Concessione di un anticipo ai dipendenti statali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al personale il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione e' stabilito dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149, e successive modifitazioni, vengono corrisposte le seguenti somme nette:
1) lire 50.000 al personale dei gradi non inferiori al 6° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o di grado corrispondente delle Ferrovie dello Stato;
2) lire 25.000 al personale dei gradi dal 7° al 10° del predetto ordinamento, o di grado corrispondente;
3) lire 15.000 al restante personale.
2. Dette somme on competono al personale il cui trattamento economico e' disciplinato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392.
Art. 2
1. E' concessa la somma di lire 15.000 anche al personale indicato alle lettere a) ed e) dell'art. 9 della legge 11 aprile 1950, n. 130.
Art. 3
1. Ai titolari di pensioni indicate negli articoli 1 e 4 della legge 4 maggio 1951, n. 307, relative a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1 luglio 1951, e' concessa una somma pari al 40 per cento di una mensilita' della sola pensione attualmente goduta.
Art. 4
1. La somma corrisposta in base ai precedenti articoli, sara' recuperata, in unica soluzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
1. Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sara' provveduto con quota parte delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento di variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1951-52.
Art. 6
1. Le Province, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzati a concedere, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, somme in analogia, e in conformita' delle disposizioni della presente.
Art. 7
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI