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Proroga della legge 13 giugno 1952, n. 691, che eleva i limiti degli ordini di accreditamento per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le altre spese riguardanti la pubblica assistenza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, si applicano anche per tutta la durata degli esercizi finanziari 1953-54, 1954-55, 1955-56 e 1956-57 per le spese concernenti l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per l'erogazione delle altre spese da effettuarsi a carico del capitolo 540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54 e successivi.

2. Per le spese concernenti l'assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci E.C.A., il limite d'importo delle aperture di credito e' elevato, limitatamente agli esercizi finanziari 1954-55, 1955-56 e 1956-57, come segue:

  1. 1) per le aperture di credito a favore dei
    prefetti di Bari, Firenze, Genova, Milano, Na
    poli, Roma, Torino e Venezia a................ L. 200.000.000 2) per le aperture di credito a favore di
    altri funzionari delegati a................... " 100.000.000

Art. 2

1. In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e sempre che non sia possibile provvedervi con mandato diretto, e' consentito, per gli esercizi finanziari 1953-54, 1954-1955, 1955-56 e 1956-57 il pagamento, a mezzo aperture di credito, delle spese sottoindicate, relative ai corrispondenti stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno entro i limiti d'importo per ciascuna spesa, a fianco indicato:

  1. a) per l'assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi da attuarsi anche mediante l'opera di idonei istituti, enti, associazioni e comitati:

    1. 1) apertura di credito a favore dei pre-
      fetti di Roma, Milano e Napoli................ L. 200.000.000 2) aperture di credito a favore di altri
      funzionari delegati........................... " 100.000.000 b) per la istituzione o mantenimento di
      centri di raccolta e di smistamento profughi -
      Spese per la relativa smobilitazione - Mense e
      buoni pasto per le categorie di cui al decreto
      legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n.
      425
      , ed al decreto legislativo luogotenenziale
      28 settembre 1945, n. 646
      , ed all'art. 1 della
      legge 4 marzo 1952, n. 137.................... " 50.000.000 c) per l'assistenza sanitaria e farmaceuti-
      ca (non rientrante nella competenza di altri
      enti) in favore degli appartenenti alle cate-
      gorie previste dall'art. 1 del decreto legi-
      slativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n.

    425, e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, e dall'art. 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137.. " 15.000.000 d) per rette relative a ricoveri in istitu- ti dei minorenni appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 del decreto legislativo luo- gotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, ed al- l'art. 1 del decreto legislativo luogotenen- ziale 28 settembre 1945, n. 646, ed all'art. 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137.............. " 50.000.000 e) per sussidi in danaro per l'assistenza, esclusa quella nel campo dell'istruzione e nel campo dell'avviamento ed addestramento profes- sionale, alle persone disoccupate e bisognose indicate dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, e dal- l'art. 1 del decreto legislativo luogotenen- ziale 28 settembre 1945, n. 646 e dall'art. 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, escluse le famiglie dei prigionieri di guerra............ L. 50.000.000 f) per l'assistenza in natura da effettuar- si mediante distribuzione di indumenti, effet- ti letterecci, utensili casalinghi, vettova- glie, oggetti vari, agli assistibili bisognosi appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 lu- glio 1945, n. 425, ed all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, ed all'art. 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e spese inerenti ai servizi di approvvigionamento e distribuzione............ " 15.000.000 g) per la maggiorazione sul trattamento as- sistenziale complessivo a favore degli assis- titi di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997........................................... " 100.000.000

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osseivarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 ottobre 1955
GRONCHI
SEGNI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO