma di lire 5 miliardi per far fronte alle esigenze edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche dell'Universita' degli studi della Basilicata al fine di consentire l'inizio dei corsi di insegnamento per l'anno accademico 1982-83.

2. La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, modificato dall'articolo 23 del presente decreto, e' estesa alle opere di completamento delle strutture edilizie dell'Universita' statale di Napoli.

3. Il CIPE e' altresi' autorizzato ad assegnare all'Universita' degli studi di Salerno, sui fondi destinati alla regione Campania per il programma 1982, la somma di lire 5 miliardi. Detta somma e' utilizzata, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e la regione Campania, per le finalita' di cui al titolo VI, capo II, della legge 14 maggio 1981, n. 219.

4. E' istituito, a valere sui fondi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, presso l'Universita' degli studi di Salerno, il laboratorio per la prova dei materiali di costruzione.

5. Il Ministro dei lavori pubblici, al fine di consentire un piu' puntuale controllo dei requisiti dei materiali da costruzione da impiegare negli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti, concede, con procedura di urgenza, l'autorizzazione di cui all'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, a laboratori operanti in Basilicata e Campania, con priorita' alle domande presentate anteriormente al 31 dicembre 1981.

Art. 23

1. All'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel primo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: "Il contributo di cui alla presente lettera puo' essere utilizzato anche dai proprietari di unita' immobiliari distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 che intendano ricostruire l'unita' immobiliare nel comune di residenza, ove questo sia diverso da quello in cui era situato l'immobile, purche' nella stessa regione".

2. All'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nell'ottavo comma, le parole: "entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1982".

3. All'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, nel secondo comma, le parole: "nel termine perentorio del 30 giugno 1982" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine del 30 giugno 1983".

4. All'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, e' aggiunto in fine il seguente comma:
"Le commissioni comunali, nel caso di edifici costituiti da unita' immobiliari fruenti di contributo sia ai sensi degli articoli 9 e 10 (uso abitativo) sia ai sensi dell'articolo 22 (uso produttivo), possono autorizzare la spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione delle parti condominiali riguardanti la stabilita' complessiva dell'edificio".

5. All'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
"Con il provvedimento di assegnazione viene disposta una apertura di credito presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto, il quale effettua i prelevamenti in conformita' a quanto disposto dal comma precedente.
I rapporti con le aziende di credito sono disciplinati con convenzione approvata dal Ministro del tesoro".

6. All'articolo 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per gli interventi di nuova costruzione derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 si applicano le norme fissate dal CIPE con delibera 11 giugno 1981 per l'edilizia abitativa dell'area metropolitana di Napoli di cui al primo comma dell'articolo 81".

7. All'articolo 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, modificato dall'articolo 2-bis del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Ricostruzione e riparazione di opere pubbliche e di proprieta' di enti pubblici".

8. Dopo il primo comma dell'articolo 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, modificato dall'articolo 2-bis del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, e' aggiunto il seguente:
"Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle sedi delle camere di commercio sono approvati e finanziati dal CIPE a valere sulle risorse finanziarie ripartite fra le regioni ai sensi del titolo III della presente legge".

9. All'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 2-ter del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456 nel terzo comma le parole: "entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1982".

10. All'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"Il contributo di cui al comma precedente e' esteso alle spese necessarie per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale delle opere, nonche' a quelle relative all'acquisto del terreno qualora, per ragioni sismiche, di vincoli urbanistico-ambientali e di convenienza economica, si renda necessario il trasferimento dell'impresa".

11. All'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel secondo comma, le parole: "entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1982".

12. All'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel terzo comma, le parole: "30 giugno 1982" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1983".

13. All'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, i commi settimo, ottavo, nono e decimo sono sostituiti dai seguenti:
"Ove il piano di recupero ricomprenda edifici di interesse storico, artistico, monumentale, vincolati a norma di legge, nelle more fra l'adozione e l'esame delle opposizioni devono essere sentite le competenti soprintendenze, le quali provvedono a dare il proprio parere limitatamente agli edifici sottoposti a vincolo entro e non oltre venti giorni dal ricevimento degli atti. Decorso tale termine il parere si intende acquisito.
Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al sesto comma, i consigli comunali decidono sulle osservazioni.
I piani esecutivi, coerenti con lo strumento urbanistico vigente o che disciplinano interventi di ristrutturazione senza alcuna maggiorazione della volumetria preesistente, diventano efficaci con l'approvazione della deliberazione ai sensi dell'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
In caso di variante allo strumento urbanistico vigente o adottato o, in mancanza di esso, nelle ipotesi di ristrutturazione che comportino maggiorazione della volumetria preesistente, i piani, con le deduzioni del comune sulle osservazioni, sono trasmessi per l'approvazione alla regione che, nel termine perentorio di trenta giorni, delibera ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. Trascorso detto termine i piani si intendono approvati.
Dell'approvazione ai sensi di uno dei due commi precedenti e' dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale".

14. All'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il tredicesimo comma e' soppresso ed e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I piani non ancora approvati dalla regione o quelli respinti per decorrenza dei termini alla data di entrata in vigore della presente legge seguono la procedura di cui al presente articolo e senza bisogno di altro provvedimento formale sono sottoposti, a richiesta del sindaco, o all'esame del CORECO o all'approvazione della regione, secondo le competenze fissate nel presente articolo. I termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza".

15. L'articolo 55 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' sostituito dal seguente:
"Per sopperire alle esigenze di ricostruzione, i comuni gravemente danneggiati e, tra i danneggiati, quelli dichiarati sismici con decreto del 7 marzo 1981 emesso dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 14-undecies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, possono adottare o confermare i piani esecutivi di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma del precedente articolo 28. Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli immobili, quand'anche inclusi nei piani di recupero, la cui ristrutturazione o ricostruzione, in tutto o in parte, non sia ricollegabile con l'evento sismico.
Ai piani di cui al primo comma si applicano le norme del precedente articolo 28, ma i termini di approvazione della regione sono fissati in tre mesi.
Nei comuni che non si avvalgono della facolta' di adozione dei piani di recupero, la ricostruzione o la riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto resta disciplinata dalle norme vigenti:
Le spese per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3".

16. All'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Le maggiori spese derivanti, ai comuni disastrati o gravemente danneggiati, dalla utilizzazione del personale di cui al primo comma sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3".

17. All'articolo 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente:
"La maggiorazione del 70 per cento di cui al comma precedente non si applica nel caso di esproprio di edifici o parti di edifici".

18. All'articolo 81 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel primo comma, dopo le parole: "urbanizzazione primaria e secondaria" sono aggiunte le seguenti: "anche relative al recupero di fabbisogni arretrati".

19. All'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Il sindaco di Napoli e il presidente della giunta regionale della Campania, commissari straordinari di Governo, si avvalgono inoltre di personale statale anche per incarichi di dirigenza dei propri uffici. Detti funzionari sono dispensati, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attivita' dell'ufficio di provenienza, e agli stessi e' attribuita l'indennita' di cui al secondo comma"
.

Art. 23-bis

1. Nei comuni, disastrati o gravemente danneggiati a seguito del terremoto del 23 novembre 1980, e' sospeso fino al 31 dicembre 1983 il rilascio, anche se deciso con sentenza passata in giudicato, di fondi rustici, a qualsiasi titolo o di fatto condotti, prima del 23 novembre 1980, da cooperative o coltivatori diretti.5

Art. 23-quater

1. Dopo l'articolo 83 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' aggiunto il seguente:
Art. 83-bis - (Alloggi disponibili)
Le unita' immobiliari che si rendono inoccupate per effetto dell'assegnazione degli alloggi di cui al presente titolo, ubicate nel centro storico di Napoli come delimitato dagli strumenti urbanistici ovvero in aree soggette a piano di recupero ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere dichiarate dal comune di rilevante e preminente interesse pubblico ai sensi del quinto comma, lettera a), dell'articolo 28 della legge medesima.
Il sindaco di Napoli dispone l'immediata occupazione d'urgenza delle unita' immobiliari di cui al precedente comma ed e' tenuto, entro sei mesi dalla data della pronuncia della occupazione di urgenza medesima, ad iniziare la procedura di esproprio, ovvero a restituire le unita' immobiliari interessate alla libera disponibilita' dei proprietari.
Il comune di Napoli ha il diritto di esercitare prelazione nell'acquisto o nella locazione delle unita' immobiliari inoccupate destinate a residenza che siano state riattate o comunque risanate o ristrutturate con l'utilizzo di agevolazioni e contributi pubblici.
La prelazione deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione del proprietario dell'unita' immobiliare e non puo' essere esercitata nei soli casi relativi a donazione, vendita, locazione nei confronti di parenti non oltre il secondo grado di linea retta.
Gli alloggi acquistati o locati ai sensi del presente articolo sono dati in locazione dal comune a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o per finalita' connesse con la realizzazione del programma straordinario di cui al titolo VIII della presente legge.
Qualora la prelazione sia esercitata nel caso di offerta in locazione, il contratto stipulato tra il comune e il proprietario e' interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392
.

Art. 23-sexies

1. Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i provvedimenti giurisdizionali che comportano sospensione dell'esecuzione di atti amministrativi comunque preordinati od utili per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, perdono efficacia se entro due mesi dalla loro pronuncia non e' eseguita la notificazione della sentenza decisoria nel merito.

Art. 24

1. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici o di aziende pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, che, in dipendenza del sisma del 23 novembre 1980, hanno ottenuto il comando o l'assegnazione provvisoria in Campania o Basilicata, sono, a domanda, definitivamente trasferiti nelle nuove sedi. Il trasferimento del personale della scuola e' effettuato anche in soprannumero. Sono altresi' definitivamente trasferiti, a domanda, nelle nuove sedi gli amministratori comunali che per via del loro incarico abbiano ottenuto il comando o l'assegnazione provvisoria in uffici dello Stato, di enti pubblici o di aziende autonome dello Stato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 25

1. A tutti gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, fatti salvi quelli finora rimasti a carico dei rispettivi Ministeri, che continuano a sostenerli.

2. L'importo delle spese sostenute dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata nell'anno 1981 e , per una somma complessiva non superiore a 300 miliardi, per la gestione stralcio prevista dall'articolo 1 del presente decreto nell'anno 1982, imputato al fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' aggiunto al fondo stesso ed e' iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica secondo le determinazioni che saranno assunte con la legge finanziaria per l'anno 1983.

Art. 25-bis

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692, per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto non si applicano ai canoni ed ai proventi in atto dovuti in dipendenza di concessioni, autorizzazioni, licenze, contratti e provvedimenti per la utilizzazione dei beni demaniali marittimi situati nel territorio dei comuni terremotati della Campania e della Basilicata.

2. I canoni dovuti in dipendenza di tutte le specie di concessioni per la utilizzazione dei beni di cui al primo comma non possono essere determinati, per lo stesso periodo, in misura superiore a quelli corrisposti per l'anno 1981.