Attribuzioni al personale delle Magistrature ordinaria, amministrative e militare e dell'Avvocatura dello Stato, in attivita' di servizio ed in quiescenza, di un assegno integrativo netto ed estensione, allo stesso personale, delle quote complementari dell'indennita' di carovita
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al personale statale in attivita' di servizio il cui trattamento per stipendio e' previsto dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, e' attribuito, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954, un assegno integrativo mensile netto, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure stabilite nelle tabelle allegate alla presente legge.
2. Si applicano, all'assegno integrativo di cui al precedente comma, le norme contenute negli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 41 febbraio 1955, n. 23.
Art. 2
1. Al personale di cui all'art. 1 della presente legge sono attribuite, con effetto dal 1 gennaio 1954, in sostituzione dell'indennita' di famiglia prevista dall'art. 10, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, le quote complementari dell'indennita' di carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, nelle misure indicate agli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212.
Art. 3
1. Ai titolari di pensioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392, gia' liquidate o da liquidarsi, e' attribuito a decorrere dal 1 gennaio 1954 un assegno integrativo temporaneo mensile pari al 16 per cento della pensione netta mensile spettante, arrotondata per eccesso a lire 100, con esclusione di ogni eventuale assegno accessorio.
2. Per la concessione dell'assegno integrativo di cui al precedente comma si applicano le norme contenute negli articoli 9, primo comma, 10, primo e secondo comma, 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.
Art. 4
1. In sede di conguaglio per la prima applicazione della presente legge sara' effettuato il recupero delle somme corrisposte in forza delle leggi 10 aprile 1954, n. 85, e 31 luglio 1954, n. 580. Qualora l'ammontare di tali somme risulti superiore a quello degli arretrati, da liquidarsi a norma degli articoli precedenti, per il periodo 1 gennaio 1954-28 febbraio 1955, l'eccedenza non e' soggetta a recupero.
Art. 5
1. All'onere di lire 2 miliardi e 170 milioni, derivante per l'esercizio finanziario 1954-55 dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 663 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.
2. A quello di lire un miliardo e 936 milioni, relativo all'esercizio 1955-56, si provvedera' a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero, per l'esercizio medesimo, concernente il fondo' occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. TABELLA A
Assegno integrativo mensile netto spettante al
personale della Magistratura dal 1 gennaio 1954
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| Importo
| mensile netto
C A T E G O R I A | dell'assegno
| integrativo
--------------------------------------------------------------------
Magistrati di Cassazione: |
Primo Presidente della Corte di cassazione..........| 60.000
Procuratore generale della Corte di cassazione e|
presidente del Tribunale superiore acque pubbliche| 55.000
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed|
equiparati........................................| 50.000
Consiglieri di Corte di cassazione ed equiparati....| 45.000
|
Magistrati di Appello: |
Consiglieri di Corte di appello ed equiparati.......| 33.000
|
Magistrati di Tribunale: |
Giudici ed equiparati al terzo aumento quadriennale|
di stipendio......................................| 20.000
Giudici ed equiparati al primo ed al secondo aumento|
quadriennale di stipendio.........................| 10.000
Giudici ed equiparati...............................| 7.000
Aggiunti giudiziari.................................| 5.000
3. TABELLA B
Assegno integrativo mensile netto spettante ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato, dal 1 gennaio 1954.
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| Importo
| mensile netto
C A T E G O R I A | dell'assegno
| integrativo
--------------------------------------------------------------------
Presidente del Consiglio di Stato, presidente della|
Corte dei conti, avvocato generale dello Stato......| 55.000
|
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della|
Corte dei conti, procuratore generale della Corte|
dei conti, procuratore generale militare, vice avvo-|
cati generali dello Stato...........................| 50.000
|
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice|
procuratori generali della Corte dei conti, sostitu-|
ti procuratori generali militari, consigliere rela-|
tore del Tribunale supremo militare, sostituti avvo-|
cati generali e avvocati distrettuali dello Stato...| 45.000
|
Primi referendari del Consiglio di Stato, primi refe-|
rendari ad personam della Corte dei conti, anche con|
funzioni di sostituti procuratori generali, referen-|
dari e sostituti procuratori generali della Corte|
dei conti con aumento quadriennale di stipendio,|
procuratori militari, vice avvocati e procuratori|
capo dello Stato....................................| 33.000
|
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei|
conti, sostituti procuratori generali della Corte|
dei conti, vice procuratori militari, giudici rela-|
tori dei Tribunali militari, sostituti avvocati di|
1ª classe e sostituti procuratori capo dello Stato..| 20.000
|
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di|
1ª classe, vice referendari della Corte dei conti|
con aumento quadriennale di stipendio, sostituti av-|
vocati di 2ª classe e procuratori di la classe dello|
Stato...............................................| 10.000
|
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di|
2ª classe, vice referendari della Corte dei conti,|
procuratori di 2ª classe dello Stato................| 7.000
|
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di|
3ª classe, procuratori di 3ª classe dello Stato.....| 5.000
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 maggio 1955
EINAUDI
SCELBA - DE PIETRO - GAVA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO