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Autorizzazione di spesa di lire 20 miliardi per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica e di miglioramenti fondiari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per provvedere alla esecuzione di opere pubbliche di bonifica ed alla concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario e' autorizzata la spesa di 20 miliardi cosi' ripartita:

  1. a) per opere pubbliche di bonifica, comprese quelle occorrenti per la revisione degli impianti idrovori ed irrigui, in dipendenza della unificazione delle frequenze a termini della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, e le sistemazioni idraulico-forestali nei bacini montani: 11 miliardi;

  2. b) per riparazione e costruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte da eventi bellici: 1 miliardo;

  3. c) per concessioni di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario: 8 miliardi.

2. Quando le opere pubbliche di bonifica o di sistemazione idraulico-forestale siano assentite in concessione a Consorzi di bonifica, Enti di colonizzazione o ad Enti comunque forniti di personalita' giuridica pubblica, il Ministero ha facolta' di corrispondere anticipatamente al concessionario una somma non superiore al venti per cento dell'importo complessivo della concessione, nei modi e termini stabiliti dall'art. 12 della legge 23 aprile 1949, n. 165.

Art. 2

1. Alla spesa derivante dall'applicazione del precedente art. 1 si fara' fronte:

  1. 1) per lire 2.500.000.000 con prelievo dal conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, sulla quota di lire 29.870.000.000, destinata alla esecuzione di opere pubbliche di bonifica nel Mezzogiorno ai sensi dell'art. 3, lettera a), della legge 23 aprile 1949, n. 165;

  2. 2) per lire 7.000.000.000 con prelievo dallo stesso fondo lire sulla quota di 12.059.313.000 lire, destinata al finanziamento delle opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centro-settentrionale, a norma dell'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 647;

  3. 3) al restante onere di lire 10.500.000.000 si fara' fronte con l'entrata gia' accertata del prestito in emissione autorizzato con la legge 30 dicembre 1950, n. 1040.

2. Le autorizzazioni di spesa disposte con le leggi 23 aprile 1949, n. 165, 10 agosto 1950, n. 647 e 21 ottobre 1950, n. 841, sono ridotte sul fondo lire nella misura di cui sopra e vengono reintegrate, nella stessa misura, con l'entrata gia' accertata del prestito in emissione autorizzato con la legge 30 dicembre 1950, n. 1040.

3. Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio 1950-51.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 28 marzo 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI