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Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Autorizzazione di spesa e finalita'

1. 1 . Per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di siracusa, catania e ragusa, indicati nel decreto del presidente del consiglio dei ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, nonche' per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, e comunque per fare fronte ad ogni calamita' verificatasi nell'intero territorio regionale, e' assegnato alla regione siciliana nel sessennio 1991-1996 un contributo straordinario di lire 3.870 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, di lire 245 miliardi per l'anno 1992, di lire 435 miliardi per l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno 1996. Il predetto contributo e' destinato, quanto a lire 3.115 miliardi, al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato.

1-bis. La regione siciliana provvede ad accertare le disponibilita' residue sulle somme destinate al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato e alla ripartizione delle stesse, per le finalita' di cui al comma 2, sulla base della rimodulazione del piano di cui all'articolo 2.

3. 2 . L'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 deve realizzare i seguenti obiettivi:

  1. a) riparazione, con miglioramento strutturale o adeguamento antisismico ovvero eventuale ricostruzione, degli edifici pubblici e di uso pubblico danneggiati dal sisma. Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, puo' essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente l'area di risulta della costruzione preesistente e' acquisita a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale ;

  2. b) riparazione, miglioramento strutturale o ricostruzione dell'edilizia privata. Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, puo' essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente.
    Conseguentemente l'area di risulta della costruzione preesistente e' acquisita a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale.

  3. c) recupero e conservazione degli edifici di culto e di quelli di interesse storico, artistico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco del val di noto;

  4. d) ripristino delle infrastrutture urbane danneggiate per effetto del sisma ed esecuzione di eventuali interventi di consolidamento del suolo nelle zone interessate alla ricostruzione; adeguamento o ripristino degli edifici danneggiati;

  5. e) ripristino, con miglioramento strutturale, degli edifici produttivi industriali, artigianali, commerciali e turistici, di privati e di imprese, che abbiano subi' to danni per effetto degli eventi sismici;

  6. f) riassetto urbanistico del territorio, con interventi che privilegino, ove possibile, la conservazione del patrimonio edilizio esistente;

  7. g) realizzazione di un sistema di sorveglianza sismica e vulcanica esteso a tutta le sicilia orientale, nonche' di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni per i vulcani attivi della sicilia, in prosecuzione del programma avviato in base al disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 , compresa la gestione sperimentale, per un periodo massimo di tre anni e per un importo non superiore a 6 miliardi annui dell'intero programma relativo alla prima e seconda fase del sistema;

  8. h) potenziamento dei servizi di protezione civile anche a livello periferico, compreso il potenziamento operativo degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ;

  9. i) potenziamento delle misure antisismiche nella zona industriale di siracusa, priolo, melilli e augusta.
    i-bis interventi di messa in sicurezza e prevenzione del rischio sismico per gli edifici pubblici non statali e per quelli privati, nonche' per le infrastrutture non statali di cui alle precedenti lettere, ancorche' non danneggiati dal sisma, nei comuni delle province di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina;

  10. i-ter) realizzazione o acquisto di immobili da parte dei comuni con caratteristiche di edilizia residenziale pubblica per far fronte alle esigenze abitative delle famiglie alloggiate nei campi containers.

4. 3 . I danni prodotti dal sisma e gli interventi di ripristino e di ricostruzione sono accertati con perizie giurate redatte da tecnici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali o da liberi professionisti. Le perizie devono esplicitare la sussistenza del nesso di causalita' tra i danni rilevati e l'evento sismico.

5. 4 . Per il perseguimento degli obiettivi di cui alle lettere g) e h) del comma 2, nonche' per il potenziamento delle reti di sorveglianza sismica e vulcanica nel territorio nazionale, il ministro per il coordinamento della protezione civile puo' avvalersi della collaborazione dell'istituto nazionale di geofisica, anche
mediante la stipula di apposite convenzioni

Art. 2 Piano e programma

1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1, , compresi quelli previsti dalla lettera i-bis), dell'articolo 1 e gli interventi di prevenzione gia' individuati dalla commissione di cui all'articolo 3 del decreto - legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, relativi al Val di Noto, la regione siciliana, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge, tenuto conto degli accertamenti effettuati a cura degli uffici del Genio civile unitamente al Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e delle indicazioni rappresentate dagli enti locali interessati, sentite le competenti sovrintendenze ai beni culturali e ambientali per quanto concerne il patrimonio storico, artistico e monumentale, definisce un piano con annesso programma di ricostruzione, con il quale determina le modalita' degli interventi, i tempi di attuazione, le priorita' e le relative procedure ispirate a principi di snellezza, trasparenza ed efficienza, nel rigoroso rispetto della normativa riguardante la lotta alla criminalita' di tipo mafioso.

2. Con il piano di cui al comma 1, la regione siciliana definisce, altresi', gli interventi da affidare agli enti locali e l'attribuzione agli stessi dei mezzi finanziari necessari.

3. In conformita' alle previsioni del piano, la regione siciliana procede al riparto delle somme indicate al comma 1 dell'articolo 1, nonche' delle somme che saranno destinate agli interventi di riparazione e di ricostruzione a stralcio di programmi gia' previsti nei bilanci della regione e degli enti locali.

4. Dei singoli progetti approvati e comunque finanziati ai sensi della presente legge e' data pubblicita' tramite la pubblicazione degli estremi essenziali degli stessi, dei soggetti beneficiari e dell'importo dei contributi sulla Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Art. 3 Criteri di attuazione degli interventi sul patrimonio edilizio pubblico o di interesse pubblico

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1, la regione siciliana adotta i seguenti criteri:

  1. a) per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dal sisma appartenenti al patrimonio della regione siciliana, nonche' di quelli appartenenti al patrimonio degli enti locali, i relativi progetti, redatti dagli uffici del Genio civile e dagli uffici tecnici comunali, devono prevedere opere di miglioramento statico e, ove possibile, di adeguamento alle norme di edilizia sismica; nei casi di carenza di personale tecnico o per particolari interventi specialistici, le amministrazioni locali possono avvalersi degli uffici del Genio civile o di qualificati liberi professionisti, singoli od associati, attraverso appositi disciplinari o convenzioni;

  2. b) per le riparazioni degli edifici di edilizia residenziale pubblica e per il completamento dei programmi in corso, provvedono i competenti istituti autonomi per le case popolari, nel rispetto di apposite norme tecniche di riparazione e di miglioramento strutturale; gli istituti autonomi per le case popolari, per far fronte alle esigenze abitative dei meno abbienti, possono essere autorizzati all'acquisto di immobili preesistenti che abbiano le caratteristiche dell'edilizia residenziale pubblica, o alla promozione di programmi straordinari per la costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, utilizzando le sovvenzioni ordinarie e straordinarie erogate dallo Stato o dalla regione siciliana;

  3. c) per il recupero e la conservazione degli edifici di culto e di quelli di interesse storico, artistico e monumentale, nonche' per il patrimonio barocco del Val di Noto, la regione siciliana si avvale delle sovrintendenze ai beni culturali e ambientali e degli uffici del Genio civile, nonche', ove necessario, di qualificati liberi professionisti, singoli o associati, attraverso appositi disciplinari o convenzioni.

Art. 4 Comitato Stato-regione

1. Per definire le intese preliminari all'adozione del piano di cui all'articolo 2, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, nonche' per assicurare l'attuazione degli interventi e per vigilare sulle realizzazioni e sulla tempestivita' della spesa, con decreto del presidente della regione siciliana, sentito il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, e' istituito un apposito comitato composto da rappresentanti dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni statali della protezione civile, dei lavori pubblici, degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per i beni culturali e ambientali.

2. La regione siciliana e le amministrazioni locali preposte all'attuazione del piano di cui all'articolo 2 trasmettono al comitato di cui al comma 1, con cadenza semestrale, apposite relazioni sullo stato di attuazione dei vari interventi e sulla erogazione della spesa.

3. Il comitato di cui al comma 1, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette al Parlamento una relazione riassuntiva sullo stato di attuazione degli interventi, sull'entita' dei finanziamenti utilizzati e sulla regolarita' delle procedure adottate.

Art. 5 Programma stralcio per il patrimonio edilizio pubblico o di interesse pubblico

1. Nelle more della definizione del piano di cui all'articolo 2, al fine di accelerare l'inizio della ricostruzione, la regione siciliana e le amministrazioni dello Stato predispongono, nell'ambito delle rispettive competenze, un programma stralcio comprendente i seguenti interventi:

  1. a) riparazione, con miglioramento strutturale o adeguamento antisismico ovvero eventuale ricostruzione nel rispetto della normativa sismica, di opere pubbliche e di edifici pubblici siti nelle zone indicate nell'articolo 1 e rientranti nella competenza di amministrazioni statali, mediante utilizzazione degli stanziamenti previsti dall'articolo 7;

  2. b) riparazione, con miglioramento strutturale o adeguamento antisismico ovvero eventuale ricostruzione nel rispetto della normativa sismica, degli edifici di rilevanza strategica per la protezione civile e di tutti gli edifici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), appartenenti al patrimonio della regione e degli enti locali, nonche' recupero e conservazione degli edifici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), con parziale utilizzazione degli stanziamenti previsti dallo stesso articolo, a seguito di delibera della giunta regionale siciliana con la quale sono determinate le specifiche esigenze finanziarie e sono individuati gli uffici cui demandare la progettazione e la realizzazione degli interventi, per un importo comunque non superiore a lire 100 miliardi per l'anno 1991 e a lire 200 miliardi per l'anno 1992.

2. Il piano di cui all'articolo 2 verifica e recepisce il programma stralcio di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 6 Interventi sul patrimonio edilizio privato

1. I comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, di cui all'articolo 1, comma 1, dispongono, secondo le procedure fissate con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile, gli interventi di riparazione, di miglioramento strutturale o di ricostruzione degli edifici o delle unita' immobiliari di privati, persone fisiche o giuridiche, che abbiano presentato denuncia di danno ai competenti organi pubblici entro il 31 marzo 1991, ovvero per i quali i predetti organi abbiano effettuato entro la medesima data verifiche o accertamenti positivi. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al presente comma affluiscono ai comuni tramite la regione siciliana la quale assegna le somme richieste con prelevamento sullo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile adotta, d'intesa con la regione siciliana, ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per accelerare gli interventi relativi all'edilizia privata, ferma restando l'entita' dei contributi gia' determinata con precedenti ordinanze.

2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri aggiorna, nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, il provvedimento di cui al comma 2 nella parte relativa ai dati parametrici da adottare per il computo dei contributi da riconoscere nonche' alle procedure di attuazione tenuto conto della peculiarita' degli interventi da realizzare nel particolare contesto ambientale e architettonico e della necessita' di accelerare la ricostruzione.

3. I finanziamenti destinati al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato indicati al comma 1 dell'articolo 1 sono ripartiti con priorita' per la ricostruzione o per il ripristino degli alloggi distrutti o dichiarati inagibili.

4. Agli amministratori comunali, provinciali e regionali ed ai membri delle commissioni edilizie comunali e' fatto divieto di predisporre, elaborare o firmare perizie e progetti oggetto di finanziamenti di cui alla presente legge. Il mancato rispetto di tale divieto determina la decadenza immediata dalla carica ricoperta disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

5. Il sindaco dispone controlli secondo criteri oggettivi, definiti dal provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile di cui al comma 2, sulle richieste di contributo inoltrate dai privati nonche' sulla relativa entita'.

6. Il prefetto vigila sulla regolarita' delle procedure e degli interventi di competenza delle amministrazioni comunali avvalendosi degli uffici del Genio civile e disponendo anche controlli a campione.

7. Qualora dai controlli di cui ai commi 5 e 6 emerga l'infedelta' delle perizie giurate o di altre certificazioni concernenti i conseguenti lavori, il sindaco od il prefetto, fatta salva la denuncia all'autorita' giudiziaria, ne danno comunicazione ai competenti ordini professionali che dispongono immediatamente la sospensione dai rispettivi albi professionali degli estensori delle medesime perizie o certificazioni, in attesa delle definitive determinazioni disciplinari.

8. Nei casi di gravi irregolarita', ivi compresa l'omessa vigilanza, comunque accertati a carico degli amministratori comunali, questi ultimi sono dichiarati decaduti dalla carica con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

9. La concessione di contributi statali o regionali finalizzati alla riparazione, al miglioramento strutturale o alla ricostruzione di edifici o di unita' immobiliari di privati, e' subordinata al rispetto, per un periodo di cinque anni dalla erogazione dei contributi medesimi, della destinazione d'uso dell'immobile oggetto dell'intervento. La violazione della predetta disposizione implica la decadenza dai contributi medesimi con obbligo di restituzione delle somme eventualmente corrisposte.

10. Gli interventi sul patrimonio edilizio privato realizzati ai sensi del presente articolo non hanno effetti ai fini dell'adeguamento del canone locativo previsto dall'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

11. Agli interventi, previsti dal presente articolo, di consolidamento del suolo indispensabili per la esecuzione delle opere di ricostruzione, di adeguamento o di ripristino degli edifici danneggiati provvede, nel contesto del piano di cui all'articolo 2, la regione siciliana tramite gli uffici del Genio civile.

Art. 7 Autorizzazione di spesa

1. Per l'attuazione degli interventi di competenza dello Stato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e' autorizzata la spesa complessiva di lire 190 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 40 miliardi per l'anno 1991, di lire 70 miliardi per l'anno 1992 e di lire 80 miliardi per l'anno 1993.

2. La ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra le amministrazioni statali interessate e' effettuata, tenuto conto delle esigenze prospettate dalle amministrazioni stesse, con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della difesa e dei lavori pubblici.

Art. 8 Provvidenze per i territori del belice e per altre zone della sicilia

1. 1 . Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e di riparazione dei fabbricati privati distrutti o danneggiati dal terremoto del 1968 nelle zone del belice, nonche' per gli interventi diretti ad assicurare l'agibilita' e la funzionalita' dei ricoveri provvisori realizzati nelle medesime zone e la demolizione di quelli lasciati liberi dagli assegnatari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' incrementata di lire 30 miliardi per l'anno 1992 e di lire 70 miliardi per l'anno 1993.

2. 2 . Per le finalita' di cui all'articolo 19- bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire 10 miliardi per l'anno 1992, per il completamento delle opere di ricostruzione nelle zone della sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

3. 3 . Gli alloggi costruiti ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera d), del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni, sono assegnati secondo i criteri previsti dal decreto del presidente della repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni.

4. 4 . Il primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, da ultimo sostituito dall'articolo 15 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e' sostituito dal seguente: "le aree e gli immobili di risulta o abbandonati in conseguenza del trasferimento, comunque effettuato, di unita' immobiliari su altra area, con il contributo dello stato, passano gratuitamente a far parte del patrimonio comunale".

5. 5 . Dopo il terzo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, da ultimo sostituito dall'articolo 15 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e' inserito il seguente: "l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei beni di cui ai precedenti commi e' disposta con ordinanza del sindaco".

6. 6 . Al fine di consentire il completamento degli interventi di recupero edilizio e di ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici degli anni 1984, 1985 e 1986 nella sicilia orientale di cui ai decreti-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, e successive modificazioni, e 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, e successive modificazioni, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1992 e di lire 15 miliardi per l'anno 1993 a carico del fondo per la protezione civile che, a tal fine, e' integrato dei corrispondenti importi.

7. 7 . Al penultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "se l'immobile, ripristinabile in sito, e' ubicato all'interno delle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, sono necessari i pareri favorevoli della sovrintendenza ai beni culturali e ambientali competente per territorio, del consiglio regionale di urbanistica e del consiglio comunale".

8. 8 . Al primo comma dell'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, come modificato dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "da un rappresentante della sovrintendenza per i beni culturali e ambientali competente per territorio, di livello non inferiore all'ottava qualifica funzionale, che partecipa solo all'istruzione delle pratiche e alle deliberazioni relative a progetti su unita' immobiliari ubicate all'interno delle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968".

Art. 9 Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, negli anni 1991-1994 si provvede:

  1. a) quanto a lire 200 miliardi per il 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo di solidarieta' nazionale per la Sicilia";

  2. b) quanto a lire 245 miliardi per il 1992, a lire 435 miliardi per il 1993 e a lire 950 miliardi per il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa".

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 7 e 8, commi 1 e 6, pari a lire 40 miliardi per il 1991, a lire 115 miliardi per il 1992 e a lire 165 miliardi per il 1993, si provvede:

  1. a) quanto a lire 40 miliardi per il 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo di solidarieta' nazionale per la Sicilia";

  2. b) quanto a lire 115 miliardi per il 1992 e a lire 165 miliardi per il 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa".

3. Il Ministro dei tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CAPRIA, Ministro per il coordinamento della protezione civile
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI