Concessione della tredicesima mensilita ai titolari di pensioni ordinarie
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica l'anno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilita', a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili o del cessato Commissariato dell'emigrazione, nonche' ai titolari di pensioni od assegni delle categorie elencate nei numeri da 1 a 6 dell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e' concessa una tredicesima mensilita' del trattamento di quiescenza loro spettante a titolo di pensione o assegno e di caroviveri.
2. Tale tredicesima mensilita', per i titolari di pensione o assegno decorrente da data non posteriore al 1 gennaio dell'anno cui essa si riferisce, va commisurata al trattamento mensile loro dovuto al 1 dicembre ai suddetti titoli e va corrisposta unitamente alla rata di pensione pagabile nel mese di dicembre; invece per i titolari ai quali la pensione o l'assegno non sia spettato per l'intero anno la tredicesima mensilita' va concessa in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni del trattamento mensile loro dovuto ai suddetti titoli al 1 dicembre, oppure all'atto della cessazione della pensione o dell'assegno se anteriore a tale data, e va corrisposta, rispettivamente, unitamente alla rata di pensione pagabile nel mese di dicembre oppure alla cessazione della pensione o dell'assegno.2
Art. 2
1. La tredicesima mensilita' di cui al precedente articolo e' soggetta, esclusa la parte relativa al caroviveri, alla stessa ritenuta a favore del Tesoro eventualmente gravante sulla rispettiva pensione o assegno. Inoltre, ai sensi dell'art. 28 della legge 8 aprile 1952, n. 212, si applicano alla tredicesima mensilita' di cui al precedente articolo le ritenute per imposte di ricchezza mobile, complementare e addizionale.
2. Per i personali statali i cui stipendi o paghe sono assoggettati alla ritenuta a favore del Tesoro o altra analoga, tale ritenuta va applicata, a cominciare dall'anno 1953 anche sulla tredicesima mensilita' concessa con l'art. 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, nella stessa percentuale gravante sugli stipendi o paghe, ferma per altro restando la non computabilita' della predetta tredicesima mensilita' agli effetti della liquidazione del trattamento di quiescenza, stabilita dal quarto comma dell'art. 7 del citato decreto n. 263-
Art. 3
1. Agli ufficiali e sottufficiali cessati dal servizio permanente effettivo o dalla carriera continuativa in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate e che siano in godimento del particolare trattamento economico di sfollamento, nonche' a quelli che comunque fruiscono del medesimo trattamento in base ad altre disposizioni, la tredicesima mensilita' e' dovuta in relazione alla loro qualita' di pensionati e nella misura di cui al precedente art. 1, aumentata dell'assegno integratore da essi fruito in base alle disposizioni sopra menzionate. Nel raffronto da istituire per il calcolo dell'assegno mensile spettante ai predetti pensionati, in aggiunta al trattamento di quiescenza, non va considerata fra gli assegni di attivita' la tredicesima mensilita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e fra gli assegni di quiescenza la tredicesima mensilita' di cui alla presente legge.
Art. 4
1. Ai titolari di pensioni o assegni che prestano opera retribuita alle dipendenze dello Stato, delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici in genere, ancorche' svolgano attivita' lucrativa, la tredicesima mensilita' di cui al precedente art. 1 non compete relativamente al periodo in cui hanno prestato detta opera retribuita.
2. Qualora pero' l'importo della tredicesima mensilita' che spetterebbe come pensionato, tenuto conto anche del caroviveri, sia superiore a quello della tredicesima mensilita' dovuta in relazione alla nuova prestazione di opera retribuita, compete agli interessati la tredicesima mensilita' nella misura pari alla differenza fra i due importi predetti.2
Art. 5
1. La tredicesima, mensilita' stabilita dalla presente legge assorbe l'indennita' speciale di lire 20.000 annue, prevista dall'art. 7 della legge 4 maggio 1951, n. 306. PERIODO ABROGATO DALLA L. 3 APRILE 1958, N. 474.
Art. 6
1. Le disposizioni dei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano anche ai titolari di pensioni dirette e di riversibilita' a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonche' ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo, diretti e di riversibilita' a carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134.
2. Le disposizioni dei precedenti articoli 1, 2 e 4 si applicano altresi' agli ex ricevitori postali e telegrafici, o loro superstiti, di cui all'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, i quali fruiscono del trattamento di quiescenza previsto dal detto art. 22 e successive modificazioni a carico del Fondo di cui al sopracitato art. 77 del decreto Presidenziale 5 giugno 1952, n. 656, nonche' al personale, o suoi superstiti, che per effetto dell'opzione prevista dall'art. 119, comma secondo, del medesimo decreto Presidenziale, potra' fruire di tale trattamento.
3. Le ritenute a favore del Tesoro previste dal primo e dal secondo comma del precedente art. 2, sono operate a favore del Fondo o della Cassa di cui ai precedenti commi del presente articolo nell'aliquota corrispondente, rispettivamente, all'analoga ritenuta eventualmente applicata sulla pensione o assegno, e a quella applicata sullo stipendio o retribuzione.
4. Non e' applicabile, relativamente a tali ritenute, il disposto dell'art. 93 del ripetuto decreto Presidenziale 5 giugno 1952, n. 656.
Art. 7
1. All'onere di nove miliardi derivante, per l'esercizio 1953-54, dall'applicazione della presente legge si fara' fronte per un miliardo con il gettito della ritenuta di cui all'art. 2, secondo comma, della legge medesima e per otto miliardi con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio finanziario.
Art. 8
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.
Art. 9
1. La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1953.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 1953
EINAUDI
PELLA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA