Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1993, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).
2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.
Art. 2 Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della
Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per
l'anno finanziario 1993, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A).
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1272
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1993.
3. Il Ministro del tesoro, altresi', e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, variazioni compensative in termini di
competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1993, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400,
concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate al capitolo 3689 dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro
del tesoro, al capitolo 7422 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme
iscritte al capitolo 1680 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1993.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione
dell'articolo 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
7. Ai fini della destinazione delle risorse definite dal piano di
risanamento dell'Adriatico di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, il Ministro del tesoro e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa al
capitolo 7370 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, sullo stanziamento iscritto al capitolo 7653 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, variazioni compensative di bilancio, ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396.
9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri
decreti, tra le Amministrazioni interessate, le somme iscritte al
capitolo 2770 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
10. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della
protezione civile, le somme iscritte ai capitoli 7602 e 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1993, possono essere ripartite - in relazione al tipo di intervento previsto - con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione
civile, tra appositi capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.
Art. 3 Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1993, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1993, fino all'importo massimo di lire 3.741.685.000.000.
3. Le anticipazioni di cui al comma 2 saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1 gennaio 1993-31 agosto 1993, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al comma 2, anche nelle more del perfezionamento della convenzione di cui al comma 3.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6682, 6683, 6684, 6741, 6771, 6773, 6857, 6864, 6868, 6869, 6877, 8908, 9008, 9010 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993. Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1993, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1993, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.
8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, e' stabilito in lire 154.500 miliardi.
9. Il limite degli impegni, assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' fissato, per l'anno finanziario 1993, in lire 18.000 miliardi.
10. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera b), della citata legge 24 maggio 1977, n. 227, e succes- sive modificazioni, e' fissato, per l'anno finanziario 1993, in lire 12.000 miliardi.
11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dai fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
12. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:
a) alla ripartizione del fondo di lire 6.750.000.000 iscritto al capitolo 4621 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificata dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;
b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968.
13. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma 12 e' data facolta' al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati.
14. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.
15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro nonche' ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione degli interessi da pagare su certificati di credito del tesoro denominati in ECU.
16. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a prelevare, con propri decreti, dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72, per farle affluire all'entrata del bilancio statale con imputazione al capitolo 3342: "Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria".
17. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 2.222,480 miliardi, lire 900 miliardi e lire 150 miliardi.
18. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
19. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 8 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, possono essere autorizzate aper- ture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
20. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
21. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
22. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata 1472 sono correlativamente versati, con imputazione a carico del capitolo 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".
23. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1992 sono riferiti alla competenza dell'anno 1993 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo 5924.
24. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1 marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il Ministro del tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nonche' a riassegnare agli stati di previsione interessati i versamenti all'entrata del bilancio effettuati mediante prelevamenti dal conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato di cui al comma 2 dell'articolo 18 della citata legge 1 marzo 1986, n.64.
25. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme versate all'entrata del bilancio statale dalla Cassa depositi e prestiti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per il finanziamento delle spese per l'acquisizione, tramite il Provveditorato generale dello Stato, di mobili, attrezzature e forniture occorrenti agli uffici preposti all'attuazione delle misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno previste dalle citate disposizioni legislative.
26. Le somme iscritte ai capitoli 5926, 5952, 6771, 6868, 6869, 6872, 6878 e 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
27. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli 5926, 5952, 6771, 6868, 6869, 6872, 6878 e 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
28. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su proposta formulata dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle esigenze segnalate dalle Amministrazioni interessate. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
29. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Art. 4 Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1993, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di
finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1993, e' stabilito in 210.
3. Le spese di cui ai capitoli 3105, 3128 e 3135 dello stato di
previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai predetti
capitoli si applicano, per l'anno finanziario 1993, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.
4. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al
capitolo 3583 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993, il Ministro del tesoro e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa,
al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.
5. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti
dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge
1 dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1993, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nell'anno finanziario 1993, le variazioni connesse con
l'attuazione delle norme di cui all'articolo 14 della legge 2 agosto
1982, n. 528, come modificato dall'articolo 9 della legge 19 aprile l990, n. 85.
7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri
decreti, in termini di competenza e di cassa, dallo stato di
previsione del Ministero del tesoro - rubrica 3 "Provveditorato
Generale dello Stato" - allo stato di previsione del Ministero delle
finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.
8. Per l'anno 1993, fino al completamento della trasformazione in
societa' per azioni, l'Amministrazione dei monopoli di Stato e'
autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo
smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe
vigenti, nonche' a impegnare e pagare le spese, ai termini del regio
decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6
dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione
annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1). Alla gestione delle spese si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 16, commi secondo e terzo, della legge 5 agosto 1978, n. 468.
9. Al termine del regime transitorio di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, il Ministro del tesoro e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5 Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1993, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il
riparto tra le Amministrazioni interessate, nonche' le eventuali
suc- cessive variazioni, dei fondi iscritti in termini di competenza
e di cassa sul capitolo 7510 dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante Interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonche' per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini della
integrazione della quota variabile del fondo per il finanziamento
dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, mediante l'utilizzazione degli
stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore
all'uopo individuate con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 giugno 1990, n. 158.
4. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed
integrazioni, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui,
di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del fondo
iscritto al capitolo 7083 dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica in relazione alle
disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.
Art. 6 Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1993, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno
finanziario 1993, sono stabilite in conformita' degli stati di
previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio e' utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonche' le
iscrizioni ai competenti articoli delle somme prelevate saranno
disposti con decreti del Ministro del tesoro su proposta del
Ministro di grazia e giustizia. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli 2082 e 2105 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1993, delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 7 Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1993, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio
dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario
1993, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione delle somme stesse ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno
finanziario 1993 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate. sate.
4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e
rimborsi di spese per conto di terzi, nonche' di organismi
internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1993.
5. Il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato
interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), puo'
autorizzare l'impegno a carico degli esercizi futuri a valere sulle autorizzazioni di spesa iscritte nel capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
6. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad effettuare,
previe intese con il Ministero del tesoro, operazioni in valuta
estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti
correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per
effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed e'
contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero
degli affari esteri, ai capitoli 7501 e 8001 dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1993.
Art. 8 Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1993, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle
supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed
artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole
speciali statali, puo' essere autorizzato esclusivamente con
imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1032 e 1034 dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno
finanziario 1993. E' fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.
3. Per l'anno finanziario 1993 le aperture di credito disposte sui capitoli 1042 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo, possono essere concesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
Art. 9 Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1993, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le
leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1993, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
3. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti
dal fondo a disposizione di cui all'articolo I della legge 12
dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1993, quelli
descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri
decreti, tra i capitoli interessati dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, il fondo iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 1600 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1993.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 7601 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno per l'anno finanziario 1993, delle somme versate dal
CONI al capitolo 3777 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo.
6. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto. detto.
7. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di
previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per
l'anno finanziario 1993, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Art. 10 Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1993, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario
1993, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale e' iscritto, al capitolo 452 del bilancio
dell'Azienda di cui al comma 2, un apposito fondo di riserva. I
prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonche' le
iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, sono
disposti con decreti del Ministro del tesoro su proposta del
Ministro dei lavori pubblici. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle
variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di
previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale
autonoma delle strade per l'anno finanziario 1993, che si rendessero
necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonche' di quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di
specifiche disposizioni legislative, per la realizzazione di programmi costruttivi.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa:
a) ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1993, delle somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata
dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1993 a titolo di
risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonche'
delle somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese
appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del penultimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, e suc- cessive modificazioni, e versate allo stesso stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1993;b) al capitolo 404 dello stato di previsione della spesa
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1993, delle somme versate sul capitolo 273 dello stato di previsione
dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilita' speciale intestata al direttore
generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10
febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106;c) al capitolo 403 dello stato di previsione della spesa
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1993 delle somme versate sul capitolo 272 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti.
6. Le somme concretanti miglioramenti di bilancio, per effetto sia di economie di spesa che di maggiori accertamenti di entrata, ed
iscritte in sede di consuntivo dell'esercizio 1992 ad apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda
nazionale autonoma delle strade, sono riassegnate, con il
provvedimento legislativo di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa della predetta Azienda.
Art. 11 Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1993, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' per gli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.
2-bis. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1993, delle somme affluite all'entrata in relazione degli articoli 97, 101 e 208 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.