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Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unita' sanitarie locali

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fissare nuove quote di partecipazione a carico degli assistiti per le spese di assistenza specialistica e farmaceutica, nonche' di provvedere al ripiano dei bilanci delle unita' sanitarie locali per gli anni 1987 e 1988;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1 Misure in materia di assistenza specialistica e farmaceutica

1. Sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, sulle visite specialistiche e sulle altre prestazioni specialistiche, erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale in regime ambulatoriale presso strutture a gestione diretta o convenzionate, e' dovuta una partecipazione alla spesa da parte degli assistiti nelle seguenti misure:

  1. a) per le visite specialistiche: L. 15.000 per ogni visita;

  2. b) per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, con esclusione del prelievo, e per le altre prestazioni diverse da quelle di cui alla lettera a): 30 per cento delle tariffe di cui al comma 2, con arrotondamento alle cento lire superiori e con un limite minimo di L. 1.000 e massimo di L. 30.000 per ogni branca specialistica e di L. 60.000 per piu' branche specialistiche contemporanee.3

2. Le branche specialistiche e le relative prestazioni, con determinazione delle tariffe e della partecipazione alla spesa, in conformita' ai criteri fissati al comma 1, lettera b), sono quelle determinate nel decreto del Ministro della sanita' in data 28 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1989, e successive modificazioni.

3. Le prescrizioni di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte.
In ogni ricetta possono essere prescritte fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca. Fanno eccezione le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che recano l'indicazione del ciclo, per le quali ciascuna ricetta puo' contenere fino a tre cicli fatte salve le specifiche patologie che sono individuate con apposito decreto del Ministro della sanita', previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia
.8

4. Il pagamento delle quote di partecipazione di cui al comma 1 e' effettuato direttamente presso la struttura che eroga le prestazioni, secondo le modalita' di versamento dalla medesima stabilite. Per le strutture a gestione diretta i competenti organi dell'unita' sanitaria locale dispongono l'assegnazione del personale necessario, anche in deroga alle norme vigenti sulla mobilita' del personale.

5. La quota di partecipazione alla spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23, e' determinata nella misura del 30 per cento. La quota fissa per ricetta e' elevata a L. 3.000. Il limite massimo di partecipazione per ogni ricetta farmaceutica e' determinato in L. 30.000. Il termine del 30 giugno 1990 di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 1 febbraio 1989, n. 37, e' anticipato al 31 dicembre 1989.

6. Fermo restando il disposto del decreto del Ministro della sanita' in data 30 ottobre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 1989, entro il termine stabilito dell'articolo 1, comma 3, della legge 1 febbraio 1989, n. 37, il Ministro della sanita' provvede , previo parere della Commissione unica del farmaco, alla revisione definitiva del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

7. Le quote di partecipazione alla spesa farmaceutica da parte dell'assistito, nelle misure del 30 e del 40 per cento, previste dai commi 5 e 6 del presente articolo e dall'articolo 3, comma 4, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, non si applicano ai farmaci con prezzo di vendita al pubblico non superiore a L. 5.000.

8. La quota di partecipazione alla spesa per le cure termali e' determinata nella misura del 30 per cento delle tariffe convenzionate, con arrotondamento alle 500 lire superiori, con il limite di L. 30.000 per ciclo di cura. Con il decreto ministeriale di cui al comma 2 sono indicate le tariffe e le relative quote di partecipazione alla spesa. Per i lavoratori dipendenti che effettuano le cure termali al di fuori del periodo di ferie o di congedo ordinario la prestazione deve iniziare entro trenta giorni dalla richiesta del medico curante. Le prestazioni termali di natura preventiva erogate dall'INPS non danno titolo all'indennita' economica di malattia.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento CEE n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 si applicano a tutti i cittadini, italiani e degli Stati membri della CEE, iscritti al Servizio sanitario nazionale.

10. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9, valutato in L. 2.500.000.000 per l'anno 1990 e in L. 5.000.000.000 annui a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".

Art. 2 Incentivi per la produzione, commercializzazione e pubblicizzazione delle siringhe monouso autobloccanti

1. Al fine di prevenire la diffusione delle patologie derivanti dall'uso multiplo di siringhe e' utilizzato, per l'anno 1990, per l'importo di 10 miliardi di lire, lo stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanita', riguardante le misure di prevenzione dell'AIDS.

2. La somma di cui al comma 1 e' destinata alla realizzazione di misure di sostegno ed incentivazione alla produzione, commercializzazione e pubblicizzazione delle siringhe monouso autobloccanti, finalizzate alla progressiva sostituzione sul mercato delle siringhe da insulina. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della sanita', con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta un apposito piano per la realizzazione delle finalita' di cui al presente articolo.

Art. 3 Esenzioni dalla partecipazione alla spesa

1. Sono esentati dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria:

  1. a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 29 DICEMBRE 1990, N. 407;

  2. b) i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile lordo fino a lire sedici milioni, incrementato fino a lire ventidue milioni di reddito complessivo lordo in presenza del coniuge a carico ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico; non concorre alla determinazione del reddito l'unita' immobiliare di proprieta', adibita dal pensionato ad abitazione propria o posseduta come residenza secondaria o comunque a disposizione, se costituente l'unica unita' immobiliare posseduta. Per titolari di pensione di vecchiaia si intendono tutti coloro che, a prescindere dall'ordinamento pensionistico di appartenenza, abbiano raggiunto l'eta' per il collocamento a riposo prevista dall'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti; rientrano tra i beneficiari anche i titolari di pensione di invalidita', di anzianita' e di reversibilita', purche' abbiano raggiunto l'eta' anzidetta e rientrino nei limiti di reddito di cui alla presente lettera;6

  3. c) i titolari di pensione sociale;

  4. d) i familiari a carico dei soggetti indicati nelle lettere a), b) e c).

2. L'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria spetta, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche agli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale.

3. E' abrogata ogni altra esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, con esclusione delle esenzioni riferite a forme morbose determinate, ai protocolli per la tutela della maternita', alle categorie di invalidi ed assimilati di cui alla normativa vigente, ai donatori di organi e di sangue in connessione con gli atti di donazione e agli accertamenti del possesso dei requisiti di idoneita' da parte delle ragazze e dei ragazzi che si avviano all'attivita' sportiva agonistica nelle societa' dilettantistiche.

4. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonche' le modalita' di accertamento dei requisiti soggettivi ivi indicati, sono quelle determinate con decreto del Ministro dell'interno 20 maggio 1989, n. 179, adottato di concerto con i Ministri della sanita' e delle finanze. I comuni interessati effettuano periodici controlli avvalendosi dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi e modi per l'effettuazione di accertamenti fiscali nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che abbiano ottenuto l'esenzione. Chiunque, con qualsiasi mezzo, ottiene indebitamente l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria e' punito ai sensi dell'articolo 640, secondo comma, n. 1, del codice penale.

Art. 4 Ripiano dei disavanzi delle unita' sanitarie locali

1. Le regioni e le province autonome determinano la maggiore spesa sanitaria corrente per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 con i criteri e le modalita' di cui agli articoli 1, commi 1 e 4, e 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, all'uopo utilizzando i modelli di rilevazione che saranno definiti con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, e possono autorizzare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, le unita' sanitarie locali, gli istituti, gli enti e le universita' interessati alle operazioni di ripiano, ad iscrivere, tra gli impegni degli esercizi finanziari 1987 e 1988, le obbligazioni effettivamente assunte e le sopravvenienze passive accertate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1987 ed il 31 dicembre 1988, in eccedenza ai rispettivi stanziamenti di bilancio.

2. La maggiore spesa di cui al comma 1 e' finanziata dalle regioni e dalle province autonome mediante l'impiego delle somme eventualmente non utilizzate, a valere sulle quote degli esercizi finanziari 1987 e 1988 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, e mediante operazioni di finanziamento con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato entro i seguenti limiti:

  1. a) 20 per cento con operazioni di mutuo da attivare entro il 31 dicembre 1989 con la Cassa depositi e prestiti, secondo criteri e procedure stabiliti con decreto del Ministro del tesoro;

  2. b) 35 per cento con operazioni di mutuo da attivare nell'anno 1990 con le aziende ed istituti di credito ordinario e speciale, individuati con decreto del Ministro del tesoro e secondo condizioni, durata e modalita' stabilite nel decreto medesimo.

3. I mutui di cui al comma 2, che possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito anche in deroga alle loro norme statutarie, sono versati in unica soluzione sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato e sono trasferiti agli enti che gestiscono la spesa sanitaria con vincolo di destinazione. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e le province autonome.

4. I mutui, entro i limiti indicati nel comma 2, possono essere concessi, in via di anticipazione, sulla base del disavanzo presunto risultante, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, dalle rispettive documentazioni contabili previa autorizzazione del Ministero del tesoro. Con successivo provvedimento legislativo saranno determinati modalita' e tempi per l'ulteriore finanziamento della spesa sanitaria di cui al comma 1.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 330 miliardi per l'anno 1990 e in lire 1.440 miliardi per l'anno 1991 e seguenti, si provvede, per l'anno 1990 mediante parziale utilizzo della proiezione dell'accantonamento "Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per l'anno 1987" e per l'anno 1991 mediante utilizzo della proiezione degli
accantonamenti "Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per l'anno 1987" e "Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per l'anno 1988" iscritti, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.9

Art. 5 Estensione alle unita' sanitarie locali delle norme sulla tesoreria unica

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 le unita' sanitarie locali sono inserite nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e ad esse si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema della tesoreria unica.

2. I tesorieri delle unita' sanitarie locali, entro il 29 dicembre 1989, devono versare nelle contabilita' speciali infruttifere esistenti, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio, tutte le disponibilita' liquide detenute per conto delle unita' sanitarie medesime.

3. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 502, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 7 DICEMBRE 1993, N. 517.5

Art. 6 Disposizioni diverse

1. Le regioni e le unita' sanitarie locali provvedono, in via prioritaria, al pagamento della spesa farmaceutica per l'anno 1989.

2. I termini del 31 maggio 1989 e del 31 agosto 1989 di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono differiti, rispettivamente, a pena di decadenza, al 31 dicembre 1989 ed al 30 giugno 1990.

Art. 6-bis Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291

1. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile del Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, di cui all'articolo 105 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, provvedono, in aggiunta ai compiti attribuiti con l'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, anche all'esame delle domande per il riconoscimento dello stato di invalido civile ai fini del conseguimento di benefici diversi da quelli della pensione, dell'assegno o delle indennita' d'invalidita' civile. Per tali benefici diversi, gli accertamenti sanitari continuano ad essere effettuati dalle unita' sanitarie locali fino a quando non saranno istituite ulteriori commissioni mediche periferiche, con le modalita' indicate dall'articolo 3, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 173 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 1988, in aggiunta a quella gia' istituita per ciascun capoluogo di provincia. Con decreto del Ministro del tesoro, gli accertamenti sanitari saranno gradualmente trasferiti alle commissioni mediche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile. Il verbale di visita redatto dall'unita' sanitaria locale e da questa trasmesso all'interessato non costituisce titolo per conseguire la pensione, l'assegno o l'indennita' di invalidita' civile, per la cui concessione si applica la procedura prescritta dal predetto articolo 3.

2. Il numero complessivo massimo di sanitari addetti al servizio delle commissioni mediche, attualmente stabilito in cinquecento unita' per le commissioni mediche periferiche e in duecento unita' per la Commissione medica superiore e d'invalidita' civile e' aumentato, rispettivamente, fino a mille unita' e fino a trecento unita'.

3. Alle esigenze di personale delle segreterie delle commissioni di cui al comma 2 si provvede, con onere a carico del bilancio dello Stato nei limiti del contingente determinato con decreto del Ministro del tesoro, mediantecomando presso l'Amministrazione periferica del tesoro, per l'assegnazione alle segreterie stesse, dei dipendenti delle unita' sanitarie locali addetti a tali attivita' presso le commissioni di prima istanza e le commissioni sanitarie regionali alla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1988, n. 291, di conversione del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173. Per gli stessi fini puo' essere disposto anche il comando di personale dipendente dalle regioni o da enti pubblici non economici. In corrispondenza dei posti utilizzati per il comando non possono effettuarsi assunzioni sostitutive.

4. Per accelerare lo smaltimento della giacenza delle domande intese a conseguire benefici connessi con l'invalidita' civile trasferite dalle unita' sanitarie locali alle commissioni mediche periferiche, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, o a queste direttamente presentate, puo' essere autorizzata la procedura di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, concernente disposizioni in materia di pubblico impiego.

5. Gli assessori regionali alla sanita', su richiesta del Ministero del tesoro, autorizzano le unita' sanitarie locali a cedere temporaneamente, in comodato o in locazione, alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile propri locali con preferenza per quelli ove in precedenza veniva svolta l'attivita' ora demandata a tali commissioni.

6. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile, in relazione all'entita' del carico di lavoro, possono essere articolate in sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano oppure dal medico civile convenzionato piu' anziano. Le sottocommissioni decidono con l'intervento di tre membri ivi compreso, ove occorra, il sanitario in rappresentanza della categoria di appartenenza dell'invalido. Qualora la commissione sia articolata in sottocommissioni, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, possono designare per la nomina, in aggiunta al proprio rappresentante, un sanitario per ciascuna delle sottocommissioni. Il sanitario rappresentante, ove sia impossibilitato a partecipare ad una riunione, puo' delegare un sostituto, dandone preventiva comunicazione al presidente della commissione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10 miliardi nell'anno 1990 ed in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 con utilizzo dell'accantonamento 'Snellimento delle procedure in materia di riconoscimento della invalidita' civile'. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 novembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
DE LORENZO, Ministro della sanita' GAVA, Ministro dell'interno
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
FORMICA, Ministro delle finanze
BATTAGLIA, Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI