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Interventi urgenti a sostegno dell'economia

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di sostenere ed incentivare il processo di sviluppo dell'economia con adeguati strumenti di intervento volti ad incrementare la domanda globale e l'occupazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle risorse agricole, alimentari e forestali, del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica e gli affari regionali e per i beni culturali e ambientali;
E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1 Interventi a sostegno dell'occupazione

1. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione, le amministrazioni competenti provvedono alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque rispettivamente disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine:

  1. a) il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, e' ulteriormente incrementato di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

  2. b) il fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e' ulteriormente integrato dell'importo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

  3. c) la dotazione del fondo contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e' ulteriormente integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

  4. d) il fondo per la ricerca applicata di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' ulteriormente integrato della somma di lire 250 miliardi per l'anno 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996, di cui il 30 per cento riservato alle piccole e medie imprese individuate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993, e il 40 per cento alle imprese operanti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1, 2 e 5- b) del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993;4

  5. e) il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' ulteriormente integrato della somma di lire 50 miliardi, per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

  6. f) il fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30, e successive modificazioni, e' ulteriormente integrato degli importi di lire 63.458 milioni per l'anno 1994 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1995.

  7. g) il fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e successive modificazioni e integrazioni, e' incrementato per l'anno 1994 di lire 50 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 7563 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1994, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 7 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

2. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine, per la prosecuzione del programma di opere irrigue di rilevanza nazionale, individuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. E' abrogato l'articolo 2 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

3. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 1, lettera g), pari a L. 63.458.000.000 per l'anno 1994, a lire 710 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 700 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando, per l'anno 1994, parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, per gli anni 1995 e 1996 quanto a lire 310 miliardi per l'anno 1995 e a lire 250 miliardi per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, quanto a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 300 miliardi per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

4. Nel territorio della provincia di Bolzano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si applicano anche nei casi di assunzione diretta di lavoratori di cui agli articoli 11 e 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 Interventi nei diversi comparti economici

1. Per assicurare correntezza nella corresponsione dei contributi negli interessi relativi alle operazioni di mutuo contratte ai sensi e per gli effetti della legge 12 agosto 1977, n. 675, lo stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' integrato della somma di lire 150 miliardi nell'anno 1994, cui si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni. Il predetto capitolo 9012 e' reintegrato di pari importo nell'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno.

2. La durata delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, si intende stabilita nella durata massima di anni 15 e le somme a tal fine autorizzate, non impegnate nell'anno di competenza, possono esserlo nei successivi cinque anni. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte dal Ministero dell'interno direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento.

3. Sono autorizzati interventi del Ministero del tesoro per la realizzazione di iniziative di supporto in favore di imprese operanti nel settore della difesa e interessate da contratti internazionali, anche al fine di agevolare processi di ricapitalizzazione necessari per adeguare le condizioni di competitivita' internazionale. Ai fini dell'individuazione o dell'attuazione degli interventi, il Ministro del tesoro, che puo' avvalersi di un soggetto a capitale pubblico , cui spettera' solo il rimborso delle spese, provvede con uno o piu' decreti tenendo prioritariamente conto:

  1. a) della rilevanza qualitativa e quantitativa, delle presenze industriali nei vari comparti delle attivita' della difesa e nei comparti ad esse connessi;

  2. b) della rilevanza delle iniziative volte al potenziamento strutturale delle imprese anche attraverso adeguate razionalizzazioni e diversificazioni, all'accrescimento delle risorse tecnologiche, allo sviluppo della competitivita' internazionale e alla riconversione da produzioni militari a produzioni civili, eccezion fatta per quelle attivita' che non sono passibili di riconversione.

3-bis. Sono autorizzati, per l'anno 1994, interventi per l'ammontare complessivo di lire 220 miliardi, definiti d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed i Ministeri del tesoro, delle finanze, della difesa e dell'interno, finalizzati all'acquisto per la protezione civile, il Corpo della guardia di finanza, l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato e il Corpo delle capitanerie di porto di elicotteri per integrare le flotte esistenti, nonche' di aerei ad ala fissa destinati ad assolvere ad esigenze di mobilita' tattica veloce, anche per missioni di medio raggio.

3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a lire 120 miliardi per gli elicotteri ed a lire 100 miliardi per gli aerei ad ala fissa, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando le rubriche relative al medesimo Ministero del tesoro per lire 100 miliardi ed al Ministero dei trasporti e della navigazione per lire 120 miliardi.

4. Fatti salvi gli interventi gia' autorizzati anteriormente alla data del 25 luglio 1994, gli ulteriori interventi di cui al comma 3 sono individuati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e sono autorizzati dal Ministero del tesoro, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Per le finalita' di cui al comma 3, il Ministro del tesoro concede contributi in conto capitale in misura pari al 20 per cento del fabbisogno indicato nel programma degli investimenti e comunque nel limite delle risorse disponibili sulla base del presente comma.
Ai relativi oneri il Ministero del tesoro provvede mediante la contrazione di mutui decennali con istituzioni creditizie; per il pagamento delle relative rate di ammortamento e' autorizzata la spesa annua di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi dal 1995. Al conseguente onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma primo, lettera a), dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato, previo parere del comitato di cui all'articolo 2 della medesima legge, ad assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento mutui contratti dalle imprese in relazione a programmi approvati ai sensi dell'articolo 4 della citata legge 24 dicembre 1985, n. 808, correlati a limiti di impegno decennali di lire 25 miliardi, con decorrenza 1994, e di lire 50 miliardi, con decorrenza 1995. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti. Al relativo onere, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 75 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'utilizzazione dei fondi di cui al presente comma, fatte salve le determinazioni adottate con delibera del CIPI del 28 dicembre 1993, relativamente agli interventi previsti dall'articolo 6, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che ha rifinanziato gli interventi per il settore aeronautico, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasmettere al CIPE entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiorna le condizioni di ammissibilita' dei programmi agli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e determina le priorita' avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento e sviluppo dell'occupazione, di equa ripartizione sul territorio nazionale e di sostegno alle aree despresse.

7. Per assicurare lo sviluppo ed il potenziamento del settore anche attraverso la tempestiva attuazione di accordi internazionali, relativamente ai programmi di cui al comma 6, in fase di avvio e ad elevato contenuto tecnologico, le previste anticipazioni sono commisurate alla media delle spese ammissibili per ciascun programma relative al primo triennio.

7-bis. I criteri e le modalita' di cui ai commi 6 e 7 relativamente ai pagamenti da effettuare e alle anticipazioni da concedere si applicano anche all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

8. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' autorizzato a stipulare contratti di ricerca al fine della realizzazione del programma di ricerca per l'osservazione della terra dallo spazio con le procedure di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e coordinando la ricerca nei campi suddetti effettuata presso gli enti e gli altri soggetti interessati.
I relativi contratti possono essere affidati ai medesimi soggetti proponenti e loro consorzi, sentito il comitato di cui all'articolo 7 della citata legge n. 46 del 1982.

9. Per le finalita' di cui al comma 8 e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

10. Per consentire l'avvio di attivita' di costruzione e verifica sperimentale di componenti del nocciolo della macchina per studi sulla fusione a confinamento magnetico denominata IGNITOR, e' assegnato all'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma tra il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e l'ente medesimo, un contributo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

10-bis. Al fine di conseguire in tempi brevi gli obiettivi previsti, in attuazione del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nella delibera CIPE del 21 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1994, sulla conferma dell'intervento di durata quadriennale denominato CAMPEC-ENEA e finalizzato allo sviluppo di materiali innovativi e alle loro applicazioni in particolare in campo ambientale, e' autorizzato l'utilizzo, per lo svolgimento delle attivita' di ricerca, anche dei fondi precedentemente assegnati per la realizzazione di nuove infrastrutture e non ancora utilizzati. Le attivita' di ricerca saranno svolte dall'ENEA nel proprio Centro di ricerche di Portici con la collaborazione scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Universita' di Napoli.

11. Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione dei laboratori di luce di sincrotone di Trieste e di Grenoble, realizzati sulla base delle delibere CIPE del 28 maggio 1987 e del 30 maggio 1991, e' autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 25 miliardi annui a decorrere dal 1994 per il primo nonche' 5 miliardi per il 1994, 10 miliardi per il 1995 e 15 miliardi annui a decorrere dal 1996 per il secondo, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. La quota destinata all'iniziativa di Grenoble viene erogata tramite l'Istituto nazionale per la fisica della materia istituito con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506.

12. Per consentire la prosecuzione degli interventi per la riconversione delle produzioni di amianto, avviati ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 14 della medesima legge possono essere utilizzate anche negli anni 1994 e 1995.

13. Le somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono ripartite tra le regioni e da queste utilizzate secondo la graduatoria generale approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1993.

13-bis. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"g-bis) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443".

14. Le somme impegante per la concessione dei contributi ai sensi degli articoli 10, 11 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, e degli articoli 11, 12 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, totalmente o parzialmente non piu' dovute a seguito di rinuncia, di mancata realizzazione delle opere, ovvero per gli altri motivi previsti dalle norme vigenti, sono versate sul capitolo 3600 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero del Tesoro, ai fondi di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158.

14-bis. Le disponibilita' del capitolo 7559 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno 1995.

Art. 2-bis Interventi a sostegno dell'industria aeronautica. Finanziamenti accordati a valere sulla legge 17 febbraio 1982, n. 46

1. Al fine di preservare la base tecnologica dell'industria aeronautica nazionale dalla recessione economica e di agevolare lo sviluppo delle imprese aeronautiche italiane che sono anche impegnate in collaborazioni internazionali, con particolare riguardo all'ambito comunitario, le aziende che nell'ultimo bilancio presentino situazioni riconducibili ai requisiti previsti all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, possono ottenere, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che i benefici ad esse accordati ai sensi delle leggi 17 febbraio 1982, n. 46, e 5 agosto 1988, n. 346, e successive modificazioni e integrazioni, vengano ricalcolati ai fini dell'ammortamento secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma nono, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808. Detti ammortamenti, in deroga al regolamento afferente all'articolo 4 della predetta legge n. 808 del 1985, avranno inizio a partire dalla data della avvenuta consegna di aeromobili per uso civile in entita' pari al 20 per cento di quelli previsti dai rispettivi piani di ammortamento.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative tra i capitoli 7551 e 7548 rispettivamente dello stato di previsione della spesa dei Ministeri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il capitolo 7552 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2-ter Settore aeronautico della Difesa

1. Le disponibilita' residue complessive al 31 dicembre 1993 del capitolo 7553 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernenti gli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera c), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono destinate a consentire nell'anno 1994 interventi in termini attualizzati per le finalita' di cui alla lettera b) del primo comma del medesimo articolo 3. Al fine di consentire, nell'anno 1994, l'urgente completamento di programmi produttivi necessari per il settore aeronautico della Difesa, da definire mediante apposite intese tra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sostiene l'onere di ammortamento, per capitale ed interessi, relativo a mutui contratti dall'impresa fornitrice utilizzando per lo scopo le disponibilita' per gli anni 1994 e seguenti relative agli interventi di cui alla lettera c) del primo comma del medesimo articolo 3. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle medesime imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti".

Art. 3 Disposizioni sul credito agevolato al commercio e sulle camere di commercio e per consorzi tra piccole e medie imprese per l'esportazione

1. Per le operazioni di credito agevolato al commercio di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, gia' approvate dal comitato di gestione di cui all'articolo 6 della predetta legge alla data del 30 giugno 1993, il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n.
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, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, per l'emanazione del decreto di concessione delle agevolazioni, e' differito di due anni. Per dette operazioni continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

2. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato a riconoscere agli istituti di credito autorizzati, in relazione ai contributi concessi, un interesse semplice pari al tasso di riferimento applicato all'operazione di finanziamento per il periodo dal 1 gennaio 1993, ovvero dalla data di ammissione alle agevolazioni se successiva, fino alla data di emanazione del decreto di concessione del contributo stesso.6

3. Il comitato di gestione della citata legge n. 517 del 1975 provvede entro il 30 giugno 1994 ad approvare le domande di ammissione al credito agevolato al commercio gia' presentate, entro i termini, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei limiti delle disponibilita' del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e la ripartizione dei fondi per ambito regionale. Alle operazioni approvate ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'emanazione dei decreti di concessione dei contributi per le operazioni di cui ai commi 2 e 3 secondo l'ordine cronologico di approvazione da parte del comitato di gestione, con priorita' per le operazioni che comportano anche l'erogazione di contributi in conto capitale.

5. A decorrere dal 1 luglio 1994 il comitato di gestione della legge n. 517 del 1975 e' soppresso. Dalla stessa data le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni al predetto comitato di gestione sono attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Per l'anno 1994, a valere sulla spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191, e' attribuita alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura scorporanti con un numero di imprese iscritte al registro delle ditte, a seguito della separazione, inferiore a 40 mila, la somma complessiva di lire sei miliardi a titolo di contributo perequativo, con conseguente riduzione proporzionale del contributo spettante alle altre camere beneficiarie. La predetta somma e' ripartita dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate in misura inversamente proporzionale al numero delle ditte e delle unita' locali tenute al pagamento del diritto annuale per il 1994, operanti nelle rispettive circoscrizioni territoriali.

7. Nella regione Trentino-Alto Adige la pubblicazione del Bollettino ufficiale delle societa' per azioni ed a responsabilita' limitata e' effettuata separatamente nelle province autonome di Trento e Bolzano a cura delle rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

8. L'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 108 del regolamento-tipo per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 luglio 1982, avra' luogo, con decorrenza 16 ottobre 1984, sulla base delle corrispondenze stabilite, per gli impiegati civili dello Stato, dalla commissione di cui all'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, l'indennita' integrativa speciale si intende inclusa nei fondi di previdenza a capitalizzazione, con esclusione della rivalutazione di cui al medesimo articolo 1, a decorrere dal 16 marzo 1970, per gli importi di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e successive modifiche, ed a decorrere dal 1 gennaio 1972, per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati.

10. I soggetti ammessi a richiedere l'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, sono tenuti al pagamento preventivo alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di una somma commisurata al quantitativo di prodotto sottoposto a certificazione. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono stabiliti annualmente l'ammontare degli importi, nonche' le modalita' di pagamento.

11. E' autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1994-1996 per la concessione dei contributi ai consorzi all'esportazione di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

Art. 4 Rapporti con l'IRI S.p.a

1. Al fine esclusivo di rimborsare, a titolo forfettario e definitivo, le operazioni finanziarie per il risanamento del settore siderurgico, gia' poste in essere dall'IRI ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 7 febbraio 1991, n. 42, ed in conformita' alla decisione CECA n. 218 del 24 dicembre 1988, e' autorizzata la spesa di lire 3.000 miliardi, in ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.200 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1996.

2. L'IRI S.p.a. iscrive l'importo di cui al comma 1 ad incremento del proprio netto patrimoniale.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando parzialmente a tale scopo la voce "Ministero del tesoro".

Art. 5 Norme procedurali

1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, le amministrazioni che, nell'ambito del proprio stato di previsione, hanno attivato capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, debbono trasmettere al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, dettagliate informazioni contabili in ordine alle somme iscritte ai capitoli medesimi ed ai relativi movimenti di cassa.

2. Il fondo di cui al comma 1 trasmette i predetti dati al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della relazione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. In sede di predisposizione del rendiconto generale dello Stato, il Ministro del tesoro fornisce al Parlamento una complessiva esposizione contabile sia dei reciproci flussi finanziari intercorsi, nell'anno, tra l'Italia e l'Unione europea, sia delle erogazioni effettuate da parte delle amministrazioni interessate a valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli di cui al comma 1, sia delle erogazioni poste in essere dal fondo di rotazione in attuazione di interventi di politica comunitaria.

3. Entro il 15 ottobre 1994 il Ministro dei trasporti e della navigazione trasmette al Parlamento il contratto di programma e la revisione del contratto di servizio pubblico ai sensi della legge 14 luglio 1993, n. 238.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 210 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il Tesoro e' altresi' autorizzato ad erogare alle Ferrovie dello Stato S.p.a., nelle more della quantificazione da parte della societa' stessa dell'ammontare del disavanzo del fondo pensioni, le somme iscritte in bilancio negli anni 1992, 1993 e 1994 a copertura del disavanzo medesimo e non ancora corrisposte alla societa'.3

5. Le disponibilita' dei capitoli 2643 e 3157 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ed i residui del capitolo 4792 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, esistenti al 31 dicembre 1993, sono mantenuti in bilancio per essere utilizzati nell'esercizio successivo.

Art. 6 Norme in materia di finanza e di patrimonio pubblico

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
" 3. Gli enti locali di cui al comma 1 sono autorizzati a negoziare, con gli istituti di credito di cui al comma 3-quater, aperture di credito a fronte di deliberazioni di alienazioni di beni di loro proprieta'. Le deliberazioni devono riportare i valori di stima dei beni da alienare. Gli utilizzi delle aperture di credito sono versati, per gli enti assoggettati alle disposizioni sulla tesoreria unica, nella contabilita' fruttifera aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato e sono immediatamente ed integralmente utilizzabili dagli enti locali per le finalita' previste dai commi precedenti, nonche' per spese di manutenzione straordinaria o per altre spese in conto capitale incrementative del patrimonio degli enti. Al rimborso degli utilizzi, compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede comunque con i fondi provenienti dalle alienazioni.
3-bis. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 sono assistiti anche da garanzia, da costituirsi mediante emissione di delegazione di pagamento da rilasciarsi secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Tale garanzia diviene operativa qualora, entro 24 mesi dalla data del primo utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni di cui al comma 3 non siano state realizzate.
3-ter. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 non godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nell'ipotesi di successive situazioni di insolvenza degli enti stessi.
3-quater. Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono designati gli istituti di credito con i quali gli enti locali sono autorizzati a negoziare le aperture di credito di cui al comma 3, e sono altresi' stabilite le relative condizioni e modalita', intese prioritariamente a semplificare ed a rendere tempestive le decisioni operative degli enti stessi".

2. Il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 3-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7 Rimborsi IVA

1. In via transitoria, e comunque fino al 31 dicembre 1994, i rimborsi dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati al 31 dicembre 1993, sono eseguiti anche a cura dei competenti uffici IVA, utilizzando i fondi della riscossione giacenti sulle contabilita' speciali intestate agli stessi. Al termine dell'anzidetto periodo transitorio le somme residue sono versate all'erario.2

2. A decorrere dal 1 gennaio 1994 le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, non si applicano alle contabilita' speciali intestate agli uffici IVA.
Restano ferme le disposizioni relative al conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive norme di attuazione.

3. I riscontri sui rendiconti resi e da rendersi a cura degli uffici di cui al comma 1 sono demandati alle ragionerie provinciali dello Stato.

Art. 7-bis Crediti di imposta relativi all'IVA

1. Gli uffici provinciali IVA hanno l'obbligo di pubblicare una graduatoria degli aventi diritto a rimborsi dell'IVA. Tale graduatoria puo' essere consultata dai diretti interessati o da persone da queste delegate.

2. La graduatoria e' formata sulla base della data di presentazione della domanda di rimborso. Le domande inviate per posta si considerano presentate l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio.

3. La graduatoria deve indicare i nominativi, la data delle domande, l'importo dei rimborsi ed un'eventuale richiesta di ulteriore documentazione al contribuente. In ordine a tale richiesta dovranno essere indicate la data di invio e quella di avvenuta ricezione della relativa documentazione.

4. Gli uffici non possono effettuare piu' di una richiesta dettagliata di ulteriore documentazione per la stessa pratica di rimborso.

5. Gli uffici devono procedere ai rimborsi secondo l'ordine di cui al comma 2. Nel caso di richiesta di ulteriore documentazione, il pagamento del rimborso e' sospeso fino al quinto giorno successivo alla comunicazione della documentazione richiesta.

6. Le domande che, per mancanza di disponibilita' finanziaria o per altre cause, non possano essere definite entro l'anno sono inserite in testa alla graduatoria dell'anno successivo.

7. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo puo' essere valutata ai fini della rotazione del personale responsabile.

Art. 8 Ville venete

1. L'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 233, e' cosi' sostituito:
" a) il 70 per cento e' destinato alla erogazione di mutui, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso ufficiale di sconto, per il finanziamento di opere di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione degli immobili di cui all'articolo 2. Le somme derivanti dal rimborso dei mutui, nonche' i relativi interessi attivi vengono introitati dall'Istituto regionale per le Ville venete e riutilizzati ai sensi della presente legge, in aggiunta al contributo annuale previsto dalla medesima;".