Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205
Testo vigente
Capo II. Depenalizzazione di reati previsti da leggi speciali
Art. 60 Modifiche al regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, in tema di repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna
1. Il regio decreto 14 luglio 1898, n. 404 e' cosi' modificato:
a) nell'articolo 15 le parole "saranno puniti ai sensi dell'articolo 434 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila";
b) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
"Art. 23. - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni degli articoli 20 e 21, primo comma, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.
Nel caso previsto nell'articolo 21, puo' essere disposta la confisca di tutto o di parte del bestiame.";c) nell'articolo 24 le parole "e' punito con le pene stabilite nell'articolo 434 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila".
Art. 61 Modifica dell'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 in tema di bonifica dei terreni paludosi
1. Nell'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 le parole da "sono punite" sino alla fine dell'articolo sono sostituite dalle seguenti: "sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.".
Art. 62 Modifica dell'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 in materia uso illecito del nome e dell'emblema della Croce Rossa
1. L'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 e' cosi' modificato: a) nel primo comma le parole "e' punito con gli arresti da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire 60.000 a 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione";
c) nel terzo comma le parole "Tali pene" sono sostituite dalle seguenti: "Tali sanzioni".
Art. 63 Modifiche al regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 recante il testo unico delle disposizioni sulla navigazione interna e sulla fluitazione
1. Il regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma dell'articolo 54 le parole "saranno punite con l'arresto non superiore nel massimo a cinque giorni, e con ammende che potranno estendersi fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila";
b) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente:
"Art. 55 - Le violazioni dei regolamenti emanati per l'esecuzione della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.".
Art. 64 Modifica dell'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148 in tema di prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia
1. Nell'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148 le parole da "sono punite" sino alla fine dell'articolo sono sostituite dalle seguenti: "sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila.".
Art. 65 Modifica dell'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475, in tema di falsa attribuzione di lavori altrui
1. L'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "con la reclusione fino a un mese" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Qualora l'offerta sia fatta a mezzo stampa, ovvero sia fatta in modo abituale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nella prima ipotesi, il tipografo, se non e' concorso nell'illecito, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila.".
Art. 66 Modifiche al regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 in tema di costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione
1. Il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, e' cosi' modificato:
a) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
"Art. 19. - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nei primi due capi del presente decreto o quelle relative del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila.
In tali casi puo' procedersi alla confisca dell'apparecchio.".b) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nel capo III del presente decreto o quelle relative del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.
Nei casi di maggiore gravita' o di reiterazione delle violazioni, si applica altresi' la sanzione accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'industria per la quale occorre l'impiego di apparecchi del genere di quelli adoperati per un periodo da sei mesi a due anni e si procede alla confisca degli apparecchi, dei generatori e dei motori indebitamente adoperati.".
Art. 67 Modifica dell'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923 in tema di infrazione ai divieti di importazione e di esportazione
1. Nel primo comma dell'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495, le parole "e' punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila".
Art. 68 Modifica dell'articolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 in tema di inosservanza di ordinanze prefettizie
1. Nel sesto comma dell'articolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 le parole "sono punite con l'arresto fino a dieci giorni o con l'ammenda fino a lire centomila" sono sostituite dalle seguenti: "sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".
Art. 69 Modifica dell'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653, in tema di tutela del lavoro delle donne
1. L'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653 e' sostituito dal seguente:
"Art. 24 - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nei primi 19 articoli della presente legge, nonche' alle norme del decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centottantamila per ogni donna occupata nel lavoro e alla quale l'illecito si riferisce.
La sanzione amministrativa pecuniaria non puo' essere complessivamente superiore a lire quattro milioni ottocentomila ne' inferiore a lire ottocentomila.
Le violazioni dell'articolo 20 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila e quelle agli articoli 21, 22 e 23 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione duecentomila.".
Art. 70 Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie
1. Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e' cosi' modificato:
a) nel quinto comma dell'articolo 201 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a trenta milioni";
b) nel secondo comma dell'articolo 221 le parole "e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila".
Art. 71 Modifiche al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 in tema di perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale
1. Il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e' cosi' modificato:
a) nel primo comma dell'articolo 115 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila";
b) nel secondo comma dell'articolo 115 le parole "tali pene" sono sostituite dalle parole "tali sanzioni";
c) nel primo comma dell'articolo 116 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila".
Art. 72 Modifica dell'articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 in tema di riforma delle leggi sul lotto pubblico
1. Nel terzo comma dell'articolo 116 del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, le parole "e' punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni".
Art. 73 Modifica dell'articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239 in tema di istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici
1. L'articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'ammenda fino a 100.000 lire" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila";
b) nel secondo comma la parola "pena" e' sostituita dalla seguente "sanzione".
2. Resta abrogato l'articolo 76 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.
Art. 74 Modifiche alla legge 10 giugno 1940, n. 653, in tema di trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi
1. La legge 10 giugno 1940, n. 653 e' cosi' modificata:
a) nel sesto comma dell'articolo 32 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila";
b) l'articolo 33 e' abrogato.
Art. 75 Modifica dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260, in tema di ricorrenze festive
1. Nel primo comma dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260 le parole da "sono puniti" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.".
Art. 76 Modifica dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 in tema di assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidita' e i superstiti
1. Nel quarto comma dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila.".
Art. 77 Modifica dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619 in tema di risanamento dei rioni dei "Sassi" nell'abitato del Comune di Matera
1. Nel terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619 le parole "e' punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni.".
Art. 78 Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in tema di apprendistato
1. La legge 19 gennaio 1955, n. 25 e' cosi' modificata:
a) nella lettera a) del primo comma dell'articolo 23 le parole "con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a cinquecentomila";
b) nella lettera b) del primo comma dell'articolo 23 le parole "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila";
c) il secondo comma dell'articolo 23 e' abrogato;
d) nella lettera a) del primo comma dell'articolo 29 le parole "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila";
e) nella lettera b) del primo comma dell'articolo 29 le parole "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a ottocentomila";
f) il secondo comma dell'articolo 29 e' abrogato.
Art. 79 Modifica dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 in tema di assegni familiari
1. Nel quarto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila".
Art. 80 Modifica dell'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138, in tema di orario di lavoro negli autoservizi
1. L'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138, e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole da "e' punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire settantacinquemila" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila per ciascun lavoratore, occupato nell'azienda, a cui la violazione si riferisce";
b) nel secondo comma le parole "In caso di recidiva specifica" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di reiterazione specifica delle violazioni".