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Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti, alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Testo vigente

Art. 11

1. Le deliberazioni del Comitato sono trasmesse in copia al Ministro del tesoro e diventano esecutive trascorsi dodici giorni dalla delibera, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione dal detto Ministero.

Art. 12

1. I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti o vincolati a favore di terzi.

2. La cessione o il vincolo divengono operanti nei confronti dell'assicuratore soltanto se siano comunicati allo stesso.

Titolo II. Finanziamento dei crediti a medio termine relativi all'esportazione di merci e servizi e alla esecuzione di lavori all'estero.

Art. 13

1. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' autorizzato a compiere le seguenti operazioni, in aggiunta a quelle contemplate dalla legge istitutiva e successive modificazioni ed integrazioni, con gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della citata legge:

  1. a) riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni di merci e servizi, dalla esecuzione di lavori all'estero e da studi e progettazioni;

  2. b) concedere anticipazioni agli istituti e alle aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 919, contro costituzione in pegno, ai sensi dell'articolo 23 della legge cambiaria, degli effetti di cui alla precedente lettera a).

2. Relativamente alle operazioni predette non vigono per il Mediocredito le limitazioni di cui al primo e quarto comma, dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni; gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare qualsiasi operazione finanziaria, anche sotto forma di sconto, sugli effetti concernenti le esportazioni suddette, anche se non prevista dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che detti istituti ed aziende di credito possono concedere ad ogni singola impresa, nonche' le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, possono, a norma della legge stessa operare.

Art. 14

1. Le operazioni di cui all'articolo 13 possono essere compiute soltanto in corrispondenza di uguale dilazione di pagamento accordata dagli esportatori nazionali agli importatori esteri e non possono aver durata superiore ai cinque anni, salvo che i crediti non siano assicurati per una durata superiore da una garanzia assunta per conto dello Stato italiano.

2. La durata delle dilazioni di pagamento concesse dagli esportatori nazionali agli importatori esteri si calcola con le stesse modalita' fissate al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge per la durata delle garanzie.

Art. 15

1. I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 13 non potranno eccedere il 75 per cento di ciascun finanziamento effettuato dagli Istituti e dalle aziende, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

2. Essi sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, valevoli il primo giorno della settimana in cui si effettua l'operazione. Alla scadenza degli effetti o anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito e' calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di risconto o anticipazione.

3. Si applicano a favore del Mediocredito, per le operazioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed a favore degli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 10 della legge stessa, le disposizioni di cui al terzo comma del citato articolo 18.

Art. 17

1. Nelle more dell'incasso dei mezzi finanziari indicati nell'articolo precedente e nei limiti delle somme ancora da riscuotere, il Mediocredito puo' contrarre operazioni di finanziamento con le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1930 n 375, e successive modificazioni, con I loro istituti centrali di categoria, con enti assicurativi e previdenziali e con istituzioni finanziarie estere. All'uopo, esso puo' cedere gli effetti ricevuti dal risconto, mantenendoli della sua girata, ovvero puo' costituirli in pegno.

2. Rimangono ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 3 dicembre 1957, n. 1136 e, nei riguardi delle aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 18

1. Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma dell'articolo 13 dal Mediocredito e il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni di finanziamento previste dall'articolo 17, il Tesoro dello Stato corrispondera' al Mediocredito, con decorrenza dal 1 luglio 1962, un contributo pari all'1,50 per cento delle operazioni di cui all'articolo 13, calcolato annualmente sull'importo residuale di esse nella media dei dodici mesi precedenti secondo i dati comunicati dal Mediocredito.

Art. 19

1. Il Ministero del tesoro e' autorizzato a rimborsare all'Ufficio italiano dei cambi l'importo di 85 miliardi di lire del credito per capitali e interessi dell'Ufficio medesimo quale controvalore delle lire sterline mutuate ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258, mediante consegna di Buoni del tesoro novennali con scadenza 1962, di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2350, da emettere oltre il limite di cui all'articolo 6 di detta legge.

Titolo III. Assicurazione e finanziamento dei crediti a lungo termine relativi all'esportazione di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

Art. 20

1. Le imprese italiane possono essere autorizzate dal Ministero del commercio con l'estero, e nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente articolo di concerto con il Ministero del tesoro, a ricevere in pagamento di esportazioni di merci e servizi, nonche' di lavori eseguiti all'estero:

  1. a) titoli obbligazionari in lire italiane o in valuta estera emessi dallo Stato importatore o da enti o imprese pubblici del Paese importatore oppure da privati del Paese stesso purche' coperti, da garanzia statale o di altro ente pubblico autorizzato a garantirne il pagamento o da altra idonea garanzia; i titoli stessi possono essere ceduti ad istituti od aziende di credito di cui all'articolo 10 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che si impegnino ad assumerli a fermo o a concedere finanziamenti sugli stessi; possono altresi' essere ceduti a terzi, previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero e, quando la cessione sia fatta alle aziende di credito ordinarie, secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia;

  2. b) titoli in lire italiane od in valuta estera emessi dagli istituti od aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, rappresentativi della proprieta' di speciali gruppi di valori o titoli pubblici o privati emessi dallo Stato importatore o da enti od imprese pubblici o privati del Paese importatore con garanzie analoghe a quelle disposte alla lettera a) in relazione alle esportazioni di merci e servizi e alla esecuzione di lavori all'estero sopraindicate, od ai finanziamenti di cui alla successiva lettera c);

  3. c) titoli obbligazionari in lire italiane o in valuta estera di speciali serie, emessi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2410 del Codice civile, dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a fronte di finanziamenti dagli stessi concessi allo Stato importatore o ad enti od imprese pubblici o privati del Paese stesso, con garanzie analoghe a quelle disposte alla lettera a), all'esclusivo scopo di permettere l'acquisto presso ditte italiane, da parte di detti enti od imprese o di aziende - dello stesso Paese, delle menzionate forniture di beni, servizi e lavori.

2. La durata dei titoli di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non potra' superare i dieci anni: tale limite potra' tuttavia essere superato qualora il Ministero del commercio con l'estero, di concerto con il Ministero del tesoro, sentito il Ministero degli affari esteri, riconosca espressamente che l'operazione autorizzata riveste, direttamente o indirettamente, particolare interesse.

3. Vigono anche per le operazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 13.

Art. 21

1. Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per gli affari esteri, gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 919, possono essere autorizzati ad operare, da soli od in consorzio tra loro o con enti o banche esteri, nelle forme previste dalle lettere a), b) e c) del precedente articolo 20, anche per la concessione a Stati o banche centrali esteri di crediti finanziari destinati al risanamento economico di detti Stati o di loro aree depresse.

2. I titoli o valori come sopra emessi od acquistati godono piena equiparazione, agli effetti della presente legge, con quelli di cui al precedente articolo 20.

Art. 23

1. L'istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato, con le modalita' ed alle condizioni stabilite dal Titolo I della presente legge, in assicurazione o riassicurazione da imprese autorizzate all'assicurazione dei crediti alla esportazione a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, la garanzia dei rischi contemplati nell'articolo 3, relativamente:

  1. 1) ai titoli di cui alla lettera a) dell'articolo 20 della presente legge, nei confronti dei loro portatori;

  2. 2) ai valori o titoli esteri di cui alla lettera b) dell'articolo 20 della presente legge, nei confronti degli istituti o aziende di credito emittenti i corrispondenti titoli rappresentativi;

  3. 3) ai finanziamenti di cui alla lettera c) del ricordato articolo 20, nei confronti degli istituti o aziende di credito che abbiano effettuato il finanziamento nonche' agli equivalenti titoli, valori e finanziamenti contemplati nell'articolo 21.

2. Per le garanzie di cui al presente articolo non vige il limite di cui ai terzo comma del precedente articolo 1.

3. Per le garanzie di cui al precedente punto 3) e per quelle relative ai finanziamenti contemplati nell'articolo 21, la quota di garanzia prevista al primo comma dell'articolo 5 puo' essere elevata sino al 100 per cento del valore dei crediti concessi.

4. Ai fini della concessione della garanzia di cui al numero 6) dell'articolo 3, il Mancato pagamento va riferito allo Stato o all'ente pubblico estero emittente del titoli o valori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 20 o debitore dei finanziamenti di cui alla lettera c) del medesimo articolo 20, ovvero all'ente o all'impresa privati del Paese estero, emittente dei titoli o valori o debitore dei finanziamenti purche', in quest'ultimo caso, il pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero autorizzato a garantire.

Art. 24

1. Il Mediocredito e' autorizzato, oltre a quanto previsto nell'articolo 13, ad assumere da solo o in consorzio, dagli istituti ed aziende di credito avanti previsti, i titoli di cui agli articoli 20 e 21 della, presente legge ed ai concedere ai ripetuti istituti ed aziende di credito anticipazioni e riporti sui titoli stessi.

2. Nel caso di titoli obbligazionari previsti dalla lettera c) del precedente articolo 20, il Mediocredito, per effetto delle operazioni di cui al comma precedente e per la quota afferente a dette operazioni, ha speciale prelazione sui rimborsi dei finanziamenti esteri a fronte dei quali sono state emesse le obbligazioni.

3. Nel caso di concessione da parte del Mediocredito di anticipazioni o riporti su titoli espressi in valuta, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo 15.

Titolo IV. Istituzione presso il Mediocredito di un Fondo autonomo

Art. 25

1. E' istituito presso il Mediocredito un Fondo autonomo per operazioni di finanziamento connesse con il pagamento degli indennizzi derivanti dall'applicazione delle disposizioni dei titoli I e III della presente legge.

2. La dotazione del Fondo e' costituita dal conferimento di lire 35 miliardi effettuato dallo Stato in ragione di lire 4.400 milioni per l'esercizio 1960-61, di lire 5.600 milioni per l'esercizio 1961-62 e per gli esercizi dal 1962-63 al 1966-67 a seconda delle disponibilita' del bilancio.

Art. 26

1. A valere sullo disponibilita' del Fondo, su richiesta del Ministero del tesoro, possono essere fatte anticipazioni allia gestione assicurativa statale di cui all'articolo 1 della presente legge per effettuare il pagamento di indennizzi per crediti assicurati ai termini dei titoli I e III della stesa legge e da recuperare ai sensi dell'articolo 7.

Art. 27

1. Per le operazioni di cui ai precedenti articoli 25 e 26 il Fondo si avvale, oltre che della dotazione di lire 35 miliardi:

  1. a) delle somme rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi del precedente articolo 26;

  2. b) delle eccedenze attive provenienti dalla gestione assicurativa di cui ai titoli I e III della presente legge e da accertarsi annualmente dal Comitato previsto dall'articolo 9 della legge stessa;

  3. c) delle anticipazioni che il Mediocredito e' autorizzato ad effettuare al Fondo in base alla presente legge;

  4. d) del ricavato dei prestiti obbligazionari che il Mediocredito e' autorizzato ad emettere a norma del successivo articolo 28.

Art. 28

1. Quando occorra, integrare le disponibilita' finanziarie del Fondo, e siano ritenute insufficienti quelle di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 27, il Mediocredito puo' essere autorizzato con provvedimento del Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ad emettere obbligazioni, ai sensi della lettera d) dello stesso articolo 27.

2. Gli oneri per l'emissione dei prestiti obbligazionari previsti dalla presente legge ed i relativi ammortamenti saranno a carico del Fondo.

Art. 29

1. Le obbligazioni di cui al precedente articolo 28 sono parificate alle cartelle di (credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e sono soggette al pagamento delle imposte dirette nonche' al bollo di lire 10 per ogni titolo, con esenzione da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo a favore dell'Erario) e degli Enti locali.

Art. 30

1. Alla gestione del Fondo autonomo di cui all'articolo 25 sovraintende lo stesso Comitato di cui al precedente articolo 9, la cui composizione e' ridotta come appresso.

2. con la partecipazione di un rappresentante del Mediocredito:

  1. 1) il presidente o il vice presidente del Comitato;

  2. 2) un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato:

  3. 3) un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;

  4. 4) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale valute;

  5. 5) un rappresentante della Corte dei conti:

  6. 6) un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

  7. 7) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 31

1. Gli utili delle operazioni previste dal presente titolo sono attribuiti al Fondo e le eventuali perdite faranno carico al Fondo stesso. Le risultanze finali saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.

2. Qualora, al termine di ciascun esercizio, l'ammontare delle garanzie assunte nell'esercizio stesso risulti inferiore al limite fissato in applicazione dal precedente comma, la differenza sara' portata in aumento del limite fissato per l'esercizio successivo.

3. Detta differenza potra' essere utilizzata solamente nell'esercizio in cui e' stata riportata e le garanzie assunte fino alla concorrenza del suo ammontare non saranno computate ai fini del calcolo indicato nel precedente comma.

4. L'ammontare delle garanzie, che si estinguono nello stesso esercizio in cui sono state assunte, non viene computato ai fini del calcolo indicato nel secondo comma del presente articolo.1