Proroga delle provvidenze assistenziali a favore dei profughi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 1, comma primo, della legge 27 febbraio 1958, n. 173, le parole: "e' concessa fino al 31 dicembre 1960" sono sostituite con le parole: "e' concessa fino al 31 dicembre 1963".
2. Nell'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge le parole: "dopo il 30 giugno 1959" sono modificate in: "dopo il 30 giugno 1962".
Art. 2
1. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e all'articolo 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, sono prorogate fino al 31 dicembre 1963.
2. L'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, a favore dei profughi, e' concessa fino al 31 dicembre 1963.
Art. 3
1. Ai profughi che si dimetteranno dai Centri di raccolta, che abbiano superato il 65° anno di eta' o che siano del tutto inabili al proficuo lavoro, potra' venire concessa, ove ne facciano richiesta, in luogo delle provvidenze stabilite dall'articolo 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, l'assistenza di cui all'articolo 3 della medesima legge, anche oltre il termine del 31 dicembre 1963, e fino a che sussista lo stato di bisogno.
2. I profughi di cui al precedente comma, che non siano titolari di redditi ne' abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento e si trovino in condizioni di abbandono, potranno venire ricoverati, previa stipulazione da parte del Ministero dell'interno di apposite convenzioni, in idonei istituti verso corresponsione di una retta giornaliera omnicomprensiva di lire 500 pro capite.
Art. 4
1. L'articolo 8 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, e' sostituito dal seguente:
"Nei concorsi per l'istituzione di nuove rivendite, ai sensi dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, hanno titolo di preferenza assoluta i profughi che risultano essere gia' intestatari di rivendite di generi di monopolio nei territori di provenienza.
In caso di decesso del titolare, prima del ripristino della licenza o dell'autorizzazione, il diritto passa agli eredi legittimi, limitatamente, peraltro, al coniuge o ad uno dei figli.
Analoga preferenza spetta nei concorsi per il conferimento di rivendite di 2ª categoria ai sensi dell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
Tutti gli altri profughi sono, nei concorsi suddetti, equiparati ai decorati al valore militare".
Art. 5
1. Per le finalita' previste dal primo comma dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato l'ulteriore somma di lire cinque miliardi, in ragione di lire un miliardo nell'esercizio 1960-61, due miliardi nell'esercizio 1961-62, due miliardi nell'esercizio 1962-63, da destinarsi a fabbricati di carattere popolare per i profughi.
2. Le somme non anticipate in un esercizio andranno in aumento a quelle da anticiparsi negli esercizi successivi.
3. Le somme, cosi' somministrate, affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; corrispondentemente, con decreto del Ministro per il tesoro, le stesse verranno stanziate in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e destinate alla concessione di sovvenzioni straordinarie all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati che curera' la realizzazione del programma edilizio di cui al primo comma. Le anticipazioni suddette, saranno estinte con le modalita' previste dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 4 marzo 1952, n. 137, unitamente ai relativi interessi, in 15 annualita' anticipate al saggio del 5,80 per cento decorrenti dal 1 luglio dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale avranno avuto luogo.
4. Per la progettazione e direzione dei lavori l'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati potra' avvalersi dell'U.N.R.R.A-Casas.
5. Tale programma, con l'indicazione delle localita' in cui gli alloggi dovranno essere costruiti, il relativo numero ed i tipi di costruzioni, sara' sottoposto dall'Opera all'approvazione dei Ministri per l'interno e per i lavori pubblici.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 26 DICEMBRE 1981, N. 763.
Art. 6
1. Gli alloggi costruiti nelle province di Trieste, Gorizia, ed Udine con, lo stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, sono dati in gestione all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati con le modalita' di cui all'articolo 22 della legge 4 marzo 1952, n. 137.
Art. 7
1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge sara' fatto fronte con gli stanziamenti di bilancio iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i servizi dell'assistenza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - SCELBA - TAVIANI TRABUCCHI - ZACCAGNINI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA