Norme sull'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 sono aumentati di sei volte:
a) i diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori di gas e dei manometri, di cui alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1954, n. 600;
b) i diritti dovuti per le operazioni di saggio e marchio dei metalli preziosi di cui agli articoli 10 della legge 17 luglio 1954, n. 600, e 85 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496;
c) i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600;
d) i diritti dovuti per l'ammissione alla verificazione prima degli strumenti metrici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1951, n. 73.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1986 sono quintuplicati i diritti di saggio e di marchio di cui all'articolo 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46.
3. Nell'articolo 6, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la parola: "raddoppiati" e' sostituita dalla seguente: "quadruplicati".
Art. 2
1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono determinate le modalita' e la decorrenza per l'effettuazione del pagamento dei diritti metrici mediante versamento in con o corrente postale, in sostituzione delle speciali marche "pesi, misure e marchio".
Art. 3
1. Le dotazioni organiche dei ruoli del personale delle carriere dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi di cui ai quadri 36/a, 57 e 78 annessi al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, e el personale operaio di cui alla tabella 1 annessa al regio decreto 24 luglio 1931, n. 1232, e successive modificazioni, sono aumentate rispettivamente di:
1) n. 50 posti di ispettore metrico;
2) n. 20 posti di coadiutore;
3) n. 25 posti di commesso bollatore;
4) n. 5 posti di operaio specializzato.
2. I pubblici concorsi per le assunzioni di cui al comma precedente sono banditi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28-ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.
Art. 4
1. Le competenze amministrative e di controllo sul personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, nonche' del Corpo delle miniere, in servizio presso l'amministrazione centrale, svolte dalla direzione provinciale del tesoro e dalla ragioneria provinciale di Roma in forza degli articoli 1 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, sono attribuite, a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla ragioneria centrale presso lo stesso Ministero.
2. La direzione provinciale del tesoro di Roma trasmette alla ragioneria centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i ruoli di spesa fissa intestati al personale di cui al comma precedente.
Art. 5
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, valutato in lire 2.350 milioni in ragione d'anno, si provvede per gli anni 1986, 1987 e 1988 con quota parte del maggiore gettito derivante dall'aumento dei diritti metrici di cui all'articolo 1.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 giugno 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI