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Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversita' atmosferiche del gennaio 1987, nonche' provvedimenti relativi a pubbliche calamita'

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare situazioni di incombente pericolo per la pubblica e privata incolumita' determinate, in molte localita' del territorio nazionale, da movimenti franosi in atto o da grave dissesto idrogeologico, nonche' di adottare immediati interventi in favore delle zone colpite dalle avversita' atmosferiche del gennaio 1987 e provvedimenti relativi ad altre calamita' naturali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, provvede agli interventi urgenti nelle zone del territorio nazionale nelle quali e' accertato, da parte del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, incombente pericolo per la pubblica incolumita' dovuto a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico. A tali fini e' autorizzata la complessiva spesa di lire 275 miliardi a carico del fondo per la protezione civile, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1986, 110 miliardi per l'anno 1987, 100 miliardi per l'anno 1988 e 40 miliardi per l'anno 1989.

2. A valere sulla autorizzazione di spesa di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile e' autorizzato ad adottare misure per l'assistenza alla popolazione rimasta senza tetto per effetto dei movimenti franosi, nonche' a realizzare programmi costruttivi per la definitiva sistemazione dei nuclei familiari sgomberati. Restano fermi gli interventi programmati o in corso di realizzazione delle amministrazioni statali, ordinarie e straordinarie, nonche' regionali.

3. Il fondo per la protezione civile di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, e' integrato, per l'anno 1987, della somma di lire 96 miliardi per gli interventi di emergenza o connessi alle emergenze disposti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

4. Le somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente utilizzate per detti scopi possono essere impiegate, nei limiti delle quote non utilizzate, per far fronte ad interventi di emergenza o connessi alle emergenze di competenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, e' autorizzato, con le disponibilita' del fondo per la protezione civile, a prestare la cooperazione ritenuta piu' adeguata agli Stati esteri al verificarsi nel loro territorio di calamita' o eventi straordinari di particolare gravita'. Per tali esigenze e per far fronte agli straordinari interventi di protezione civile causati da eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 1986, il fondo per la protezione civile e' integrato di lire 48.400 milioni, in ragione di lire 20.300 milioni per l'anno 1986 e di lire 28.100 milioni per l'anno 1987.

Art. 2

1. Per provvedere agli interventi relativi ai comuni della regione Basilicata interessati da movimenti franosi in atto, la regione Basilicata elabora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un programma pluriennale che tenga conto delle seguenti esigenze:

  1. a) determinazione dei criteri di concessione del contributo alle famiglie delle vittime della frana nel comune di Senise, dell'indennizzo per la perdita di arredi e suppellettili e del contributo a favore dei liberi professionisti e lavoratori autonomi che abbiano perso attrezzature per effetto della frana;

  2. b) erogazione di contributi ai proprietari di immobili distrutti o danneggiati da movimenti franosi, sulla base dei principi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e dalla legge 2 maggio 1983, n. 156, nonche' sulla base dei criteri direttivi stabiliti, con propria ordinanza, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;

  3. c) realizzazione delle necessarie opere di consolidamento, comprese le sistemazioni idraulico-forestali ed il consolidamento degli abitati, della zona del comune di Senise colpita dall'evento franoso e delle altre zone del territorio regionale nelle quali sia accertato incombente pericolo per la pubblica incolumita';

  4. d) determinazione, su proposta dei comuni interessati, dei perimetri delle aree da espropriare per l'esecuzione degli interventi necessari per le opere di consolidamento e per la realizzazione dei nuovi insediamenti;

  5. e) adozione di ogni opportuna misura, ivi compresa la demolizione e la rimozione delle opere, diretta al ripristino e successiva utilizzazione delle zone interessate da frane;

  6. f) realizzazione delle opere di ripristino degli edifici pubblici, esclusi quelli di conto dello Stato, danneggiati o distrutti dai movimenti franosi.

1-bis. Gli interventi resi necessari in conseguenza dei movimenti franosi verificatisi il 26 luglio 1986 in localita' Timponi del comune di Senise, nonche' la realizzazione delle necessarie opere di consolidamento del territorio dello stesso comune di Senise sono immediatamente esecutivi.

2. Il programma di cui al comma 1 e' trasmesso al Ministro per il coordinamento della protezione civile che lo valuta, sentito il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, ai fini della concessione, a carico del fondo per la protezione civile, fatta salva la quota spese necessaria per il completamento delle opere nel territorio del comune di Senise, di un contributo speciale alla regione Basilicata nel limite complessivo di lire 200 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987, lire 20 miliardi per l'anno 1988 e lire 80 miliardi per l'anno 1989.

3. Al fine di consentire il necessario raccordo tra gli interventi d'emergenza nel comune di Senise e quelli di cui alla lettera c) del comma 1, il Presidente della giunta regionale della Basilicata, a valere sui fondi di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, provvede agli ulteriori interventi urgenti, a salvaguardia della pubblica incolumita' nella localita' Timponi dello stesso comune di Senise, che non siano stati gia' disposti in attuazione delle ordinanze emanate in proposito dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 3

1. Tutti gli interventi pubblici necessari per gli accertamenti geologici, per le opere di sistemazione idrogeologica e di consolidamento dei terreni, nonche' tutti gli altri interventi attuati in base al presente decreto, nonche' quelli di cui alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili.

2. Per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nel comune di Senise di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

3. Per l'espletamento dei compiti tecnici attinenti alla ricostruzione, il comune di Senise e' autorizzato a potenziare, per un periodo non superiore a due anni, l'ufficio tecnico comunale mediante convenzione con un geologo , un ingegnere, un geometra ed un assistente tecnico. Il relativo onere e' posto a carico della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2.

4. Fino al 30 giugno 1987 nel comune di Senise, ai fini dell'avvio del programma di ricostruzione, e' eccezionalmente autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco o di un suo delegato, di un assessore e di un consigliere della minoranza designato dal gruppo piu' consistente della stessa.

5. Alle imprese che si insediano nell'agglomerato industriale del comune di Senise, il contributo in conto capitale di cui all'articolo 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e' elevato al 75 per cento della spesa necessaria per la realizzazione della iniziativa. Le spese per il completamento della infrastrutturazione dell'agglomerato sono a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 4

1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla ricostruzione degli immobili ed al ripristino delle attivita' economiche distrutti dal movimento franoso del 26 luglio 1986 nel comune di Senise sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonche' dalle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

2. Per conseguire le agevolazioni di cui al comma 1 deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione comunale, che ne attesti il titolo.

3. Al comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, le parole "e dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento Agip-Petroli di Napoli" sono sostituite dalle seguenti ", dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento Agip-Petroli di Napoli e dai fenomeni franosi del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme, di cui al decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662 e del 26 luglio 1986 nel comune di Senise".

4. Tutte le operazioni effettuate nelle regioni Basilicata e Campania e in tutta l'area industriale di Calaggio, ivi compreso il versante pugliese, in relazione alla realizzazione delle opere, comprese quelle di infrastrutturazione di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, con l'osservanza degli obblighi di fatturazione e di registrazione.
Non e' consentita la variazione in diminuzione dell'imposta di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

4-bis. Il beneficio di cui al comma 3 del presente articolo e', altresi', esteso alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi per l'attuazione di tutti gli interventi di cui agli articoli 1, 2, 6 - limitatamente ai commi 7 e 11 10, 11 e 12 del presente Decreto.

Art. 5

1. La lettera m) dell'articolo 1, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e' sostituita dalla seguente:
"m) un contributo speciale di lire 3.500 milioni per il 1986 e lire 10.000 milioni per il 1987 alla regione Veneto per il ripristino delle opere pubbliche interessanti i territori dei comuni del comprensorio di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonche' dei comuni di Campolongo Maggiore, Cona, Fiesso d'Artico, Fosso', Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorze', Stra, Vigonovo, Preganziol ricadenti nell'area lagunare di Venezia e danneggiati da calamita' naturali, e un contributo di lire 2.000 milioni per il ripristino dei fondali alla bocca di porto del lido di Venezia, da accreditare al Ministero dei lavori pubblici con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363".

2. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, dopo la parola "assistenza" sono inserite le seguenti: ", con esclusione degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro". Per l'attuazione delle finalita' di cui al predetto comma, la percentuale del 40 per cento fissata dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' elevata per gli anni dal 1986 al 1990 al 50 per cento.

2-bis. Al comma 10 dell'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole: "Per la realizzazione del centro universitario per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi presso la facolta' di ingegneria dell'Universita' di Salerno" sono sostituite dalle seguenti: "Per la realizzazione del centro interuniversitario tra le Universita' di Salerno e di Napoli per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi con sede amministrativa presso la facolta' di ingegneria dell'Universita' di Salerno".

3. Il CIPE, in sede di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, assegna al Ministro delegato le risorse occorrenti per l'integrale realizzazione degli insediamenti di cui all'articolo 32 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219.

4. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, si applica anche alle aree relative a delocalizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole "per fini di protezione civile" sono sostituite con le seguenti: "con le disponibilita' del fondo per la protezione civile per le esigenze derivate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania".

5-bis. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge 28 ottobre 1986, n. 730, va integrata nel senso che il contributo speciale ivi previsto puo' essere utilizzato dalla regione Umbria, entro i limiti dell'ammontare del contributo stesso, anche per interventi di riattazione degli edifici pubblici e privati danneggiati dai movimenti franosi.

6. All'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. La proprieta' dei prefabbricati e delle roulottes, gia' acquistati dal Ministero dell'interno e destinati al soccorso delle popolazioni colpite da calamita', viene trasferita alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali beni vengono gestiti secondo la disciplina del quinto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187".

7. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole: "Per assicurare il funzionamento dei centri operativi regionali e provinciali della protezione civile, ai quali sono assegnati" sono sostituite dalle seguenti: "Per assicurare il collegamento con i comitati regionali della protezione civile, che continuano ad esercitare esclusivamente le attribuzioni previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, ed il funzionamento degli uffici di protezione civile delle prefetture cui sono assegnati".

8. Il personale di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, puo' essere destinato a prestare servizio anche presso il centro polifunzionale della protezione civile.

9. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole "i centri operativi regionali e provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "i comitati regionali della protezione civile e le prefetture:

10. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono aggiunte in fine le seguenti parole:
", oltre che di quella del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

11. Le disposizioni contenute ... nell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, si intendono estese a tutti i comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 individuati ai sensi del quinto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874.

12. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, va intesa nel senso che possono chiedere l'immissione nei ruoli speciali soltanto i dipendenti civili formalmente distaccati per le esigenze di cui al comma 1 del medesimo articolo 12, con esclusione di quelli distaccati presso le amministrazioni periferiche dello Stato, il personale militare non di leva, che non sia in servizio permanente e che non fruisca gia' di trattamento di quiescenza, nonche' il personale civile legato all'ente o all'amministrazione da un rapporto precario di lavoro dipendente.

13. Per l'inquadramento nei ruoli speciali di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, si prescinde dall'espletamento del concorso qualora l'assunzione sia stata effettuata previo superamento di concorso per l'accesso al pubblico impiego.

14. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, operano nei confronti del personale contrattista assunto ai sensi della legge 7 marzo 1981, n. 64, e si applicano altresi' al personale assunto a titolo precario dal comune di Ancona in relazione agli eventi sismici del gennaio, febbraio e giugno 1972 e al movimento franoso del 13 dicembre 1982, nonche' al personale precario assunto entro il 31 dicembre 1986 dai comuni di Zafferana Etnea, Acireale, Milo, Santa Venerina e Linguaglossa colpiti dai terremoti del 1984, 1985 e 1986.

15. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e' sostituito dal seguente:
"Alla relativa copertura si provvede: quanto a lire 224.950 milioni, con le modalita' specificate all'articolo 3, commi 1, 5 e 22, all'articolo 6, commi 4 e 10, all'articolo 9, commi 1 e 4, all'articolo 10, comma 4 e all'articolo 12, comma 5, secondo periodo;".

15-bis. L'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento prevista dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e' disposta anche in favore del personale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima, convenzionato con il comune di Benevento e con la sovrintendenza archivistica per l'Umbria e di quello convenzionato o comunque in servizio, alla medesima data, presso il comune di Salerno e i comuni della Valnerina colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 per necessita' connesse ad eventi sismici, nonche' in favore del personale impegnato nell'opera di ricostruzione nel comune di Pozzuoli ai sensi dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 140 dell'8 marzo 1984 e da utilizzare prioritariamente per le esigenze connesse alla gestione e manutenzione del patrimonio edilizio statale nello stesso comune di Pozzuoli. Il termine per la presentazione delle domande previsto dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, per il personale di cui al presente comma, e' fissato al 30 aprile 1987. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 8 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, utilizzando per il 1987 la corrispondente quota dell'accantonamento "Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, (Equo canone)" e per gli anni 1988 e 1989 le corrispondenti quote dell'accantonamento "Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalita' di interesse collettivo".

15-ter. Alla lettera g) dell'articolo 1, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole: "previste nel piano di recupero della citta'" sono sostituite dalle seguenti: "da realizzare nel centro storico della citta'".

Art. 6

1. Il termine del 30 settembre 1986 indicato nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, e' differito al 30 giugno 1987. Il relativo onere, valutato in lire 2.700 milioni per l'anno 1986 e lire 5.400 milioni per l'anno 1987, e' posto a carico del fondo per la protezione civile.

2. Le disposizioni del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, si applicano anche nei comuni della regione Umbria colpiti dal terremoto del 9 settembre 1985. Il relativo onere, determinato in lire 8.500 milioni per l'anno 1987, e' posto a carico del fondo per la protezione civile.

3. Il contributo alla provincia autonoma di Trento, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662, e' integrato di lire 5 miliardi nell'anno 1987 per consentire una piu' adeguata assistenza a favore dei nuclei familiari che abbiano subito grave danno dalla perdita di congiunti nella catastrofe di Stava.
Il relativo onere e' posto a carico del fondo per la protezione civile per l'anno 1987.

4. Per conseguire i benefici di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662, la dimostrazione di cui al terzo comma dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, puo' essere data dagli interessati anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.

5. La norma di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, e' integrata nel senso che, nelle comunita' montane disastrate e nei comuni disastrati e gravemente danneggiati dal terremoto del 23 novembre 1980, e' autorizzato fino al 31 dicembre 1987 il collocamento in aspettativa del presidente della comunita' montana disastrata, del sindaco o di un suo delegato, di un assessore e di un rappresentante della minoranza.

6. Fino al 31 dicembre 1987, nei comuni di Avellino, Napoli, Potenza e Salerno e' autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco e di non piu' di quattro assessori effettivi o supplenti, che abbiano specifica delega per i problemi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219.36

7. Per l'anno 1987 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, secondo le indicazioni del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai comuni, province e loro consorzi mutui ventennali fino all'importo complessivo di lire 100 miliardi, a copertura delle spese, comprese quelle anticipate nella fase della prima emergenza, per l'adeguamento degli impianti di depurazione, al fine di assicurare a potabilizzazione delle acque e per altri interventi diretti a superare situazioni di crisi idrica.

8. L'onere per l'ammortamento dei mutui, di cui al comma 7, valutata in lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1988, e' assunto a carico del bilancio dello Stato e alla sua copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 utilizzando per il 1988 la voce "Risoluzione convenzione per la costruzione e l'esercizio della tangenziale di Napoli" e per il 1989 la quota corrispondente dell'accantonamento "Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree interne degradate".

9. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del presente decreto si applicano alle imprese danneggiate dalla violenta tromba d'aria e dal nubifragio che hanno interessato la zona orientale del comune di Salerno nel mese di novembre 1985 e le zone dell'Ogliastra e del Sarrabus della Sardegna nei mesi di settembre e di ottobre 1986.

10. Il termine per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di inquinamento e depurazione per tutti gli opifici conciari aventi sede nei comuni di Solofra e di Montoro Superiore, colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, e' prorogato al 30 giugno 1987.

11. Per gli interventi previsti dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, e diretti alla ricostruzione e allo sviluppo dei comuni della Campania, Calabria e Basilicata danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1982, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni.
Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi, si provvede, quanto a lire 40 miliardi, con le disponibilita' di cui all'articolo 3, comma 14, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e, quanto a lire 50 miliardi, sulle disponibilita' di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile puo', con propria ordinanza, derogare ai termini, alle procedure, alle modalita' di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla predetta legge n. 219 dei 1981.

11-bis. Gli interventi per lo sviluppo dei comuni di cui al comma 11 devono essere diretti al settore turistico, anche mediante la realizzazione di infrastrutture e di servizi. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sulla base dei programmi presentati dai sindaci interessati, emana, con proprie ordinanze, le norme di attuazione della disposizione di cui al presente comma.

12. All'articolo 3 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
"Il personale militare di cui al precedente comma, valutato ai fini dell'avanzamento ed iscritto in quadro, ove non ancora rientrato in Forza armata, viene promosso in eccedenza, restando nella posizione di non computato nel numero massimo della consistenza del grado o in quella soprannumeraria, e permane in tale posizione anche in caso di reimpiego nella Forza armata limitatamente al grado rivestito.
Il relativo onere e' posto a carico del capitolo 1381 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1986 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi".

13. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 MARZO 1987, N. 120.

14. I termini del 31 gennaio 1987 e del 1 febbraio 1987 indicati nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, relativi alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli, sono differiti rispettivamente al 28 febbraio 1987 ed al 1 marzo 1987.

14-bis. E' soppressa la commissione tecnica speciale istituita dall'articolo 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734. I compiti attribuiti a tale commissione verranno svolti dagli organi ordinari secondo la legislazione vigente. La soppressione ha effetto con decorrenza dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

14-ter. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi ed alle imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, che si insediano nell'ambito dei nuclei ed aree industriali e nelle aree dei piani di investimento produttivi ubicati nel territorio di comunita' montane di cui facciano parte comuni colpiti dai terremoti avvenuti negli anni dal 1980 al 1986 nelle regioni dell'Italia meridionale o comuni gravemente danneggiati dagli stessi eventi sismici nelle medesime regioni, il contributo di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, e' elevato al 75 per cento della spesa necessaria per l'insediamento produttivo, per i comuni compresi nei territori di intervento di cui alla suddetta legge.

14-quater. Nell'ambito dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e' data priorita' assoluta agli interventi relativi ai comuni di cui al comma 14-ter.

14-quinquies. Per gli interventi previsti dall'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dall'articolo 15, primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e dall'articolo 20, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, e dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, l'INAIL e' autorizzato, in deroga all'articolo 17 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, ad utilizzare entro il 31 dicembre 1987 i fondi ancora disponibili.45

14-sexies. Per l'assistenza ai cittadini di Ancona colpiti dal movimento franoso del 1982 e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'importo iscritto al comma 2 dell'articolo 29 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.

Art. 7

1. In attesa che sia individuato l'ente al quale affidare la gestione del patrimonio edilizio realizzato per fronteggiare le emergenze derivate da pubbliche calamita', l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli provvede alla gestione provvisoria, alla tutela ed alla conservazione dell'insediamento di Monteruscello nel comune di Pozzuoli, realizzato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile per la sistemazione dei nuclei familiari colpiti dal fenomeno bradisismico del 1983-1984.

2. La consegna e' effettuata dall'intendenza di finanza di Napoli mediante appositi verbali.

3. I canoni di locazione corrisposti dagli assegnatari sono contabilizzati con le modalita' di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

4. Per sopperire alle maggiori esigenze dovute alla attuazione del presente articolo, l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli costituisce una apposita sezione staccata nel comune di Pozzuoli. Per far fronte alle accresciute esigenze dell'Istituto autonomo per le case popolari, il presidente della giunta regionale della Campania puo' avvalersi della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Per l'avvio della operativita' dell'ufficio e' concesso un contributo straordinario di lire 2 miliardi posto a carico del fondo per la protezione civile.

5. Per assicurare al complesso di Monteruscello nel comune di Pozzuoli l'espletamento dei necessari servizi pubblici locali, con particolare riguardo per la nettezza urbana, vigilanza e trasporti, e' autorizzata, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, l'assunzione straordinaria di centocinquanta unita' lavorative da attingere fra i cittadini residenti nel comune di Pozzuoli alla data del 14 ottobre 1983, iscritti nelle liste di collocamento dello stesso comune. Il prefetto di Napoli e' incaricato di dare esecuzione a tali disposizioni. Il relativo onere, valutato in lire 3 miliardi in ragione d'anno, e' posto a carico del fondo per la protezione civile per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989. Tale somma e' accreditata al Ministero dell'interno con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, per essere successivamente assegnata al comune di Pozzuoli.

6. L'amministrazione comunale di Pozzuoli deve approvare i piani di recupero edilizio entro e non oltre il 30 giugno 1987. Decorso inutilmente il termine, all'approvazione dei piani provvede, in qualita' di commissario governativo, il provveditore regionale alle opere pubbliche della Campania entro il termine perentorio di trenta giorni dal suo insediamento.5

7. Entro i successivi sei mesi dalla data di approvazione, il sindaco di Pozzuoli deve dare attuazione ai piani di cui al comma 6, avvalendosi, se necessario, della collaborazione dell'Universita' degli studi di Napoli con la quale puo' stipulare apposita convenzione. Decorso inutilmente il termine, alla attuazione dei piani di recupero provvede l'organo che sara' individuato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

8. Per consentire il proseguimento dell'attivita' assistenziale in favore della popolazione dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida sgomberata per effetto del bradisismo, e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1986 e di lire 20 miliardi per il 1987.

9. Le somme destinate all'attuazione del presente articolo e degli articoli 1, 2 e 6 affluiscono al fondo per la protezione civile.

10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 MARZO 1987, N. 120.

Art. 8

1. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non assegnati alla data del 30 settembre 1986, sono riservati prioritariamente alle nuove iniziative industriali che intendono operare nei settori da sviluppare nel Mezzogiorno, individuate al punto 6, lettere o), p), t), u), ai), al), am), an), ao), ar), as) e at), della delibera adottata dal CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1986, nonche' a quelle, promosse da imprenditori operanti nell'ambito della stessa provincia, che intendono realizzare attivita' indotte dalle industrie localizzate nelle aree.

2. Le relative domande sono presentate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, al Ministro delegato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della medesima legge, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 1987.

2-bis. Il limite di investimento di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, e' elevato, per gli insediamenti di cui al comma 1, a lire 50 miliardi.

2-ter. Il limite di investimento di cui al quarto comma dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni puo' essere superato per gli insediamenti in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il limite massimo del 75 per cento delle spese effettivamente occorrenti per la realizzazione degli insediamenti medesimi e, comunque, entro il limite di lire 50 miliardi di investimento.

3. Al fine di agevolare l'insediamento di strutture a servizio delle accresciute esigenze sociali determinate dall'attuazione dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' concesso un contributo in conto capitale nella misura del 60 per cento per importi di spesa fino a 45 miliardi di lire e del 40 per cento per importi superiori in favore degli imprenditori che realizzino, entro il 31 dicembre 1988, investimenti nei comuni sedi dei nuclei industriali realizzati in attuazione del citato articolo 32, in quelli dichiarati disastrati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1981 e 14 settembre 1983, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 256 del 17 settembre 1983, nonche' in quelli gravemente danneggiati ad essi confinanti. Il contributo e' commisurato alla spesa per investimenti fissi, macchinari ed attrezzature e le relative domande sono presentate, entro il 30 giugno 1987, al Ministro delegato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il quale, con proprie ordinanze, disciplina le procedure di attuazione.

4. La regione competente esprime parere sulle domande di ammissione a contributo entro trenta giorni dal ricevimento. Si prescinde da tale parere se non espresso nel termine suindicato.

5. Il Ministro delegato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede alla realizzazione delle infrastrutture esterne funzionalmente necessarie per la piena fruibilita' delle aree industriali di cui all'art. 32 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.

6. Per le attivita' di cui al presente articolo, e limitatamente al periodo della loro durata, continua ad applicarsi l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

7. L'area industriale di Calaggio, individuata dalla regione Campania e' ampliata nel versante pugliese. La regione Puglia individuera' all'interno dei comuni confinanti con l'area esistente l'estensione della nuova area. Il Ministro delegato provvedera' all'esecuzione dei lavori necessari per attrezzare l'area. Le iniziative che si insedieranno nella nuova area beneficeranno dei contributi e delle procedure previste dall'articolo 32 della legge n.
219 del 1981
.

7-bis. Il contributo previsto dall'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, deve intendersi commisurato alla spesa effettivamente sostenuta per l'attivita' di riparazione o ricostruzione degli stabilimenti nonche' al miglioramento ed adeguamento funzionale degli stabilimenti stessi.

7-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei suddetti termini le imprese beneficiarie dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ricorrono ai contratti di formazione e lavoro per il 50 per cento della manodopera di cui abbisognano.

7-quater. Esse sono tenute ad effettuare con richiesta numerica il 50 per cento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro relative a qualifiche per le quali e' prevista dalla legge la richiesta numerica.

7-quinquies. Le predette imprese sono escluse dal saldo finale dei contributi dei quali sono beneficiarie ai sensi della citata legge n.
219 del 1981
nel caso in cui violino la disposizione del precedente comma
.

8. L'onere relativo all'attuazione del presente articolo fa carico al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 9

1. In attesa dell'approvazione del provvedimento relativo al completamento dei lavori in corso previsti dai piani di ricostruzione, e' autorizzata per l'anno 1987 la spesa di lire 100 miliardi per provvedere agli adempimenti conseguenti all'applicazione dell'articolo 2, lettere a), b) ed e), della legge 23 dicembre 1977, n. 933.

2. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Autorizzazione di spesa per complessive lire 360 miliardi per il completamento dei lavori in corso previsti dai piani di ricostruzione".

Art. 10

1. Per far fronte agli interventi urgenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumita' in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche del mese di gennaio 1987, il fondo per la protezione civile e' integrato di lire 200 miliardi per l'anno finanziario 1987.

2. Per le occorrenze del comma 1, il limite di lire 3.170 miliardi di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' elevato a lire 3.370 miliardi.
L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1987 e' valutato in lire 18 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

3. La cassa depositi e prestiti, per il ripristino dei danni provocati dalle eccezionali avversita' atmosferiche del gennaio 1987 nel settore delle opere pubbliche e' autorizzata, su parere del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentita la regione interessata, la quale puo' esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, a concedere mutui alle regioni, province, comuni e comunita' montane colpiti per un importo globale di lire 1000 miliardi, nel limite di 700 miliardi nell'anno 1987 e di lire 300 miliardi nell'anno 1988. In deroga alle norme vigenti, i mutui di cui al presente articolo possono essere assunti con delibera di giunta.

4. Le documentate domande di mutuo sono presentate, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1987, al Ministro per il coordinamento della protezione civile che le valuta ai fini del successivo inoltro alla Cassa depositi e prestiti.

5. Si ha titolo alla presentazione della domanda ove i danni subiti siano complessivamente d'importo superiore ai 100 milioni. Limitatamente alle richieste di risarcimento di danni compresi tra 100 e 200 milioni di lire, le domande possono essere presentate entro il termine perentorio del 15 aprile 1987.

6. Le domande sono esaminate da una commissione tecnico-amministrativa da nominare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

6-bis. Agli interventi di cui al comma 3, di competenza regionale e comunale, si applica l'articolo 34 del codice della navigazione.

7. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 3, valutato in lire 77 miliardi per l'anno 1988 e in lire 110 miliardi annui a decorrere dall'anno 1989, e' posto a carico dello Stato.

Art. 11

1. Salvi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato, avvalendosi, delle procedure di cui alla legge 6 agosto 1974, n. 366 a provvedere agli interventi di ripristino delle opere marittime di competenza dello Stato, ivi comprese quelle riguardanti l'edilizia demaniale marittima e le opere di difesa costiera, danneggiate o distrutte dalle eccezionali avversita' atmosferiche del gennaio 1987. A tal fine, e' autorizzata l'iscrizione della somma di lire 150 miliardi sul capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7501 del predetto stato di previsione per il medesimo anno finanziario.

2. Ai fini degli interventi di cui al comma 1, il limite della competenza degli ingegneri-capo degli uffici speciali del genio civile per le opere marittime e' elevato sino a lire 1 miliardo.

3. Potranno essere poste a carico dello stanziamento di cui al comma 1 le spese occorrenti per l'esecuzione dei rilievi, delle indagini meteomarine e delle indagini di carattere geognostico e geotermico, nonche' quelle relative alla progettazione ed alla direzione dei lavori delle nuove opere.

4. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali, salvi gli interventi urgenti di cui all'articolo 10, comma 2, ferme restando le competenze del Ministro dei lavori pubblici, sulla base di un programma di interventi, e' autorizzato ad effettuare spese, nel limite complessivo di lire 50 miliardi, per la salvaguardia, la protezione, il recupero ed il restauro di beni culturali, statali e non statali, interessati dalle eccezionali avversita' atmosferiche del mese di gennaio 1987. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Iniziative per la tutela, la valorizzazione e il restauro di beni culturali, compreso il rifinanziamento dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41".