Autorizzazione della spesa di lire due miliardi per la riparazione dei danni alluvionali verificatisi nell'autunno 1949 nel Veneto e in provincia di Mantova, nell'Emilia e nella Toscana e della spesa di lire 200 milioni per i lavori di pronto soccorso
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 1.800.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1950-51 per provvedere, in dipendenza delle alluvioni verificatesi nel Veneto, in provincia di Mantova, nell'Emilia e nella Toscana, durante l'autunno del 1949, al ripristino delle opere idrauliche di 2ª e di 3ª categoria, salvo recupero, delle quote a carico degli interessati in base al testo unico sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, e dal regio decreto 28 febbraio 1935, n. 248, e con le norme di cui al regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688.
Art. 2
1. E' autorizzata la spesa di lire 200.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1950-51, per provvedere, in dipendenza delle alluvioni di cui al precedente art. 1:
a) alla concessione di sussidi nella misura prevista dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e dal decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, per lavori di definitiva riparazione o ricostruzione di strade provinciali, comunali e consorziali e per lavori di difesa di abitati;
b) alla concessione di sussidi nella misura della meta' della spesa per lavori di riparazione o di ricostruzione di acquedotti e di fognature, di pertinenza di amministrazioni comunali;
c) alla concessione di sussidi, in ragione del terzo della spesa, per la ricostruzione o riparazione, escluso ogni ampliamento, decorazione od abbellimento, di scuole e case comunali nonche' di edifici destinati ad uso di culto o di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649;
d) alla concessione di sussidi, in ragione del 40 per cento della spesa, per la ricostruzione o riparazione di fabbricati urbani di proprieta' privata destinati ad uso di abitazione, limitatamente alle opere indispensabili alla loro abitabilita'.
Art. 3
1. L'esecuzione dei lavori di cui al successivo art. 11 e la concessione dei sussidi di cui alle lettere a) e c) del precedente art. 2 sono attribuite alla competenza del Magistrato alle acque e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche.
Art. 4
1. I sussidi di cui al precedente art. 2, lettere a) e b), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, purche' gli interessati prima dell'inizio dei lavori ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile o questo abbia proceduto all'accertamento dei danni.
2. I sussidi di cui alla lettera c) dello stesso art. 2, possono essere concessi anche se i lavori di riparazione siano stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, qualora si tratti di opere effettuate in base ad invito dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.
3. In ogni caso i sussidi possono essere concessi soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico contabile e nei limiti in cui risultano ammissibili dall'accertamento.
Art. 5
1. Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti uffici del Genio civile entro il termine perentorio di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
1. Le domande di sussidio di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2 devono essere presentate corredate della perizia dei lavori da eseguire e del certificato dell'autorita' competente ad attestare la natura e l'appartenenza dell'opera da riparare o ricostruire.
2. I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarita' e l'ammontare dei lavori eseguiti.
Art. 7
1. Le domande di sussidio per la riparazione di fabbricati urbani, di cui alla lettera c) del precedente art. 2, devono essere corredate della perizia dei lavori da eseguire nonche' del certificato catastale di attualita' e dell'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile. A tal fine potra' essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura o davanti ad un notaio da quattro proprietari del luogo, riconosciuti tali dal pretore o dal notaio, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso per scienza propria e sotto la sua personale responsabilita' dal sindaco del Comune.
Art. 8
1. Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a piu' persone, la domanda per ottenere il sussidio puo' essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.
2. Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facolta' di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse o nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i comproprietari derivanti dalla concessione del beneficio.
Art. 9
1. Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino puo' presentare la domanda di sussidio per la parte o pel piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il sussidio e' determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte o di detto piano o di detta porzione di piano.
2. Qualora il condominio non ne abbia fatto richiesta anche uno solo dei condomini puo', nell'interesse e nel nome del condominio, presentare la domanda di sussidio e, in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.
Art. 10
1. L'ufficio del Genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente art. 7, cura la revisione della perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione, comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato regionale alle opere pubbliche.
2. L'ufficio del Genio civile, dopo l'approvazione del Provveditorato, ne da' comunicazione al richiedente il sussidio.
3. I lavori devono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro dodici mesi, salvo proroga che puo' essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli uffici del Genio civile per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.
4. Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengano iniziati od ultimati, la concessione del beneficio e' revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta.
5. Al beneficiario che abbia iniziati i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere ed in base a stati di avanzamento, nella misura del 40% della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a lire 20.000 ed i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.
6. Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'ufficio del Genio civile per mezzo di cartolina postale raccomandata.
Art. 11
1. E' autorizzata la spesa di lire 200 milioni in aggiunta a quella di lire un miliardo di cui all'art. 2, n. 3, della legge 15 luglio 1950, n. 576, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51, per provvedere alle necessita' piu' urgenti in caso' di pubbliche calamita', ai sensi della legge 9 dicembre 1926, n. 2389, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.