Conglobamento totale del trattamento economico del personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 13, relative al conglobamento parziale del trattamento economico del personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni, e la colonizzazione di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, sono sostituite dalle tabelle allegate alla presente legge.
Art. 2
1. L'indennita' di funzione e l'assegno perequativo di cui all'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni, e l'assegno integratore di cui alla legge 2 marzo 1954, n. 19, sono soppressi.
Art. 3
1. Al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 1, 9, 10, 11, 12 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
Art. 4
1. Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego compete al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione il trattamento di liquidazione gia' previsto per i dipendenti a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione dalla legge 6 febbraio 1951, n. 127. A tale fine il personale predetto sara' aggregato alla gestione speciale di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1956, n. 562, - con le modalita' ivi stabilite.
2. Al fondo di previdenza di cui alla citata legge 6 febbraio 1951, n. 127, saranno versati con effetto dall'8 maggio 1948, per gli impiegati di cui al comma precedente, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi indicati nell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1951, n. 127, salvo conguaglio con le somme inscritte nei conti correnti individuali intestati al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, a norma dell'articolo 20 del decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935.
Art. 5
1. Le promozioni alle qualifiche superiori a quelle rivestite sono conferite, a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati che abbiano compiuto nelle attuali qualiliche almeno quattro anni di lodevole servizio.
Art. 6
1. Sono estese al personale a contratto del cessato Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68, 69, 70 e 71 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 7
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1958-59 e per gli esercizi successivi.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1 luglio 1956.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - ZACCAGNINI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA