Interventi urgenti in materia di protezione civile
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare ulteriori interventi per fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nelle regioni Basilicata e Calabria, rispettivamente nelle province di Potenza e di Cosenza, e nella provincia di Salerno nel giorno 9 settembre 1998;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il territorio della regione Campania colpito dalle colate di fango del maggio 1998, nonche' per gli eventi calamitosi che hanno interessato altre zone del territorio nazionale e per interventi indifferibili di protezione civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei lavori pubblici, per i beni e le attivita' culturali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1 Interventi urgenti in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania interessate dal sisma del 9 settembre 1998
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata, Calabria e Campania, interessati dal sisma del 9 settembre 1998 e individuati o da individuare con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile. In dette ordinanze sono, altresi', adottate le disposizioni e fissati i termini per il completamento degli accertamenti tecnici, ai fini della definitiva delimitazione dei territori interessati al sisma. I presidenti delle regioni Basilicata e Calabria, nominati commissari delegati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998, completano gli interventi urgenti di loro competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure stabilite e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza.
2. Le regioni Basilicata, Calabria e Campania, sulla base dei risultati degli accertamenti tecnici di cui al comma 1, definiscono, entro sessanta giorni a decorrere dal termine fissato per il completamento degli accertamenti tecnici ai sensi del medesimo comma 1, con deliberazione delle rispettive Giunte, i rispettivi programmi finanziari di utilizzazione delle disponibilita' di cui all'articolo 4. Nel programma vengono individuati, come obiettivi prioritari, il rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali, che risultano totalmente o parzialmente inagibili, la ripresa delle attivita' produttive, il recupero della funzionalita' delle strutture e infrastrutture pubbliche e del patrimonio culturale, il completamento del piano degli interventi sui dissesti idrogeologici gia' avviati, ivi compresi gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili oggetto di sgombero per inagibilita' conseguente a dissesti idrogeologici verificatisi anteriormente al sisma del 9 settembre 1998 nei territori individuati dalle ordinanze di cui al comma 1, e per i quali non sono stati concessi altri contributi. La regione Basilicata , sulla base degli accertamenti tecnici e dei criteri di intervento di cui al comma 1, provvede, altresi', a redigere ed attuare, utilizzando fino ad un importo di lire 5 miliardi annui dei contributi ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, un programma di interventi per i territori delle province di Matera e Potenza interessati dagli eventi sismici del 5 maggio 1990 e 25 maggio 1991.
Art. 2 Disciplina degli interventi
1. Per le attivita' di ricostruzione nei territori di cui all'articolo 1 si applicano le norme del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni,relative alla individuazione dei criteri tecnici ed economici, agli interventi, attraverso programmi di recupero, nelle zone di particolare interesse dei centri storici dove gli edifici distrutti o danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio, agli interventi a favore dei privati, con priorita' per le abitazioni principali totalmente distrutte o totalmente o parzialmente inagibili, agli interventi per la ripresa delle attivita' produttive, nonche' agli interventi per il recupero della funzionalita' delle strutture ed infrastrutture pubbliche.
2. Per l'anno 1999 ai comuni interessati dal sisma del 9 settembre 1998 e' concesso dal Ministero dell'interno un contributo straordinario rispetto alle risorse in godimento nell'anno 1998 pari al 20 per cento, al 30 per cento ed al 40 per cento, rispettivamente per i comuni con abitazioni totalmente o parzialmente inagibili superiori al 15 per cento, al 25 per cento e al 35 per cento del totale delle abitazioni. Le risorse sono costituite dal contributo ordinario, consolidato e perequativo assegnato ai comuni e dall'imposta comunale sugli immobili a suo tempo detratta. L'onere, valutato in lire 11.000 milioni, e' posto a carico delle disponibilita' derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1. Le regioni provvedono a versare direttamente i contributi agli enti locali interessati sulla base di apposita tabella di ripartizione predisposta dal Ministero dell'interno.
3. Per gli ulteriori interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali, i soprintendenti per i beni ambientali e architettonici della Basilicata e della Calabria sono autorizzati, sulla base di una ripartizione effettuata dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno ventennale, a decorrere dal 2000 e fino al 2019, di lire 3 miliardi per l'anno 2000. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alla contabilita' speciale intestata agli stessi soprintendenti. Per il recupero degli edifici monumentali privati, danneggiati dal terremoto, possono essere inoltre concessi contributi per gli altri interventi di restauro ai sensi e con le modalita' di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, come modificato dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
4. Con ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere adottate misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, nonche', di adeguamento della normativa di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, in funzione delle esigenze operative. Con le stesse ordinanze vengono, altresi', stabiliti i parametri tecnici per l'ammissibilita' del danno subito per effetto degli eventi di cui all'articolo 1 al contributo pubblico e disposte misure di rafforzamento delle strutture delle regioni, degli enti locali e del Ministero per i beni e le attivita' culturali, in analogia con quanto disposto dagli articoli 8, comma 7, e 14, comma 14, del decreto-legge n. 6 del 1998 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998,e successive modificazioni, nel limite del 2 per cento dei rispettivi stanziamenti.
Art. 2-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art. 3 Modifiche al decreto-legge n. 6/1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1998 - disposizioni varie relative a eventi calamitosi
1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 28 settembre 1998, n. 499, adottato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 12 ed i cui termini sono aggiornati con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si applicano fino al 31 dicembre 2000, nei limiti delle relative disponibilita' finanziarie, che sono mantenute in bilancio fino alla stessa data. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della citata legge n. 449 del 1997 si applicano, fino al 31 dicembre 2000 e nei limiti delle relative disponibilita' finanziarie, anche per i territori di cui all'articolo 1.
2. All'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi sugli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali comprendono anche le opere strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente".
2-bis. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, dopo le parole: "servizi di agriturismo" sono aggiunte le seguenti: ", e comprende, per queste ultime, anche l'adeguamento igienico-sanitario".
2-ter. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' sostituito dal seguente:
"4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15, solo ai soggetti titolari del diritto di proprieta' sugli edifici alla data in cui si e' verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, e' dichiarato decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato".
2-quater. Al comma 5 e al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, le parole: "del 26 settembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "in cui si e' verificato il danno, per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997".
2-quinquies. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' inserito il seguente:
"5-bis. Nei casi disciplinati dall'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1999, il contributo spettante puo' essere utilizzato anche per l'acquisto di alloggi nel territorio dello stesso comune. L'area di sedime dell'edificio demolito o da demolire viene acquisita al patrimonio indisponibile del comune e i diritti dei terzi sull'immobile originario si trasferiscono sull'immobile acquistato".
3. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 6 del 1998,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il costo di nuova costruzione di stalle quando la loro delocalizzazione e' prescritta dalle vigenti normative".
3-bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunti i seguenti:
"6-ter. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale e a quelli di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni delle regioni Umbria e Marche e che devono essere lasciati temporaneamente liberi per ragioni connesse all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilita' dell'edificio, salvo disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilita' non e' computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione puo' essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennita' e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successiamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta e' fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.
6-quater. Allo scopo di favorire il trasferimento delle attivita' commerciali, artigianali, turistiche e dei servizi aventi sede operativa nei comuni delle regioni Umbria e Marche, che devono essere temporaneamente delocalizzate per permettere l'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio in cui le medesime attivita' si svolgono, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, possono essere stipulati, in deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione di durata inferiore a sei anni. Tali contratti si rinnovano per un periodo massimo di due anni su richiesta del conduttore e ad essi non si applica l'indennita' per la perdita dell'avviamento prevista dall'articolo 34 della citata legge n. 392 del 1978, e successive modificazioni".
3-ter. Il comma 7 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' sostituito dal seguente:
"7. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede a potenziare il personale delle soprintendenze e dell'Ufficio del commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997; a tale fine e' autorizzata, nel limite massimo del 3 per cento degli stanziamenti di cui al comma 4, e comunque nel limite delle complessive disponibilita' di cui al medesimo comma 4, l'applicazione delle misure di potenziamento previste dall'articolo 14, comma 14, nonche' di altre misure necessarie al pieno funzionamento degli uffici con riferimento alle attivita' connesse alla ricostruzione, ivi compresi distacchi temporanei da altre soprintendenze".
3-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' inserito il seguente:
"1-bis. I periodi di percezione dell'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale concessa ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997, ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci delle cooperative di lavoro operanti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della medesima ordinanza, sono coperti da contribuzione figurativa utile a tutti gli effetti ai fini pensionistici. All'onere, pari a lire 8 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilita' derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Le regioni provvedono a versare direttamente all'INPS le relative spettanze, sulla base di specifica richiesta da parte dello stesso Istituto".
3-quinquies. Dopo il comma 6-novies dell'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunti i seguenti:
"6-decies. In favore del consorzio della bonificazione umbra di Spoleto, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e' erogato un contributo di lire 516 milioni per l'anno 1999 per l'ulteriore perdita di gettito contributivo conseguente alla sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 1-bis.
6-undecies. Gli edifici ubicati nelle regioni Umbria e Marche, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perche' inagibili totalmente o parzialmente per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono esonerati, fino al 31 dicembre 2000, dal pagamento dei contributi di bonifica fino alla definitiva ricostruzione ed agibilita' degli edifici stessi; alla richiesta di esonero da parte dei contribuenti deve essere allegata copia dell'ordinanza sindacale di sgombero dell'edificio.
6-duodecies. In favore del consorzio della bonificazione umbra di Spoleto e del consorzio. di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, per le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-undecies, e' disposta l'erogazione da parte delle regioni Umbria e Marche di un contributo rispettivamente di lire 240 milioni e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000. L'erogazione a favore dei consorzi di bonifica e' disposta non oltre il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni".
3-sexies. I contributi di cui al comma 3-quinquies sono erogati dalle regioni Umbria e Marche in favore dei consorzi di bonifica. Al relativo onere, pari a lire 856 milioni per l'anno 1999 e a lire 340 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilita' derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
3-septies. Il primo periodo del comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' sostituito dal seguente: "Per le attivita' previste dal presente decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni e in deroga alle vigenti disposizioni di legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di cinquanta ore pro-capite mensili, nonche' ad avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, o di universita' e di enti pubblici di ricerca, di societa' e di cooperative di produzione e lavoro".
3-octies. Per le finalita' di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa fino ad un massimo del 4 per cento delle disponibilita' derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, intendendosi corrispondentemente ridotte le medesime disponibilita'. Le regioni provvedono a ripartire le risorse secondo un piano allo scopo predisposto sulla base dei relativi fabbisogni, che tiene conto anche delle esigenze finanziarie connesse alle verifiche di cui al comma 13 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e delle esigenze finanziarie per contribuire alle spese di deposito dei beni mobili sgomberati per dar corso ai lavori di ricostruzione e riparazione degli edifici danneggiati.
3-novies. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, dopo la parola: "Parma," e' inserita la seguente: "Piacenza,".
3-decies. Al comma l dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come modificato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, le parole: "1998 e 1999" e le parole: "fino al 31 dicembre 1999" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "1998, 1999 e 2000" e: "31 dicembre 2000".
3-undecies. Ai fini della concessione delle provvidenze di cui al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, non costituiscono cause di decadenza l'alienazione dell'azienda o di un suo ramo, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, e l'alienazione di immobili adibiti ad attivita' produttive, conseguente a procedure concorsuali o ad esecuzioni forzate. Tale disposizione si applica anche nel caso di alienazioni perfezionate dopo il 30 marzo 1998.
3-duodecies. Per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e di recupero conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, i comuni interessati possono, garantendo in ogni caso l'equilibrio dei rispettivi bilanci, deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
4. Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione nel territorio dei comuni della provincia di Messina interessati dall'evento sismico del 14 febbraio 1999 e' assegnato alla regione siciliana, per l'anno 1999, un contributo di lire 6,5 miliardi. Con ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vengono stabilite le relative disposizioni operative per l'esecuzione degli interventi.
5. Il termine di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, cosi' come modificato dall'articolo 23, comma 6-quinquies, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' prorogato al 31 dicembre 2000.
5-bis. Il termine di cui al comma l dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, gia' prorogato al 31 dicembre 1998 dall'articolo 23, comma 6-quater, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' differito al 30 giugno 2000. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al decreto del Ministro delle finanze del 15 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1 ottobre 1998.
Art. 3-bis Agevolazioni fiscali
1. Le domande di contributo per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici e idrogeologici di cui al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, e all'art. 1, comma 1, del presente decreto, sono esenti dall'imposta di bollo a decorrere dalla data dei relativi eventi calamitosi. All'onere complessivo, stimato per l'anno 1999 in lire 1,6 miliardi per le regioni Umbria e Marche, in lire 290 milioni per la regione Basilicata, in lire 45 milioni per la regione Calabria, in lire 38 milioni per la regione Campania, si provvede mediante corrispondente utilizzo e riduzione delle disponibilita' complessive derivanti dai mutui contratti dalle regioni Umbria e Marche ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dalle regioni Basilicata, Calabria e Campania, ai sensi dell'art. 4 del presente decreto. Le regioni provvedono a versare i relativi importi all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 3-ter Interventi a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1984 in Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania
1. I contributi concessi a favore dei soggetti privati a seguito degli eventi sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania possono essere utilizzati anche per gli interventi di ricostruzione o di recupero di immobili, anche se gia' adibiti a civile abitazione, acquistati dagli enti locali successivamente agli eventi calamitosi e dagli stessi utilizzati per fini istituzionali.
Art. 3-quater Deroghe a norme tecniche per costruzioni in zone sismiche
1. Al fine di garantire il recupero delle caratteristiche urbanistiche ed ambientali dei comparti urbani interessati, per gli interventi di ricostruzione in sito, da realizzare ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, le regioni interessate possono, acquisito il parere obbligatorio del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998, disporre deroghe alle limitazioni di cui ai punti C2 e C3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 16 gennaio 1996, recante norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1996.
2. Per gli interventi di ricostruzione, riparazione e consolidamento con miglioramento sismico degli edifici ricadenti nei territori della regione siciliana, distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici del giugno 1981, di cui al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e del dicembre 1990, di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, nonche' per gli interventi di recupero e consolidamento con miglioramento sismico degli edifici ricadenti nei centri storici della stessa regione finalizzati all'attuazione di piani particolareggiati di recupero ed alla riduzione del rischio sismico, gli uffici del Genio civile della regione siciliana possono disporre deroghe alle limitazioni di cui ai punti C2 e C3 del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici del 16 gennaio 1996, previa acquisizione del parere espresso dalla conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, da convocare a cura degli stessi uffici, alla quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali interessati.
Art. 3-quinquies Misure a favore delle attivita' produttive danneggiate da eventi calamitosi
1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, ivi compresi i soggetti mutuatari di cui allart. 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, possono chiedere all'istituto mutuante di rinegoziare, nei limiti delle disponibilita' dei fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, gestiti dal Mediocredito centrale e dall'Artigiancassa, le operazioni finanziarie gia' stipulate ai vigenti tassi d'interesse e nell'ulteriore termine di dieci anni, di cui tre di preammortamento, ai sensi dei citati articoli 2 e 3. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui ai predetti articoli 2 e 3 e' ridotto all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento, con oneri a carico delle predette disponibilita' finanziarie. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si provvede a disciplinare le condizioni e le modalita' attuative della presente disposizione, stabilendo anche che la rinegoziazione non costituisce una nuova operazione finanziaria e che il periodo di preammortamento puo' essere utilizzato anche ai fini del differimento del pagamento delle rate non pagate, tenendo conto degli oneri amministrativi e finanziari sostenuti dalle banche. Alle operazioni finanziarie rinegoziate non possono essere estesi i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni.
2. Nei limiti delle risorse residue autorizzate ai sensi dell'aricolo 5, comma 3, e dell'articolo 15 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dal predetto articolo 5, comma 3, e' ridotto all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento.
3. Per la concessione dei contributi in conto interessi per la ripresa delle attivita' produttive di cui al presente decreto, il tasso d'interesse a carico dei soggetti beneficiari e' fissato nella misura dell'1,5 per cento nominale annuo nei limiti, comunque, dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente decreto.
Art. 4 Norma di copertura
1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2, commi 1 e 2, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente, ai mutui il Dipartimento della protezione civile concorre con contributi ventennali, pari a lire 41 miliardi annui per la regione Basilicata, a lire 5,5 miliardi annui per la regione Calabria ed a lire 0,5 miliardi annui per la regione Campania, a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019. Al relativo onere, pari a complessive lire 47 miliardi annui per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere di cui all'articolo 2, comma 3, si provvede, per l'anno 2000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui ad decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449, volta ad assicurare il finanziamento del fondo della protezione civile, e per l'anno 2001, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. All'onere di cui all'articolo 3, comma 4, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Art. 5 Interventi urgenti in favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria , Toscana e Piemonte colpite da eventi calamitosi
1. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 6 sono volte a disciplinare la ricostruzione e gli interventi infrastrutturali di emergenza nei territori della regione Campania colpiti dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998 e nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpiti da eventi alluvionali nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1998 e gennaio e febbraio 1999. Esse sono, altresi', volte alla realizzazione ed al completamento degli interventi strutturali di emergenza gia' avviati nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana, in attuazione, rispettivamente, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, e del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, nonche' nei territori delle province di Cuneo e Torino, colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 1999, e a completare il programma di interventi sugli edifici pubblici e di culto, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 6, del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e quello per i dissesti idrogeologici di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2782 del 9 aprile 1998, pubblicata neIla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1998.
2. Il presidente della regione Campania, nominato commissario delegato attua, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7 e nei territori dei comuni interessati, gli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, e successive modificazioni, con priorita' per quelli che hanno per finalita' il riassetto idrogeologico complessivo e la riduzione del rischio.
3. Le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria , Toscana e Piemonte attuano, anche attraverso gli enti locali interessati, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7, gli interventi di emergenza gia' avviati nei territori indicati nelle ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , nell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni. La regione Toscana provvede, altresi', a delimitare i territori delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca e Prato, interessati dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1998, gennaio e febbraio 1999, al fine degli interventi di cui al presente articolo e all'articolo 6.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni. Per ulteriori semplificazioni procedurali possono essere adottate ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4-bis. Nei territori di cui al comma 1, gli interventi di ricostruzione e recupero degli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali distrutti o gravemente danneggiati comprendono anche le opere strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e per l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7.
5. Ai comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello e' concesso dal Ministero dell'interno un contributo complessivo di lire 6 miliardi, per l'anno 1999, per compensare le minori entrate derivanti dai cespiti erariali, nonche' le maggiori spese connesse all'emergenza.
Art. 5-bis Proroga di termine
1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 23, comma 6-ter del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002.