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Concessione al personale statale in attivita' e in quiescenza, compresi i magistrati, di una anticipazione sui futuri miglioramenti economici

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Al personale statale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione e' stabilito dalle tabelle contenute negli allegati I a VIII al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, e' corrisposta, sui futuri miglioramenti economici che verranno concessi con decorrenza 1 gennaio 1954, una anticipazione, una volta tanto, pari alla meta' dell'importo netto della tredicesima mensilita' prevista per la posizione di impiego posseduta al 1 luglio 1954.

2. Per il personale assunto posteriormente al 1 luglio 1954 detta anticipazione e' commisurata alla meta' di quella spettante ai sensi del precedente comma al personale avente pari grado o qualifica.

3. L'importo dell'anticipazione di cui ai precedenti commi va arrotondato per eccesso a lire cento.

Art. 3

1. Ai personali di cui agli articoli precedenti ai quali non siano state estese le disposizioni dell'art. 7 del decreto del Capo provvisorio, dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, l'anticipazione prevista dalla presente legge 6 corrisposta, fermi i criteri di cui al precedente art. 1, sulla base di una mezza mensilita' netta del trattamento a titolo di stipendio, paga o retribuzione, e di indennita' di carovita base escluse le quote complementari, in godimento al 1 luglio 1954.

2. Ai personali di cui al precedente comma sono estese le disposizioni contenute nella legge 10 aprile 1954, n. 85, osservando, ai fini della determinazione dell'importo dell'anticipazione, quanto stabilito nel comma medesimo, fermo il riferimento alla posizione d'impiego posseduta al 31 dicembre 1953.

Art. 4

1. Al personale della Magistratura ordinaria, amministrativa, militare e agli Avvocati e Procuratori dello Stato e' corrisposta, sui futuri miglioramenti economici che verranno concessi con decorrenza 1 gennaio 1954, una anticipazione, una volta tanto, pari al 30 per cento dello stipendio mensile lordo in godimento al 1 luglio 1954, escluso qualunque altro emolumento.

Art. 5

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge possono essere estese, in quanto applicabili e con la osservanza dei limiti, delle condizioni e delle modalita' stabilite dagli articoli 18 e 19 della legge 8 aprile 1952, n. 212, al personale degli enti e degli istituti contemplati dagli articoli medesimi.

2. Al personale di cui al precedente comma si applica il disposto di cui all'art. 7 della presente legge.

3. I Comuni e le Province sono autorizzati ad aumentare le imposizioni oltre il limite di legge per far fronte alla spesa derivante dalla presente legge.

Art. 6

1. A favore di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di pensioni e di assegni indicati nel primo comma dell'art. 1 della legge 26 novembre 1953, n. 876, e' concessa una anticipazione, una volta tanto, sui futuri miglioramenti economici, pari alla meta' di una mensilita' del trattamento di quiescenza loro spettante alla data suddetta a titolo di pensione e di caroviveri.

2. Per la concessione dell'anticipazione di cui al precedente comma si osservano i criteri previsti per la corresponsione della tredicesima mensilita' dagli articoli 2, primo comma, 3 e 4 della legge 26 novembre 1953, n. 876.

3. L'anticipazione di cui al presente articolo e' concessa anche ai titolari di pensioni provvisorie accordate in base agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, in sostituzione di pensioni jugoslave. Il pagamento di tali pensioni - limitato al 30 giugno 1953 dall'art. 24 della legge 8 aprile 1952, n. 212 - e' ulteriormente prorogato sino al 30 giugno 1956. Ai titolari di dette pensioni e' estesa, a decorrere dal 1 gennaio 1953, la tredicesima mensilita' di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 876.

4. L'importo della anticipazione di cui al presente articolo va arrotondato per eccesso a lire 100.

Art. 7

1. Le somme corrisposte in base ai precedenti articoli saranno recuperate, in unica soluzione, in sede di prima applicazione del futuro provvedimento di miglioramenti economici.

2. Al personale che frattanto cessera' dal servizio senza diritto a pensione, detta somma sara' invece trattenuta, in unica soluzione, sulle competenze a qualsiasi titolo allo stesso dovute.

Art. 8

1. All'onere di lire 20 miliardi risultante per il bilancio dello Stato dall'attuazione della presente legge sara' fatto fronte con una corrispondente aliquota dell'entrata netta derivante, per l'esercizio finanziario 1954-1955, dal provvedimento concernente l'istituzione di una imposta sulle societa' e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

3. La facolta' di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dalla applicazione delle presente legge.

Art. 9

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA - VANONI - DE PIETRO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO