Interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre interventi in favore dei dipendenti dalle imprese operanti nel settore delle spedizioni doganali, al fine di fronteggiare la crisi occupazionale determinatasi a seguito dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del mercato interno comunitario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. In conseguenza dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del mercato interno comunitario alla data del 1 gennaio 1993, ai lavoratori, dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale e dei magazzini generali, ivi compresi i centri di sdoganamento di cui all'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, gia' in servizio alla data del 1 gennaio 1992 e che, a causa degli eventi soprariportati, siano sospesi dal lavoro entro il 1993, e' corrisposta un'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' gli assegni familiari, ove spettanti. Per i lavoratori dipendenti dalle predette imprese lavoranti ad orario ridotto, la citata indennita' e' calcolata in misura proporzionale alle ore non lavorate.
2. Le imprese di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le OO.SS. dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Sono altresi' valide, anche ai fini della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, le domande inoltrate in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, ancorche' pervenute agli uffici del lavoro.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta nei confronti dell'impresa richiedente i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennita' di cui al comma 1 per un periodo non superiore ad un anno.45
4. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute, per gli anni 1993 e 1994, al versamento di un contributo speciale pari a 1 punto percentuale e a 0,3 punti percentuali della retribuzione determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonche' di un contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennita' di cui al comma 1. L'ammontare di tali contributi affluisce alla gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.3
Art. 2
1. Ai lavoratori gia' in servizio alla data del 1 gennaio 1992 e dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale, dai magazzini generali, nonche' dagli spedizionieri doganali iscritti agli albi professionali istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, licenziati entro il 1993 in conseguenza degli eventi previsti dal comma 1 dell'articolo 1, e' corrisposta, dalla data del licenziamento, l'indennita' di cui al citato comma 1 per un periodo pari a quello previsto dal comma 3 dell'articolo 1; gli stessi sono iscritti nelle liste di mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.45
2. Nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese e dai soggetti indicati al comma 1, non si applica la sospensione dal diritto ai trattamenti pensionistici di anzianita', stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
3. Le imprese di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le OO.SS. dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle di cui all'articolo 1 non si applicano ai dipendenti delle imprese rientranti nella disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. Ai fini dell'applicazione di tale legge sono consider- ate utili le domande presentate dalle imprese medesime anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non si applicano alle imprese di spedizione destinatarie degli interventi previsti dal presente articolo e dall'articolo 1 del presente decreto.
Art. 3
1. I periodi di godimento dell'indennita' di cui agli articoli 1 e 2 sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferita la predetta indennita'.
2. Alla corresponsione delle indennita' di cui agli articoli 1 e 2, provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale che sara' rimborsato per la parte non coperta dal contributo di cui all'articolo 1, comma 4, sulla base di apposita rendicontazione da presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il trattamento di cui all'articolo 1 verra' anticipato ai lavoratori dalle imprese.
3. I lavoratori interessati alle indennita' di cui agli articoli 1 e 2 sono determinati in un numero massimo pari a 3.500 unita', con prelazione per i soggetti di cui all'articolo 2 nel limite di 1.500 unita', e non comprendono quelli di cui all'articolo 5, comma 2.
L'ammissione ai conseguenti benefici opera in funzione della data di presentazione della domanda.2
Art. 4
1. Il cofinanziamento pubblico nazionale per gli interventi formativi per la riqualificazione o la riconversione professionale dei lavoratori di cui agli articoli 1 e 2, inoltrati alla Comunita' economica europea per l'ottenimento dei contributi del Fondo sociale europeo a titolo delle iniziative previste nel quadro comunitario di sostegno per il 1993, e' assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; per gli interventi formativi e per gli aiuti a titolo del regolamento comunitario n. 3904 del 17 dicembre 1992, concernente la riconversione professionale degli agenti e degli spedizionieri in dogana, il cofinanziamento e' assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. I relativi progetti sono presentati, nell'ambito della programmazione 1993, dalle regioni, con priorita' per quelli organizzati da organismi paritetici delle parti sociali, ovvero dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale che provvede, altresi', all'inoltro dei progetti per l'utilizzo degli interventi previsti dal regolamento comunitario di cui al comma 1.
3. Per la predisposizione dei progetti previsti dal regolamento comunitario di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' avvalersi dell'ausilio tecnico delle agenzie per l'impiego, le quali cercheranno le interazioni con gli altri fondi comunitari operanti sul territorio di competenza.
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
Art. 6
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in lire 39 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 giugno 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GALLO, Ministro delle finanze
BARUCCI, Ministro del tesoro
SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: CONSO