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Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unita' sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 nonche' per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri

Testo vigente

Capo I. Ripiano dei bilanci delle unita' sanitarie locali per gli anni 1985 e 1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni per il ripiano dei bilanci delle unita' sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986, nonche' per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 2, determinano, ciascuna per quanto di competenza, l'ammontare complessivo della spesa sanitaria corrente, di esclusiva competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986, relativa all'assistenza sanitaria erogata direttamente o in forma convenzionata, secondo i livelli assistenziali previsti dall'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Determinano, inoltre, sulla base dei relativi accertamenti:

  1. a) l'ammontare delle entrate, di esclusiva competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986, del Fondo sanitario nazionale, ripartito e finalizzato dal CIPE al finanziamento della spesa corrente di cui al predetto articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni;

  2. b) l'importo delle somme a carico del proprio bilancio per la parte destinata al finanziamento delle funzioni sanitarie, ai sensi del comma 2 dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

  3. c) l'ammontare complessivo delle entrate, acquisite direttamente dalle unita' sanitarie locali, ai sensi del predetto articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e, per la parte riferibile all'assistenza sanitaria, dagli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, aventi personalita' giuridica di diritto pubblico, dall'ospedale Galliera di Genova e dagli enti ospedalieri riconosciuti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ancora non trasferiti, rispettivamente, alle date del 31 dicembre 1985 e del 31 dicembre 1986 alle unita' sanitarie locali competenti, nonche' dai policlinici universitari direttamente convenzionati con le regioni e le province autonome. Determinano, altresi', ai sensi del citato articolo 25 della legge n. 730 del 1983, con separata evidenziazione, l'ammontare destinato al finanziamento della spesa in conto capitale.

2. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce:

  1. a) le caratteristiche ed i contenuti del prospetto dimostrativo delle risultanze della gestione di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986, da allegare all'atto di determinazione di cui al comma 1;

  2. b) le caratteristiche ed i contenuti delle dichiarazioni di accertamento di cui all'articolo 2.

3. Nel caso in cui all'esposizione delle determinazioni di cui al comma 1 risulti una spesa complessiva superiore all'entrata, le regioni e le province autonome devono indicare come detta differenza sia imputabile alle cause sotto elencate, specificando il corrispondente ammontare di ciascuna ed indicando i fattori che le hanno determinate:

  1. a) variazioni nel prezzo dei fattori o dei servizi impiegati per l'erogazione dell'assistenza sanitaria;

  2. b) imputazione alla competenza dell'esercizio finanziario 1985 degli oneri conseguenti alla integrale applicazione del contratto di lavoro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, se ed in quanto i relativi effetti non risultino gia' applicati nei precedenti esercizi.

4. Le regioni e le province autonome provvedono alla trasmissione degli atti di determinazione, di cui al comma 1, ai Ministeri della sanita' e del tesoro.

Art. 2

1. Al fine di rendere possibile l'adozione degli atti di rispettiva competenza, i comitati di gestione delle unita' sanitarie locali ed i consigli di amministrazione degli istituti, enti ed universita' di cui al comma 1 dell'articolo 1, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1, deliberano, con atto ricognitivo, da trasmettere alle relative regioni o province autonome, l'accertamento delle spese e delle entrate relative all'esclusiva competenza, rispettivamente, degli esercizi finanziari 1985 e 1986, secondo il predetto decreto ministeriale.

2. L'atto ricognitivo di cui al comma 1 deve essere controfirmato dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori per le unita' sanitarie locali ovvero dal direttore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori per gli istituti, enti ed universita' di cui al comma 1 dell'articolo 1, i quali, congiuntamente, ne attestano la corrispondenza alle scritture od alle documentazioni contabili delle rispettive amministrazioni.
Copia di tale deliberazione e' allegata, quale parte integrante, agli atti di cui all'articolo 1.

3. E' abrogato il comma terzo dell'articolo 10 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, e sono dichiarati estinti i conseguenti rapporti finanziari ancora in essere tra le amministrazioni regionali e le universita' e gli istituti di istruzione universitaria. E' altresi' abrogato il comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103.

Art. 3

1. La maggiore spesa derivante dalle risultanze della determinazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 e' finanziata dalle regioni e dalle province autonome mediante impiego della somma eventualmente non utilizzata a valere sulla quota degli esercizi finanziari 1985 e 1986 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e, per la differenza, mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti secondo criteri e procedure stabiliti con uno o piu' decreti del Ministro del tesoro.

1-bis. Con i fondi di cui al comma 1 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla prioritaria liquidazione delle partite debitorie relative all'assistenza farmaceutica e alla medicina di base per ciascuno degli anni 1985 e 1986 .

2. La domanda di mutuo da parte delle regioni e delle province autonome deve essere trasmessa contestualmente all'invio dell'atto di cui al comma 1 dell'articolo 1. L'onere di ammortamento dei predetti mutui e' assunto a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e le province autonome.

3. Le regioni e le province autonome possono autorizzare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, le unita' sanitarie locali e gli istituti, enti ed universita' di cui al comma 1 dell'articolo 1, ad iscrivere, tra gli impegni degli esercizi finanziari 1985 e 1986, le obbligazioni effettivamente assunte e le sopravvenienze passive accertate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1985 e il 31 dicembre 1986 in eccedenza ai rispettivi stanziamenti di bilancio, purche' perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni e le province autonome sono autorizzate ad applicare le disposizioni di cui al comma 3 per le spese derivanti dalle attivita' sanitarie svolte nell'interesse e per conto delle unita' sanitarie locali ai sensi dell'articolo 27, quinto comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nonche' per gli oneri di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153.

5. Le regioni e le province autonome, in attesa della definizione dei mutui di cui al presente articolo, possono disporre anticipazioni di fondi alle unita' sanitarie locali nonche' agli istituti, enti ed universita' di cui al comma 3.

6. In alternativa alle anticipazioni di cui al comma 5, le regioni e le province autonome possono richiedere, con domanda motivata da inviarsi alla Cassa depositi e prestiti, nonche' ai Ministeri del tesoro e della sanita', che ne autorizzano la relativa concessione, un mutuo in via di anticipazione rispetto alla definitiva operazione di ripianamento. Detto mutuo non puo' superare la misura del 40 per cento del disavanzo presunto risultante per ciascuno degli anni 1985 e 1986, dalle documentazioni contabili relative ai due predetti esercizi.

Art. 4

1. Sono ripianabili ai sensi del presente decreto gli oneri di competenza degli esercizi 1985 e 1986 derivanti dal rinnovo delle convenzioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ancorche' intervenuto nell'anno 1987, nonche' quelli conseguenti all'applicazione per l'anno 1986 del contratto di lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.

2. La deliberazione dell'atto ricognitivo di cui all'articolo 2, comma 1, relativo all'accertamento delle spese e delle entrate di esclusiva competenza dell'esercizio finanziario 1986 e' adottata entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1. Entro i successivi trenta giorni le regioni e le province autonome determinano l'ammontare complessivo della spesa sanitaria corrente dell'esercizio finanziario 1986.

Art. 5

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si intendono riferite anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

2. Le somme deliberate dal CIPE, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pertinenti sia per la parte corrente che in conto capitale alle attivita' di ricerca anche finalizzata in favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, sono trasferite direttamente ai predetti soggetti con decreti, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. In considerazione della interconnessione tra l'attivita' di ricerca e le peculiari prestazioni di assistenza sanitaria degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le regioni assicurano il tempestivo trasferimento delle somme a proprio carico comunque dovute agli istituti medesimi, coerentemente con gli accreditamenti statali di cui al comma 2.

4. Qualora il trasferimento delle somme di cui al comma 3 non sia effettuato dalle regioni nel termine di un anno dalla delibera del CIPE di cui all'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le somme spettanti sono versate direttamente agli istituti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanita'. L'importo corrispondente viene immediatamente recuperato a valere sulle quote trimestrali del Fondo sanitario nazionale spettanti alle regioni interessate.

Capo II. Ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri

Art. 7

1. Le residue esposizioni debitorie degli enti ospedalieri, risultanti alla data della loro soppressione, non estinte alla data del 31 dicembre 1985, sono assunte a carico del bilancio statale per la parte non soddisfatta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le esposizioni debitorie di cui al comma 1, comprese quelle non ripianate ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, le sopravvenienze passive, gli interessi passivi e gli altri oneri accessori, con esclusione di quanto imputato alle gestioni di competenza delle unita' sanitarie locali nelle quali gli enti ospedalieri sono confluiti, sono ripianati con le modalita' indicate nei successivi articoli.

Art. 8

1. Le aziende di credito, la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali che vantano crediti ai sensi dell'articolo 7 nei confronti degli enti ivi indicati, devono trasmettere al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2, apposita istanza a firma del legale rappresentante. Le istanze trasmesse dalle aziende di credito devono essere corredate da una certificazione attestante la conformita' delle ragioni di credito alle risultanze contabili, nonche' l'importo del credito in essere alla data del 31 dicembre 1985 per la parte non soddisfatta alla data di entrata in vigore del presente decreto, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente cui risulta attribuita la gestione contabile dei soppressi enti ospedalieri.

2. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalita', gli schemi delle istanze e delle certificazioni di cui al comma 1, nonche' i criteri e le modalita' di erogazione.

3. La estinzione delle esposizioni debitorie verso le aziende di credito ha luogo, entro il limite di lire 600 miliardi, mediante rilascio alle aziende di credito medesime di titoli di Stato aventi valuta 1 gennaio 1986 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa. A tal fine, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 al cui onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del citato Ministero per l'anno 1986, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento. Le eventuali disponibilita' risultanti dopo l'effettuazione delle operazioni di cui al presente comma affluiscono al conto corrente di cui al comma 3 dell'articolo 13.

4. Alla estinzione delle esposizioni debitorie verso la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali provvede direttamente il Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando le somme di cui al comma 3 dell'articolo 13.
La Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali imputano i predetti versamenti prioritariamente alla estinzione dei debiti in linea capitale. Gli interessi passivi e gli oneri accessori rimangono congelati per il periodo compreso tra la data del 1 gennaio 1986 e quella della estinzione dei debiti degli enti ospedalieri.

Art. 9

1. Sono dichiarati estinti tutti i residui crediti e debiti dei cessati enti ospedalieri, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, verso lo Stato, compresi i contributi per l'assistenza sanitaria, nonche' verso le province, i comuni e le unita' sanitarie locali, non soddisfatti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione delle esposizioni debitorie verso il Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza e la Cassa depositi e prestiti, alla cui estinzione si provvede ai sensi dell'articolo 8.

2. Sono dichiarati estinti altresi' i residui crediti, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei cessati enti ospedalieri, vantati verso gli enti, casse, servizi e gestioni autonome soppressi, gia' preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, alla cui liquidazione provvede lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, non soddisfatti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la collaborazione dei comuni e delle unita' sanitarie locali, accertano l'effettiva consistenza degli ulteriori crediti e debiti dei cessati enti ospedalieri, con la esclusione di quelli di cui agli articoli 8 e 9, e trasmettono al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dal termine del cui al comma 1 dell'articolo 8, apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale o provinciale, il cui contenuto e' stabilito con il decreto del Ministro del tesoro previsto al citato articolo 8, comma 2.

2. Alla estinzione delle esposizioni debitorie risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1 provvedono direttamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con i mezzi finanziari all'uopo messi a disposizione dal Ministero del tesoro nel triennio 1987-1989 mediante la utilizzazione delle somme di cui al comma 3 dell'articolo 13. Le modalita' per i trasferimenti delle somme occorrenti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del presente comma saranno indicate nel decreto del Ministro del tesoro previsto all'articolo 8, comma 2.

Art. 11

1. Tutte le somme derivanti dalla gestione dei cessati enti ospedalieri che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino depositate presso le aziende di credito, ad esclusione di quelle riservate alle attivita' a destinazione finalizzata, devono essere versate, entro i successivi trenta giorni, compresi gli interessi maturati fino alla data del versamento stesso, a cura delle aziende di credito medesime al conto corrente di cui al comma 3 dell'articolo 13, con le modalita' stabilite nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 2 dell'articolo 8. Con le stesse modalita' dovranno essere versati, man mano che si realizzano, i crediti accertati ai sensi del comma 1 dell'articolo 10.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono trasmettere al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale o provinciale attestante l'utilizzazione delle somme trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con la indicazione delle somme complessivamente trasferite a ciascun ente ospedaliero ed istituto psichiatrico. Le somme che risultino non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere versate, ivi comprese quelle eventualmente non ancora attribuite dalle regioni e province autonome a valere sulle pregresse assegnazioni statali, entro il predetto termine di sessanta giorni, con le modalita' di cui al comma 1. In caso di mancato versamento entro il predetto termine, il Ministero del tesoro e' autorizzato a trattenere le somme non versate da quelle spettanti alla regione o provincia autonoma a valere sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente.