Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla Tesoreria
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la disciplina operativa delle partecipazioni e dei proventi del Tesoro, nonche' in ordine agli organismi ed alle procedure attinenti ai mercati ed alla Tesoreria, conseguenti alle ulteriori esigenze che si sono venute a determinare nei relativi settori;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il proseguimento della gestione finanziaria dell'ANAS fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, di amministrazione e di contabilita' di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici e dell'ambiente;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1 Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e' sostituito dal seguente:
" 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato 'Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato', di seguito denominato 'Fondo'. Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalita' previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.".
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, l'alinea e' sostituito dal seguente:
" 2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e' attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:".
3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) l'importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539.".
4. Nell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, le lettere c) e d) del comma 1 sono soppresse ed il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo.".
5. L'articolo 4 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Criteri e modalita' per l'acquisto dei titoli di Stato). - 1. I conferimenti di cui all'articolo 3 sono impiegati dal Fondo nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1 gennaio 1995.
2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati.
Dette operazioni sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni.
3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.
4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.".
Art. 2 Ammissibilita' del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato
1. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a mezzi telematici, e' consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in fac-simile, nei casi e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministero del tesoro.
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 4352
Art. 4 Impignorabilita' del conto di contabilita' speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69
1. Alla contabilita' speciale, di cui all'articolo 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.
Art. 5 Emissione di titoli di Stato da assegnare alla Banca d'Italia in conversione del conto corrente per il servizio di tesoreria
1. L'articolo 7 della legge 26 novembre 1993, n. 483, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. L'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, qualora l'emissione dei titoli avvenga nell'anno predetto, oppure a quello indicato nella legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, qualora l'emissione avvenga nell'anno 1994.".
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461
Art. 7 Operazioni di "Prestito titoli"
1 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461.
2. Ai fini del presente articolo, per contratto di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito, nonche' ogni altro contratto che persegue le medesime finalita' economiche. A tali contratti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56, primo periodo del comma 3-ter, e 61, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 435.2
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461.
Art. 8 Monete commemorative o celebrative
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la produzione delle monete a corso legale, di speciale scelta, da cedere, per finalita' commemorative o celebrative a privati, enti ed associazioni, la cui coniazione e' affidata alla sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, fa direttamente carico al bilancio dell'Istituto stesso, cui e' demandata anche la provvista dei relativi metalli, anche preziosi.
2. Con i decreti del Ministro del tesoro che fissano le caratteristiche tecnico-artistiche delle singole emissioni di monete commemorative o celebrative e ne determinano i relativi contingenti di emissione, sono determinati i ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato versa ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali per ciascuna delle suddette emissioni, commisurati al contingente per le stesse stabilito.
3. Nulla e' innovato per quanto attiene alle procedure e alle modalita' relative alla produzione delle monete di Stato di ordinaria circolazione.
Art. 9 Modalita' di finanziamento delle imprese operanti nel settore della difesa
1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 1994,
n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, e' sostituito dal seguente:
" 5. Per le finalita' di cui al comma 3, il Ministro del tesoro concede contributi in conto capitale in misura pari al 20 per cento del fabbisogno indicato nel programma degli investimenti e comunque nel limite delle risorse disponibili sulla base del presente comma.
Ai relativi oneri il Ministero del tesoro provvede mediante la contrazione di mutui decennali con istituzioni creditizie; per il pagamento delle relative rate di ammortamento e' autorizzata la spesa annua di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi dal 1995. Al conseguente onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.".
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 114
Art. 11 Gabinetti dei Ministri
1. Tra gli enti ed istituti amministrati di cui all'articolo 3, primo comma, del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, sono compresi gli enti sottoposti a vigilanza.
2. Il personale degli enti ed istituti di cui al comma 1 puo' essere assegnato agli uffici di gabinetto del Ministro con il consenso dell'ente al quale appartiene. Al personale medesimo spetta, a carico dell'amministrazione, ente o istituto di provenienza, l'intero trattamento economico previsto dalla normativa che disciplina il relativo rapporto di impiego.