diritto.io

Modificazioni alla legge doganale approvata con regio decreto 25 settembre 1940, n. 1424

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato alla Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Agli articoli 17, ultimo comma; 59, secondo comma; 88, secondo comma, e 109, primo comma, della legge doganale approvata con regio decreto 25 settembre 1940, n. 1424, sono sostituiti i seguenti:

2. Art. 17 ultimo comma:
"Coloro che abbiano appartenuto al personale dell'Amministrazione delle dogane ed al Corpo della guardia di finanza non sono ammessi quali spedizionieri e rappresentanti dei proprietari delle merci nella dogana della stessa sede ove hanno compiuti gli ultimi due anni di servizio, se non abbiano ottenuto apposita autorizzazione dal Ministero delle finanze".

3. Art. 59 secondo comma:
"La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione da visita e' prestata ai sensi dell'art. 58, calcolando l'importo dei diritti di confine in ragione di L. 8000 per ogni chilogrammo di peso lordo".

4. Art. 88 secondo comma:
"Le merci che per l'esportazione sono soggette a diritti doganali il cui complessivo ammontare superi lire 5000 per ciascuna spedizione, devono essere accompagnate nel cabotaggio e nella circolazione da bolletta di cauzione per merci nazionali. La cauzione da prestare per garantire la reintroduzione delle merci e' ragguagliata ai diritti dovuti ed al massimo dell'ammenda applicabile nel caso in cui la reintroduzione non si effettui".

5. Art. 109 primo comma:
"Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non siasi potuto accertare, in tutto o in parte, la qualita' o la quantita' e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a L. 500.000.

Art. 2

1. Agli articoli 112, 143, 144 e 151 della legge doganale anzidetta sono sostituiti i seguenti:

2. Art. 112. - Contrabbando abituale.
"E' dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato per tre contrabbandi preveduti da questa legge o da altra legge fiscale, commessi entro dieci anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a lire 50.000".

3. Art. 143. - Competenza degli Uffici doganali.
"Nei casi indicati nell'art. 141 e nell'art. 142 i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione delle dogane sono adottati:
a) dai capi delle Dogane di 5ª e 6ª classe, quando il massimo della pena stabilita non supera le L. 20.000;
b) dai capi delle Dogane di 4ª classe, quando il massimo dello pena non supera le L. 30.000;
c) dai capi delle Dogane di 2ª e 3ª classe, non rette da direttore, quando il massimo della pena non supera le L. 40.000;
d) dai direttori che siano capi di dogana, quando il massimo della pena non supera le L. 50.000;
e) dai direttori superiori, quando il massimo della pena supera le L. 50.000".

4. Art 144. - Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca.
"Le somme riscosse per multe, ammende e pene pecuniarie, e le somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate, dedotte le spese, sono devolute per meta' all'Erario.
L'altra meta' e' assegnata in parti centesimali, come segue:
a) cinquanta parti a titolo di premio agli scopritori, sino ad un massimo di L. 50.000 per ogni impiegato o militare accertatore e per ogni accertamento. L'importo delle quote da assegnare ai militari della Guardia di finanza sara' versato al Fondo massa della guardia di finanza per essere erogato in premi con le modalita' stabilite dalle disposizioni in vigore;
b) quaranta parti al Fondo di previdenza del personale doganale o al Fondo di previdenza del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e delle Imposte indirette o al Fondo massa della guardia di finanza, secondo che gli scopritori appartengano al personale delle Dogane o a quello delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici o alla Guardia di finanza. Se la scoperta delle infrazioni e' fatta da persone non appartenenti al personale anzidetto, questa quota e' devoluta al Fondo massa della guardia di finanza;
c) due parti al Fondo costituito a disposizione del direttore generale delle Dogane e imposte indirette con l'art. 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754, da erogarsi in premi per la prevenzione e la scoperta del contrabbando, con le norme di cui all'art. 119 della legge n. 20 del 26 gennaio 1896;
d) tre parti, con un massimo di L. 3000, al capo servizio da cui dipende il personale che ha scoperto l'infrazione;
e) cinque parti, con un massimo di L. 5000, al ricevitore della Dogana che ha la gestione della violazione.
La parte eccedente i massimi indicati alle lettere a), d) ed e), e' devoluta agli Enti indicati alla lettera b), secondo l'appartenenza degli scopritori".

5. Art. 151. - Disposizione transitoria.
"Fino a quando non sia emanato il regolamento per l'esecuzione di questa legge, restano in vigore le norme regolamentari attuali in quanto applicabili".

Art. 3

1. Il limite massimo delle ammende fino al quale, in base alla deroga contenuta dall'art. 142 della legge anzidetta, e' ammessa la oblazione prevista dall'art. 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e' elevato a L. 50.000.

Art. 4

1. Le norme di ripartizione risultanti dal precedente art. 2 a modifica dell'art. 144 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, si applicano anche alle somme riscosse per infrazioni accertate antecedentemente all'entrata in vigore di questa legge e non ancora erogate.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 marzo 1953
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - LA MALFA - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI