Soppressione dell'Azienda Carboni italiani (A.Ca.I.) e riorganizzazione delle imprese controllate
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Azienda Carboni italiani (A.Ca.I.) e' soppressa ed il suo patrimonio e' posto in liquidazione.
2. Con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e le finanze, sentita la Regione sarda, sara' nominato un liquidatore della Azienda.
3. Con lo stesso decreto sara' costituito un Comitato di vigilanza sulle operazioni di liquidazione dell'A.Ca.I. Detto Comitato sara' composto di quattro membri, dei quali tre in rappresentanza dei Ministeri predetti e uno della Regione sarda, su designazione della Giunta regionale.
Art. 2
1. La liquidazione avra' luogo con le forme previste per la liquidazione delle Societa' per azioni in quanto applicabili.
2. Il liquidatore avra' i poteri stabiliti dall'art. 2278 del Codice civile.
3. Le funzioni del Collegio sindacale dell'A.Ca.I. sono devolute al Comitato di vigilanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente e pertanto il Collegio sindacale viene sciolto.
Art. 3
1. Il liquidatore, di cui all'art. 1, curera', altresi' l'alienazione delle azioni della Societa' mineraria della Venezia Giulia ed assumera' le liquidazioni della Societa' mineraria carbonifera "Arsa" e della Societa' per lo sviluppo dell'impiego dei carboni italiani (S.I.C.I.).
2. Le risultanze della liquidazione dell'A.Ca.I. saranno devolute, se attive, o imputate, se passive, allo Stato, ed agli altri enti sottoscrittori del capitale dell'A.Ca.I. in proporzione delle rispettive partecipazioni.
3. Le azioni della Societa' mineraria carbonifera sarda, nonche' quelle delle Ferrovie meridionali sarde calcolate al valore d'inventario dell'A.Ca.I. al 30 giugno 1954, saranno attribuite allo Stato ed agli enti sottoscrittori del capitale dell'A.Ca.I. in proporzione delle rispettive partecipazioni.
4. L'esercizio delle Ferrovie meridionali sarde verra' assunto provvisoriamente in gestione governativa dal Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - in attesa dell'adozione di provvedimenti per la definitiva sistemazione delle Ferrovie stesse. In ogni caso al carbone Sulcis sara' praticata la tariffa piu' favorevole.
Art. 4
1. Il capitale di fondazione dell'Istituto delle case popolari dell'A.Ca.I. e' assunto dalla Societa' mineraria carbonifera sarda.
2. Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato ad apportare le variazioni occorrenti allo statuto dell'Istituto anzidetto che, in deroga al disposto dell'art. 22, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, agli effetti dell'art. 23 dello stesso testo unico, sara' riconosciuto come una gestione speciale della, Societa' mineraria carbonifera sarda.
Art. 5
1. Le anticipazioni accordate dallo Stato, in base ai seguenti provvedimenti, all'Azienda Carboni italiani ed alla Societa' mineraria carbonifera sarda debbono considerarsi corrisposte a titolo di sovvenzione:
1) decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417;
2) decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 464;
3) decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 621;
4) decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1582;
2. Allo stesso titolo vanno considerati i finanziamenti dell'Azienda Carboni italiani alla Societa' mineraria carbonifera sarda, in dipendenza delle anticipazioni statali.
3. La Societa' mineraria carbonifera sarda assume in proprio, le obbligazioni finanziarie contratte dall'Azienda Carboni italiani fino all'entrata in vigore della presente legge per la valorizzazione del bacino del Sulcis.
Art. 6
1. Lo Stato e' autorizzato ad assumere una ulteriore partecipazione mediante sottoscrizione di un corrispondente numero di azioni della Societa' mineraria carbonifera sarda per l'importo di lire otto miliardi e 750 milioni da versarsi in quattro annualita': la prima di lire due miliardi entro l'esercizio 1954-55; le altre tre, negli esercizi successivi, per l'ammontare ciascuna di lire due miliardi e 250 milioni.
2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte per l'esercizio 1954-55 con prelevamenti dal fondo di tesoreria denominato "Fondo gestione ufficio centrale carboni FF.
SS." per una corrispondente somma che verra' versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
4. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad anticipare alla Societa' mineraria carbonifera sarda, all'inizio dell'esercizio finanziario 1955-56, sei miliardi di lire, rimborsabili in tre annualita' posticipate uguali e comprensive della sorte e degli interessi, garantite dalle tre annualita' di lire due miliardi e 250 milioni ciascuna, a carico dello Stato e di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 7
1. Il Governo e' autorizzato, d'intesa con la Regione sarda, a predisporre le misure necessarie per l'attuazione di quelle iniziative industriali economicamente idonee a favorire la piu' larga utilizzazione dei prodotti delle miniere del Sulcis.
Art. 8
1. Gli atti da stipulare in applicazione della presente legge, anche se comportanti trasferimenti immobiliari e mobiliari scontano, se soggetti a registrazione, le sole imposte fisse di registro e di trascrizione ipotecaria.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 1954
EINAUDI
SCELBA - VILLABRUNA - DE PIETRO - GAVA - TREMELLONI - VANONI - MATTARELLA - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO