diritto.io

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la necessita' ed urgenza di disporre ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e la giustizia, per le finanze, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanita' e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;
Decreta:

Art. 1

1. Nei comuni delle province di Agrigento, Palermo e Trapani colpiti dai terremoti del gennaio 1968, indicati nei decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e 15 febbraio 1968, n. 45, con le modifiche apportate in sede di conversione in legge, e in quegli altri comuni delle stesse province che possono venire determinati con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a provvedere:

  1. a) al ripristino di opere di conto dello Stato;

  2. b) al ripristino, a totale carico dello Stato, di edifici pubblici e di uso pubblico, acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade provinciali, comunali, anche se non ancora classificate, nonche' strade vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza che rientrino tra quelli indicati nel decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784 e, per un importo massimo di lire 1.500 milioni, al restauro anche delle opere artistiche occorrenti per il ripristino degli edifici di interesse artistico, storico o monumentale, sentita la sovrintendenza competente per territorio;

  3. c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di opere di cui alle lettere a) e b), comunque finanziate in corso di esecuzione al momento dell'evento calamitoso, e limitatamente alla parte di lavori gia' eseguiti;

  4. d) alla costruzione, a totale carico dello Stato, di alloggi da assegnare alle famiglie rimaste senza tetto, di locali da adibire ad attivita' commercialii ivi comprese le farmacie, artigiane ed alla costruzione delle relative opere di urbanizzazione;

  5. e) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche classificate e non classificate;

  6. f) al trasferimento di abitati;

  7. g) al consolidamento di abitati, anche se non compresi nella tabella D) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445;

  8. h) alla spesa occorrente per studi, progettazioni e rilievi necessari per l'attuazione delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del presente decreto;

  9. i) alla spesa per le necessarie espropriazioni.

2. I comuni indicati ai sensi del presente articolo sono dichiarati, agli effetti dell'art. 7, lettera c), della legge 26 giugno 1965, n. 717, territori caratterizzati da particolare depressione.

Art. 2

1. L'eventuale appartenenza alla categoria sismica dei comuni indicati ai sensi dell'art. 1 sara' stabilita per ciascun comune, a tutti gli effetti della legge 25 novembre 1962, n. 1684, con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nei comuni di cui all'articolo 1 per gli edifici aventi oltre tre piani e' obbligatoria l'intelaiatura in cemento armato o in acciaio.

Art. 3

1. Nei comuni indicati nei decreti di cui all'art. 1 il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla concessione di contributi sulla spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale o commerciale o professionale, relativamente alle opere necessarie ai fini dell'abitabilita' o dell'uso, col limite di L. 6.000.000 per ciascuna unita' immobiliare distrutta o danneggiata per i nuclei familiari comprendenti sino a cinque membri. Tale limite e' elevato a lire 7 milioni quando ricorrano le condizioni previste dalla lettera a) del quinto comma del presente articolo.7

2. Il contributo di cui al comma precedente e' elevato a L. 7.000.000 nei confronti dei proprietari di una sola unita' immobiliare adibita ad uso di abitazione della propria famiglia il cui nucleo familiare sia di numero superiore a cinque membri. Tale limite e' elevato a lire 8 milioni quando ricorrano le condizioni previste dalla lettera a) del quinto comma del presente articolo.7

3. Ai proprietari di unita' immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero da quattro a sette vani utili possono essere concessi contributi per la ricostruzione dell'unita' distrutta o danneggiata entro il limite massimo di L. 8.000.000.7

4. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 12 FEBBRAIO 1973, N. 8, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 APRILE 1973, N. 94.

5. Detti contributi saranno commisurati:

  1. a) al 90 per cento della spesa per i proprietari di una sola unita' immobiliare, utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, i quali, pur risultando iscritti per l'anno 1967 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, non risultino iscritti nei ruoli della imposta complementare, nonche' per gli alloggi di proprieta' della Gestione case per lavoratori e per quelli di proprieta' degli enti di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni;

  2. b) al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1967 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile non superiore a L. 500.000. Se proprietario dell'unita' immobiliare e' un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di L. 500.000 e' riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.
    La stessa misura del 70 per cento sara' concessa per la riparazione degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale;

  3. c) al 50 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1967 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile superiore a L. 500.000. Se proprietario dell'unita' immobiliare e' un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di lire 500.000 e' riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

6. I contributi di cui alle precedenti lettere b) e c) spettano anche ai proprietari di piu' unita' immobiliari e per ciascuna di esse.

7. Peraltro, a favore dei proprietari che si trovino nelle condizioni di reddito di cui alla lettera b), il contributo e' concesso nella misura del 70 per cento per le prime tre unita' immobiliari, e nella misura del 50 per cento per le rimanenti.

8. Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, nonche' ai pensionati, compete in ogni caso il contributo di cui alla precedente lettera a), sempreche', a formare il reddito complessivo netto assoggettato a imposta complementare per l'anno 1967, i redditi diversi da quelli delle categorie C-1 e C-2 abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a L. 300.000.

9. Nel caso di trasferimento totale o parziale di proprieta' per atto fra vivi verificatosi posteriormente al 31 gennaio 1968, il contributo e' determinato tenendo conto delle condizioni di reddito del proprietario al quale spetti il contributo in misura minore.

10. Qualora l'acquirente sia una societa' il contributo e' stabilito nella misura del 20 per cento.

11. Fuori dell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 4, i proprietari hanno diritto al contributo anche se ricostruiscano l'immobile su area diversa da quella precedentemente occupata, purche' nell'ambito dello stesso comune o di altro comune terremotato della Sicilia. Se l'immobile, ripristinabile in sito, e' ubicato all'interno delle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, sono necessari i pareri favorevoli della sovrintendenza ai beni culturali e ambientali competente per territorio, del consiglio regionale di urbanistica e del consiglio comunale.

12. La disposizione di cui al nono comma del presente articolo non si applica ove il trasferimento totale o parziale di proprieta', per atto tra vivi, verificatosi successivamente al 31 gennaio 1968, intercorra tra ascendenti e discendenti, ivi compresi i figli naturali e gli adottivi e sia comprovato, anche mediante dichiarazione giurata, che prima degli eventi sismici il proprietario attuale aveva il pieno godimento dell'abitazione.

Art. 3-bis

1. I contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purche' il competente ufficio del genio civile abbia accertato l'entita' dei danni arrecati dall'evento sismico e purche' i lavori corrispondano alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 4

1. Nei casi in cui la ricostruzione o la riparazione in sito degli immobili danneggiati o distrutti non siano consentite da motivi tecnici o dalle norme di edilizia antisismica di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, o da altra norma in vigore, puo' farsi luogo alla ricostruzione degli immobili stessi su altra area ritenuta tecnicamente idonea, acquisita mediante espropriazione a cura e spese dei competenti organi dello Stato, nell'ambito dei piani o delle prescrizioni urbanistiche e dei programmi di fabbricazione di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale siciliana 18 luglio 1968, n. 20.

2. In tali casi, ai proprietari dei fabbricati da ricostruire viene assegnata gratuitamente in proprieta' l'area necessaria e vengono
estese le agevolazioni previste dall'articolo 3 del presente decreto.

3. Alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
necessarie ed alla realizzazione della rete di distribuzione dell'energia elettrica e della rete di illuminazione pubblica nei centri abitati provvede lo Stato a proprie cure e spese.

4. Nei limiti delle necessita' delle opere di cui al comma precedente, l'ispettorato provvede, altresi', a propria cura e spese, alla eliminazione dei ricoveri provvisori e delle relative opere di civilizzazione nonche' alla eventuale esecuzione delle opere occorrenti per il mantenimento della funzionalita' dei ricoveri residui.

5. Allo spostamento delle strade statali, provinciali e comunali, anche se non ancora classificate, nonche' allo spostamento degli acquedotti, delle linee telefoniche, telegrafiche ed elettriche, necessari per rendere libere le aree occorrenti per l'attuazione del trasferimento degli abitati, per la ricostruzione fuori sito degli abitati e per l'urbanizzazione delle aree relative, nonche' per la realizzazione di tutte le opere di competenza dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 si provvede a spesa dell'Ispettorato medesimo, previa approvazione dei progetti nei quali sono previsti i lavori necessari, sentito il comitato tecnico amministrativo. Le opere sono eseguite dagli Enti proprietari ai quali i lavori sono dati in concessione.

6. Le spese relative alla realizzazione della rete di distribuzione sono rimborsate dall'Ente nazionale energia elettrica.

7. Al proprietario che ricostruisce sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione ed allo sgombero dei materiali, spetta un ulteriore concorso entro il limite del 5 per cento del contributo per la ricostruzione.

Art. 4-bis

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto si applicano anche a favore dei proprietari di unita' immobiliari appartenenti ad abitati da trasferire per ragioni di sicurezza se anche non colpite dal terremoto.

Art. 5

1. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici che sara' emesso entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto saranno stabiliti i criteri per l'assegnazione delle aree ai privati per la ricostruzione in altro sito degli immobili.

2. Ove si constati che i lotti disponibili non sono sufficienti in relazione alle necessita', quali risultano dalle domande presentate dagli aventi diritto, l'assegnazione sara' effettuata per non piu' di un lotto in favore di ciascun proprietario e le ulteriori esigenze saranno soddisfatte man mano che si procedera' all'acquisizione delle nuove aree occorrenti.

Art. 6

1. Le domande di concessione dei contributi per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati debbono essere presentate al sindaco entro il 31 dicembre 1970.5

2. Le domande debbono essere corredate da una dichiarazione degli interessati, convalidata dal sindaco stesso, attestante la proprieta' e la destinazione dell'immobile, e la consistenza del nucleo familiare.

3. Nella dichiarazione gli interessati debbono altresi' chiedere, per l'eventualita' che il fabbricato non possa essere ricostruito in sito, l'assegnazione di un suolo per lotto singolo o per la formazione di un comparto edilizio nell'ambito delle zone che saranno all'uopo destinate.

4. Il sindaco provvede all'istruttoria delle domande e invita gli interessati a presentare la perizia dei lavori, qualora la ricostruzione possa avvenire in sito; in caso contrario, promuove in favore degli interessati l'assegnazione delle aree necessarie, che sara' effettuata in base ai criteri di cui all'articolo 5. Ottenuta l'assegnazione dell'area, gli interessati presentano al sindaco la perizia dei lavori di ricostruzione. Le perizie debbono essere presentate entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'invito o del provvedimento di assegnazione.

5. Le opere previste nelle perizie, se da eseguire in comuni classificati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, devono rispondere alle prescrizioni di edilizia antisismica, contenute nella legge 25 novembre 1962, n. 1684.

6. Le domande e le perizie con la dichiarazione del sindaco sull'accertamento del danno, con la dichiarazione resa dagli interessati ai sensi del secondo comma del presente articolo e con il parere della commissione edilizia comunale, sono trasmesse all'ufficio del genio civile competente per territorio, per l'approvazione delle perizie e la determinazione dell'ammontare del contributo. Lo stesso ufficio comunica al proprietario l'approvazione della perizia e la determinazione dell'ammontare del contributo; sulla base di telecomunicazione, in pendenza della concessione del contributo da parte dell'ispettorato, il proprietario puo' dare inizio all'esecuzione dei lavori.

7. Il sindaco, all'uopo autorizzato con delibera del consiglio comunale, puo' chiedere che la dichiarazione sull'accertamento del danno venga sostituita, per tutti i casi interessanti il proprio comune, da un accertamento eseguito direttamente dall'ufficio del genio civile.

8. Il parere della commissione edilizia comunale deve essere espresso entro 30 giorni dalla data della presentazione del progetto al comune.

9. Alla concessione del contributo provvede l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

10. Ai proprietari di immobili da ricostruire o da riparare, puo' essere accordata dall'ispettorato generale predetto una anticipazione pari al 40 per cento della misura del contributo previsto dalla lettera c) dell'articolo 3.

11. L'erogazione della residua somma e' corrisposta in base a stati di avanzamento fino all'80 per cento del contributo spettante. La concessione dell'anticipazione e' revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro sei mesi dalla data del provvedimento con cui e' accordata l'anticipazione, salvo proroga da concedersi, per non piu' di altri 120 giorni e per giustificati motivi, dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

12. La concessione dei contributi e la corresponsione della residua somma dovuta a seguito dell'anticipazione eventualmente accordata ai sensi del presente articolo, e' subordinata alla presentazione del certificato catastale di attualita' od alla dimostrazione del possesso dell'immobile, utile agli effetti dell'articolo 1158 del codice civile, nonche' del certificato comprovante la posizione fiscale ai fini del precedente articolo 3.

13. Il pagamento del contributo e delle eventuali anticipazioni e' effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo. Il capo dell'ispettorato per le zone terremotate della Sicilia emettera' subanticipazioni a favore dei sindaci i quali provvederanno di volta in volta mediante mandati nominativi.

14. Il sindaco provvede ad informare gli interessati ai fini della riscossione delle somme loro spettanti".

Art. 6-bis

1. Per la ricostruzione della loro abitazione, i proprietari di immobili distrutti o danneggiati nei comuni sottoposti a trasferimento totale o parziale potranno utilizzare progetti esecutivi predisposti dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

2. A tal fine, l'ispettorato generale predetto, dovra' predisporre progetti per vari tipi di fabbricati, in modo da corrispondere alle esigenze di uno o piu' nuclei familiari.

Art. 7

1. Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a piu' persone o e' dato in locazione, la domanda per ottenere il contributo puo' essere presentata da una sola di esse e dal locatario rispettivamente nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.1

2. Il comproprietario o il locatario che hanno che ha presentato la domanda ha facolta' di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari o proprietario, restando l'amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i comproprietari e concedenti e locatori, derivanti dalla concessione del beneficio.

Art. 8

1. Gli interventi di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 1 sono effettuati anche nelle localita' prescelte per il trasferimento parziale o totale degli abitati.

2. La costruzione degli alloggi di cui alla lettera d) dell'art. 1 puo' essere effettuata anche con sistemi di prefabbricazione, purche' venga assicurata l'osservanza delle norme di edilizia antisismica previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684.

3. La progettazione e l'esecuzione dei lavori di costruzione di detti alloggi possono essere affidate dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 agli istituti autonomi per le case popolari di Agrigento, Palermo e Trapani, nonche' ad istituti o enti a carattere nazionale designati per legge ad interventi nelle ricostruzioni edilizie in seguito a pubbliche calamita', ai quali possono essere pure affidate la progettazione e la esecuzione delle altre opere comprese nei programmi di trasferimento compilati in base al disposto dell'articolo 11.

4. Gli istituti predetti, nonche' le cooperative edilizie formate dai proprietari interessati e loro consorzi, sono autorizzati a sostituirsi, nella progettazione, costruzione e riparazione delle abitazioni, ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 3 e 6, nonche' ad anticipare la differenza fra l'ammontare massimo di tali diritti e l'ammontare della spesa effettiva ritenuta ammissibile provvedendo al finanziamento della detta anticipazione, per la parte di spesa eccedente il contributo fino ad un massimo di spesa ammissibile di lire 12 milioni mediante mutui a all'1,50 per cento ammortizzabili in 25 anni da concedersi dagli istituti di credito fondiario. La differenza tra il tasso di interesse praticato dall'istituto di credito e quello indicato sara' corrisposta dallo Stato direttamente agli istituti di credito interessati, in unica soluzione capitalizzata al tasso di interesse legale.7

5. Ai fini di cui al precedente comma viene stipulata apposita convenzione, in forma pubblica amministrativa, tra i proprietari e i detti istituti, i quali hanno diritto ad iscrivere ipoteca a garanzia della spesa anticipata a norma del precedente comma.

6. L'anticipazione prevista dal quarto comma del presente articolo sara' rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni al tasso di interesse dell'1,50 per cento.

7. Fuori dei casi previsti dal presente articolo, la cessione dei contributi di cui all'articolo 3 e' consentita soltanto se effettuata successivamente alla emissione del decreto relativo alla concessione dei contributi suddetti ed ai fini della esecuzione delle opere di ricostruzione.