Concessione al personale statale in attivita' ed in quiescenza di una anticipazione sui futuri miglioramenti economici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al personale statale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione e' stabilito dalle tabelle contenute negli allegati I a VIII al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, e' corrisposta, sui futuri miglioramenti economici che verranno concessi con decorrenza 1 gennaio 1954, una anticipazione, una volta tanto, pari alla meta' dell'importo netto della tredicesima mensilita' prevista per la posizione di impiego posseduta al 31 dicembre 1953.
2. Per il personale assunto posteriormente al 31 dicembre 1953 detta anticipazione e' commisurata alla meta' di quella spettante ai sensi del precedente comma al personale avente pari grado o qualifica.
3. L'importo dell'anticipazione di cui ai precedenti commi va arrotondato per eccesso a lire cento.
Art. 2
1. L'anticipazione di cui al precedente articolo e' concessa, con gli stessi limiti, condizioni e modalita' previsti dall'articolo medesimo, anche ai personali indicati nell'art. 12, lettere da a) ad e), della legge 8 aprile 1952, n. 212, ai quali siano state estese le disposizioni dell'art. 7 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.
Art. 3
1. Al personale della Magistratura ordinaria, amministrativa, militare e agli avvocati e procuratori dello Stato e' corrisposta, sui futuri miglioramenti economici che verranno concessi con decorrenza 1 gennaio 1954, una anticipazione, un volta tanto, pari al 30 per cento dello stipendio mensile lordo previsto dalla legge 25 luglio 1952, n. 990.
Art. 4
1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge possono essere estese, in quanto applicabili e con l'osservanza dei limiti, delle condizioni e delle modalita' stabiliti dagli articoli 18 e 19 della legge 8 aprile 1952, n. 212, al personale degli enti e degli istituti contemplati dagli articoli medesimi.
2. Al personale di cui al precedente comma si applica il disposto di cui all'art. 6 della presente legge.
Art. 5
1. A favore di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di pensioni o di assegni indicati nel primo comma dell'art. 1 della legge 26 novembre 1953, n. 876, e' concessa una anticipazione, una volta tanto, sui futuri miglioramenti economici, pari alla meta' di una mensilita' del trattamento di quiescenza loro spettante alla data suddetta a titolo di pensione e di caroviveri.
2. Per la concessione della anticipazione di cui al precedente comma si osservano i criteri previsti per la corresponsione della tredicesima mensilita' dagli articoli 2, primo comma 3 e 4 della legge 26 novembre 1953, numero 876.
3. L'importo della anticipazione di cui al presente articolo va arrotondato per eccesso a lire 100.
Art. 6
1. Le somme corrisposte in base ai precedenti articoli saranno recuperate, in unica soluzione, in sede di prima applicazione del futuro provvedimento di miglioramenti economici.
2. Al personale che frattanto cessera' dal servizio senza diritto a pensione, detta somma sara' invece trattenuta, in unica soluzione, sulle competenze a qualsiasi titolo allo stesso dovute.
Art. 7
1. All'onere di lire 20 miliardi risultante per il bilancio dello Stato dall'attuazione della presente legge sara' fatto fronte con l'entrata derivante dal provvedimento relativo all'applicazione del contributo straordinario istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1954.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
3. La facolta' di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza, dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.
Art. 8
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 aprile 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA - VANONI - DE PIETRO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO