Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato, nonche' ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi finalizzati a razionalizzare l'indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato, nel rispetto delle intese raggiunte con la Comunita' europea, nonche' di emanare disposizioni per completare la liquidazione dell'EFIM;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. Ai fini della razionalizzazione della struttura dell'indebitamento proprio dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) S.p.a. e delle societa' controllate interamente dallo stesso nonche' del raggiungimento dell'obiettivo di progressiva riduzione dei debiti di cui all'intesa tra il Governo italiano e la Commissione delle Comunita' europee del 29 luglio 1993, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere alle stesse societa' mutui in obbligazioni emesse dalla predetta Cassa, con godimento 1 gennaio 1994, assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.
2. Le obbligazioni di cui al comma 1 sono utilizzate dalle societa' ivi contemplate, in sostituzione di debiti gia' esistenti, per le finalita' di cui allo stesso comma 1, secondo modalita' stabilite dal Ministro del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro determina, nei limiti dell'importo di 10 mila miliardi e tenendo conto della onerosita' delle situazioni debitorie, l'importo delle emissioni di cui al comma 1, la tipologia degli strumenti finanziari da utilizzare e le loro caratteristiche, inclusa la scadenza.
Art. 2
1. L'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, si interpreta nel senso che il Fondo nazionale di garanzia ha personalita' giuridica ed autonomia patrimoniale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Fondo delibera il proprio statuto, che disciplina l'organizzazione interna. Lo statuto e' approvato dal Ministro del tesoro, sentite la Commissione nazionale per le societa' e la borsa e la Banca d'Italia, entro i successivi sessanta giorni.
3. Restano ferme le altre disposizioni e le attribuzioni concernenti il Fondo nazionale di garanzia contenute nella legge 2 gennaio 1991, n. 1.
3-bis. Per il triennio 1994-1996, il contributo al Fondo nazionale di garanzia di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e' stabilito in misura non superiore al 5 per cento dei proventi lordi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di intermediazione mobiliare. Restano ferme le altre disposizioni concernenti il Fondo medesimo contenute nella legge 2 gennaio 1991, n. 1.
Art. 3
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 27 OTTOBRE 1994, N. 598
Art. 4
1. Nell'ambito delle misure di cui all'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, con onere a totale carico della gestione liquidatoria, il commissario liquidatore dell'EFIM puo' predisporre un programma di prepensionamenti di anzianita' e di vecchiaia che andra' a scadere il 30 giugno 1996 per il personale delle societa' controllate dall'EFIM, ad eccezione delle societa' manifatturiere operanti nei settori difesa ed aerospaziale.
2. Il programma di prepensionamenti di cui al comma 1, puo' riguardare societa' interessate a piani di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione azienda le, societa' in stato di crisi ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero societa' poste in liquidazione volontaria o in liquidazione coatta amministrativa o societa' coinvolte nelle operazioni indicate nell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993.
3. Ai fini di realizzare il programma di prepensionamenti di cui al comma 1, le societa' controllate dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, che abbiano fatto ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni per il periodo massimo previsto dall'articolo 1, comma 9, ovvero dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, poiche' poste in liquidazione volontaria o in liquidazione coatta amministrativa, possono essere ammesse agli stessi interventi fino all'ultimazione delle procedure previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non oltre un periodo massimo di sei mesi.
4. Agli oneri conseguenti all'attuazione del programma di cui al comma 1, il commissario liquidatore provvedera':
a) nei limiti di 1.500 unita', per le societa' diverse dalle societa' capogruppo e societa' controllate del comparto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, a valere sui fondi di cui all'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993 ed in particolare sulla somma riservata ai pagamenti con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 12, primo periodo, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993;
b) nei limiti di 1.050 unita' per le societa' capogruppo e societa' controllate del comparto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, a valere sui fondi destinati alle medesime societa', per un ammontare non inferiore a lire 1.500 miliardi, per le finalita' di cui al decreto-legge n. 487 del 1992, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 462.
Art. 5
1. Possono essere ammessi al beneficio del prepensionamento di cui all'articolo 4 i lavoratori che dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla data del 30 giugno 1996 siano in possesso di almeno 30 anni di anzianita' contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico di anzianita' viene erogato con una maggiorazione dell'anzianita' contributiva ed assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'eta' di sessanta anni se uomini e di cinquantacinque se donne.
2. Possono altresi' essere ammessi al beneficio del prepensionamento di cui all'articolo 4 i lavoratori che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 30 giugno 1996 risultino di eta' non inferiore a cinquantacinque anni se uomini e cinquanta anni se donne e che possano far valere i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e non piu' di trenta anni di anzianita' contributiva. Agli stessi lavoratori e' concesso un aumento dell'anzianita' contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'eta' di sessanta anni se uomini e di cinquantacinque se donne.
3. Le domande di prepensionamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere presentate irrevocabilmente alle societa' di appartenenza dai lavoratori che siano gia' in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 o 2, ovvero che li matureranno nel corso del periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 1996.
4. Le societa', sulla base del programma di cui all'articolo 4, comma 1, e delle domande presentate dai lavoratori, provvederanno a selezionare le stesse. Le domande accolte saranno trasmesse all'INPS e all'INPDAI dalle societa' per i propri dipendenti, al maturarsi dei requisiti soggettivi. Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'INPS e all'INPDAI, si considera estinto, senza diritto al preavviso per entrambe le parti, nell'ultimo giorno del mese in cui le societa' effettuano la trasmissione delle domande stesse.
5. Per impiegati ed operai, che beneficino del trattamento previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, la gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilita'. Le societa', entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, sono tenute a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, l'importo relativo agli oneri complessivi di cui al presente comma.
Per il personale dirigente, che benefici del trattamento previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, le societa' sono tenute a corrispondere all'INPDAI, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'istituto stesso, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione pensioni sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilita'.
6. Le societa' richiederanno, nella misura del fabbisogno, al commissario liquidatore dell'EFIM, le somme necessarie per far fronte al pagamento dei contributi relativi al pensionamento anticipato dei dipendenti che ne hanno titolo. Tali somme devono essere utilizzate esclusivamente per provvedere ai suddetti pagamenti.
Art. 6
1. I contratti di appalto conclusi dalle societa' controllate dall'EFIM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, per le quali l'autorita' competente abbia disposto la liquidazione coatta amministrativa, si sciolgono per effetto della dichiarazione di liquidazione coatta, a meno che il Commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, se e' stato nominato, e con l'autorizzazione dell'autorita' di vigilanza, non dichiari di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni novanta dalla dichiarazione di liquidazione coatta.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, in nessun caso la liquidazione coatta disposta ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, rileva quale presupposto per l'applicazione nei confronti delle societa' poste in liquidazione, sia di norme di legge e di regolamento, sia di provvedimenti amministrativi o di clausole contenute in atti e contratti di qualsiasi tipo relativi ad appalti e concessioni di opere pubbliche che prevedono risoluzione di contratti, perdite di benefici, decadenze o comunque effetti svantaggiosi in conseguenza della liquidazione coatta.
Art. 7
1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
"f-bis) in relazione alle compensazioni tra i debiti verso l'Ente soppresso e le societa' dal medesimo Ente controllate sorti anche successivamente alla data del 18 luglio 1992 e i crediti esigibili vantati verso le medesime societa'.".
Art. 8
1. All'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:
"2-quater. Tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e tutte le poste patrimoniali, attive e passive, facenti capo all'EFIM ed alle societa' dal medesimo controllate di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' a societa' da queste ultime controllate, ed attinenti ai rapporti di fornitura, cofornitura o subfornitura per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Peru', Venezuela e Indonesia e con committenti, pubblici o privati, appartenenti ai predetti Stati, sono trasferiti dal commissario liquidatore, anche in deroga al programma di cui all'articolo 2, comma 2, ed ai progetti di cui all'articolo 3, comma 2, in una o piu' societa' all'uopo costituite, anche mediante scissione e previa individuazione con decreto del Ministro del tesoro su proposta del commissario liquidatore degli elementi patrimoniali da trasferire. Il trasferimento dei predetti elementi patrimoniali e' effettuato ai valori di libro risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Sono trasferiti anche i crediti e le disponibilita' rivenienti dalla cessione, anche parziale, dei beni prodotti in esecuzione dei predetti contratti di fornitura.
2-quinquies. Alle operazioni di trasferimento di cui al comma 2-quater si applicano le norme di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, come per le operazioni previste dall'articolo 4, comma 9.
2-sexies. Il decreto del Ministro del tesoro, di cui al comma 2-quater, tiene luogo a tutti gli effetti degli atti previsti dal codice civile per la realizzazione del trasferimento dei rapporti giuridici e delle poste patrimoniali di cui al comma 2-quater, ivi comprese le perizie e le relazioni. Il termine previsto dall'articolo 2503 del codice civile per l'opposizione dei creditori e' ridotto a quindici giorni. Il capitale sociale della societa' risultante dall'operazione di trasferimento sara' corrispondente alla somma dei valori di libro degli elementi patrimoniali, attivi e passivi trasferiti.
2-septies. Le societa' risultanti dalle operazioni di trasferimento di cui al comma 2-quater, direttamente o indirettamente, riconducibili all'ente soppresso sono escluse dalla procedura di attuazione della liquidazione dell'ente soppresso e sono trasferite al Ministero del tesoro.".
2. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, introdotto dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 462, e' abrogato.
Art. 9
1. All'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
" 3. Gli oneri relativi alle operazioni di cui al comma 2, derivanti da atti compiuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data del 30 giugno 1994, ancorche' posti in essere dalla Cassa depositi e prestiti, sono a carico dei proventi delle operazioni stesse ovvero, per le operazioni non perfezionate, sono imputati al capitolo relativo all'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428. I proventi netti sono versati alla entrata del bilancio dello Stato, con le modalita' determinate con decreto del Ministro del tesoro.".
Art. 10
1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, e' sostituito dal segente:
" 3. In attesa della definizione, in applicazione dei principi comunitari in materia, delle modalita' di determinazione dei prezzi di vendita dei servizi ferroviari, delle modalita' di contribuzione degli oneri di esercizio e di infrastruttura, nonche' della stipula degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio pubblico 1994, il Ministero del tesoro e' autorizzato a corrispondere alla Societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole scadenze, le somme all'uopo iscritte in bilancio 1994. Il Tesoro e' altresi' autorizzato, nelle more della costituzione del Fondo per la gestione speciale del debito della predetta Societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, a rimborsare alla stessa Societa' le rate per capitale e interesse dei debiti contratti con oneri a carico dello Stato.".
Art. 11
1. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782, nonche' i relativi rientri, salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
237, affluiscono al fondo per la concessione di contributi sul pagamento di interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.
2. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e per le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la corresponsione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti concessi da banche a piccole e medie imprese, con particolare riguardo a quelle ubicate nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, destinati a:
a) operazioni di consolidamento a medio termine di passivita' a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;
b) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
2-bis. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla lettera b) del comma 2 sono concesse, anche nella forma del contributo in conto capitale, alle condizioni stabilite nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. Qualora le imprese beneficiarie non destinino i finanziamenti agevolati di cui al comma 2 secondo le finalita' e le modalita' di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2, il contributo agli interessi e' revocato e le somme erogate a tale titolo devono essere restituite al Fondo, maggiorate in ragione di un tasso pari al rendimento medio dei BOT a 12 mesi rilevato nel semestre precedente.