Adeguamento delle pensioni di guerra dirette
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 NOVEMBRE 1961, N. 1240
Art. 2
1. Le tabelle C e D, annesse, alla legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sostituite, rispettivamente, dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge, firmate dal Ministro per il tesoro.
2. Sono soppressi i seguenti assegni accessori alle predette tabelle C e D:
a) l'assegno speciale temporaneo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1946, n. 576, e successive modificazioni;
b) l'indennita' di contingenza istituita con decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, e successive modificazioni;
c) l'assegno supplementare di cui all'art. 29 dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.
Art. 3
Art. 4
1. Gli assegni di superinvalidita' di cui alla tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono complessivamente stabiliti nelle seguenti misure che assorbono le aggiunte annue di cui all'art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257, della legge 10 agosto 1950,
n. 648, e della legge 16 aprile 1954, n. 147:
2. Lettera A............................. annue L. 648.000
" A-bis ............................ " " 552.000
" B ................................ " " 451.400
" C ................................ " " 220.900
Lettera D............................. annue L. 216.000
" E ................................ " " 200.600
" F ................................ " " 180.100
" G ................................ " " 167.400
Art. 5
1. L'art. 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e l'articolo 5 della legge 11 aprile 1953, n. 263, sono cosi' modificati:
"Ai mutilati ed invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' accordata una indennita' per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.
L'indennita' e' concessa nella seguente misura, mensile:
Lettera A ............ L. 40.000
" A-bis ........ " 35.000
" B ............ " 31.000
" C ............ " 22.000
" D ............ " 20.000
" E ............ " 15.000
" F ............ " 15.000
" G ............ " 12.000
L'indennita' e' ridotta come segue per gli invalidi residenti in Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti
Lettera A ............ L. 37.000
" A-bis ........ " 32.000
" B ............ " 28.000
" C ............ " 19.000
" D ............ " 17.000
" E ............ " 12.000
" F ............ " 12.000
" G ............ " 9.000
Ai pensionati affetti da una delle invalidita' specificate alle lettere A, A-bis, B, punti 1, 2, comma 2°, 3, C, D, E, punti 1, 2 della tabella stessa, e' data facolta' della scelta fra l'accompagnatore militare e l'indennita' di accompagnamento.
In caso di scelta dell'accompagnatore militare, l'indennita' e' ridotta della misura prevista dalla lettera G indicata nel presente articolo.
L'indennita' e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in ospedali od in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in Istituti rieducativi ed assistenziali, l'indennita' e' corrisposta nella misura di quattro quinti all'Istituto di ricovero e per il rimanente quinto all'invalido.
L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovra' dare comunicazione dei suddetti ricoveri all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.
L'indennita' e' concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda".
Art. 6
1. Lo stato di bisogno richiesto per le vedove e per i genitori dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per conseguire l'assegno di previdenza, e' ragguagliato ad un reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, inferiore a lire 300.000 annue.1
Art. 7
1. La misura del reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, indicata in lire 240.000 annue negli articoli 62 e 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' elevata a lire 300.000 annue.
Art. 8
1. L'aumento annuo per i figli, previsto dall'art. 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a favore degli invalidi titolari di prima categoria, e' elevato da lire 3000 a lire 36.000 annue.
Art. 9
1. La norma di cui al settimo comma dell'art. 72 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sostituito dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1465, nella parte concernente la revoca del diritto al trattamento pensionistico di guerra agli ex militari delle forze armate del cessato impero austro-ungarico, nei casi di trasferimento della residenza o della dimora fuori dello Stato, senza preventiva autorizzazione, e' abrogata.
Art. 10
1. L'art. 4 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, e' sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli, e' parificato al servizio reso nelle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana il servizio prestato nelle formazioni militari organizzate dalle forze armate tedesche nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara".
Art. 11
1. Il secondo comma dell'art. 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, gia' modificato per quanto riguarda la misura della indennita' speciale annua con l'art. 1 della legge 30 ottobre 1955, n. 1063, e' sostituito dal seguente:
"A favore degli invalidi di prima categoria che non svolgono comunque una attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, e' concessa una indennita' speciale annua pari ad una mensilita' del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. Tale indennita' e' liquidata con le norme stabilite dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 37, ed e' corrisposta, in unica soluzione, nel mese di dicembre di ogni anno".