Riordinamento del servizio metrico e modifica dei diritti metrici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 380.000.000 per la rinnovazione e il riordinamento, a cura del Ministero dell'industria e del commercio, del materiale metrico in dotazione all'Ufficio centrale metrico ed agli annessi laboratori ed officina meccanica ed agli Uffici metrici provinciali, e per la fornitura agli stessi di una aliquota di automezzi per il trasporto dei campioni necessari al controllo, in sede di sorveglianza, dell'esatto funzionamento degli strumenti metrici, usati in commercio. Tale spesa sara' iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio a decorrere dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge e ripartita come segue:
1° esercizio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 40.000.000 2° esercizio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 60.000.000 3° esercizio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 80.000.000 4° esercizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000.000 5° esercizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000.000
Le spese impegnate e non erogate in un esercizio finanziario sono riportate in aumento nello stanziamento dell'esercizio successivo.
Art. 2
1. Nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero dell'industria e del commercio, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, e' istituito un capitolo per le spese di manutenzione ed esercizio degli automezzi di controllo in dotazione agli uffici metrici, e sono assegnate al detto capitolo lire 8.000.000.
Art. 3
1. Le materie di insegnamento del corso per i funzionari in prova di cui all'art. 2 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni sono le seguenti:
1) matematica e meccanica;
2) metrologia;
3) teoria degli strumenti per pesare;
4) parte tecnica del servizio metrico;
5) saggio dei metalli preziosi;
6) elementi di diritto amministrativo ed ordinamento amministrativo-contabile del servizio metrico;
7) disegno.
Art. 4
1. Agli insegnanti del corso di cui all'articolo precedente e' dovuto un compenso mensile non superiore a lire 13.000 se estranei all'Amministrazione statale e di lire 6500 se dipendenti dall'Amministrazione (statale) stessa.
2. I compensi, previsti dal precedente comma, vengono ridotti del trenta per cento qualora il numero mensile delle ore di lezioni per ciascuna materia impartita sia inferiore a 20.
Art. 5
1. Al personale dipendente dalle Amministrazioni comunali maggiormente distintosi per zelo ed operosita' nelle prestazioni previste dal primo capoverso dell'art. 57 del regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, possono essere corrisposti, su proposta dei titolari o reggenti degli uffici metrici provinciali, premi individuali straordinari, entro i limiti consentiti dall'apposito capitolo del bilancio.1
Art. 6
1. Alle spese di cui agli articoli 1, 2 ed a quelle derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge verra' fatto fronte con una quota parte delle maggiori entrate ricavate dall'applicazione dei nuovi diritti metrici stabiliti con gli articoli seguenti.
2. Le spese di cui agli articoli 4 e 5 non potranno, in ogni caso, superare rispettivamente la somma di lire 650.000 e lire 1 milione annue.
Art. 7
1. I diritti di verificazione periodica dei pesi e delle misure fissati dalla tabella annessa al decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, sono, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno dispari successivo a quello della entrata in vigore della presente legge, raddoppiati, ad eccezione dei diritto o supplettivo dovuto dagli utenti di strumenti fissi, che e' aumentato solo del 50 per cento.23
Art. 8
1. I diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni sono dovuti nella misura stabilita dalla tabella annessa alla presente legge.
Art. 9
1. Il diritto di verificazione prima, nei casi di rilegalizzazione di strumenti per pesare e misurare, e' dovuto solo quando occorra procedere alla rinnovazione dei bolli permanenti di verificazione, o quando si sia proceduto alla sostituzione di qualcuno degli organi principali.
Art. 10
1. L'art. 38 del regolamento approvato con il regio decreto 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 923, e con il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 606, e' sostituito dal seguente:
"I diritti dovuti per i saggi delle materie prime di platino, di oro o di argento, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sono i seguenti:
a) platino, lire 1200 per ogni saggio;
b) oro, lire 1000 per ogni saggio;
c) argento, lire 400 per ogni saggio.
I diritti dovuti per il saggio e per il marchio degli oggetti lavorati contenenti i detti metalli preziosi sono calcolati per ciascun oggetto in base al proprio peso nelle seguenti misure:
a) se composti di solo platino, ovvero platino ed altri metalli preziosi, in ragione di lire 100 al grammo o frazione di grammo, con un massimo di lire 4000 ed un minimo di lire 1200, se composti di solo platino, e di lire 2000, se composti di platino ed altri metalli preziosi;
b) se composti di solo oro ovvero di oro e di argento, in ragione di lire 60 al grammo o frazione di grammo, con un massimo di lire 3000 e con un minimo di lire 1000 se composti di solo oro, e di lire 1200, se composti di oro e di argento;
c) se composti di solo argento, in ragione di lire 20 al grammo, con un massimo di lire 1000 e con un minimo di lire 400.
Fermi restando i limiti anzidetti, i diritti per il solo saggio degli oggetti lavorati saranno corrisposti, per ciascun oggetto, in misura uguale alla quarta parte di quelli suindicati.
Il diritto dovuto per il saggio dei campioni di ceneri auroargentifere e' stabilito nella misura fissa di lire 2000 per ogni saggio. Il diritto dovuto per il saggio di galloni, alamari, fregi, distintivi, ecc., d'oro e di argento e' stabilito nella misura di lire 1000 per ogni saggio d'oro e di lire 400 per ogni saggio di argento".23
Art. 11
1. Gli articoli 115 e 131 del regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 922, e con il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 607, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 115. - Nel laboratorio dei saggi dell'ufficio centrale si eseguiscono i saggi e le analisi di cui al capoverso c) dell'art. 10 e per tali operazioni sono riscossi i diritti seguenti: per ogni analisi di leghe di metalli comuni: lire 1000 per ciascuno dei componenti da determinare, con un minimo di lire 2000; per ogni determinazione quantitativa d'argentatura lire 500; per saggi non indicati nel presente articolo viene percepito un diritto in ragione del tempo impiegato, sulla base di lire 500 all'ora di lavoro".
"Art. 131. - Per le verificazioni facoltative di cui all'art. 35, della legge, da eseguirsi nel laboratorio metrico dell'ufficio centrale sono riscossi i seguenti diritti:
A) Tariffa per la verificazione dei termometri (esclusi quelli per uso medico):
1. Per la determinazione di ciascuno dei punti
fondamentali 0° e 100°........................... L. 1.000
2. Per ogni osservazione compresa fra le tem-
perature superiori a 0° e inferiori a 100°....... " 200
3. Per ogni osservazione di temperature infe-
riori a 0° o superiori a 100°.................... " 500
4. L'importo minimo dei diritti e di.......... " 500
B) Tariffa per la verificazione dei termometri
per uso medico................................... L. 300
C) Tariffa per la verificazione degli alcoolometri:
1. Per ogni termo-alcoolometro o termo-densi-
metro............................................ L. 1.000
2. Per ogni alcoolometro semplice o densimetro
semplice......................................... " 700
3. Per la verificazione di un punto del termo-
metro oltre i tre prescritti dall'art. 125....... " 200
4. Per la verificazione di un punto della sca-
la alcoolometrica, oltre i cinque prescritti..... " 200
D) Tariffa per la verificazione di misure di lunghezza aventi carattere di precisione:
1. Per la verificazione della lunghezza di mi-
sure a teste ed a tratti comprese fra due punti,
non superiori ad un metro alla temperatura am-
biente........................................... L. 2.000
2. Per la verificazione dei decimetri di un
metro............................................ " 3.000
3. Per la verificazione dei primi 20 centime-
tri di un metro e per la verificazione dei centi-
metri di un doppio decimetro..................... " 3.000
4. Per la verificazione dei primi 10 millime-
tri di una lunghezza............................. " 3.000
E) Tariffe per la verificazione dei pesi aventi carattere di precisione:
1. Per la verificazione di una serie di pesi
frazionari del gramma senza la determinazione dei
volumi........................................... L. 2.000
2. Per la verificazione di una serie di pesi,
tra un gramma e 100 grammi senza la determinazio-
ne dei volumi.................................... " 2.000
3. Per la verificazione di una serie di pesi
dal gramma al chilogramma, senza la determinazio-
ne dei volumi.................................... " 3.000
4. Per la verificazione di una serie di pesi
dal gramma al miriagramma senza la determinazione
dei volumi....................................... " 5.000
5. Per la verificazione di un chilogramma cam-
pione, con la determinazione del volume.......... " 5.000
F) Tariffe per la verificazione facoltativa dei manometri, di qualunque tipo, dando le correzioni per unita' intere o multipli di unita' siano esse espresse in Kg. per cm² in atmosfera o in metri di acqua:
1. Quando indicano pressioni fra 0 e 25 kg.
per cm².......................................... L. 500
2. Quando hanno l'indicazione massima superio-
re a 25 kg. per cm² ma non maggiore di 30 kg. per
cm².............................................. " 700
3. Quando hanno l'indicazione massima superio-
re a 30 kg. per cm² ma non maggiore di 100 kg.
per cm².......................................... " 1.000
4. Quando hanno l'indicazione massima superio-
re a 100 kg. per cm² ma non maggiore di 500 kg.
per cm².......................................... " 1.500
5. Quando hanno l'indicazione massima superio-
re a 500 kg. per cm²............................. " 2.000
G) Tariffa ad ore di lavoro:
In ragione di lire 500 all'ora per verificazioni speciali non indicate nelle tariffe precedenti, calibrazioni o altre ricerche di termometria, verificazioni e determinazioni di alta precisione, che siano consentite dai mezzi di cui dispone l'Ufficio centrale, riguardanti lunghezze, volumi e masse".23