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Norme transitorie sugli assegni familiari in favore di alcune categorie di lavoratori prima dell'applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Con effetto dal 1 maggio 1961 e fino alla data di applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, gli assegni familiari e i relativi contributi per i settori dell'industria, del commercio e professioni e arti della Cassa unica per gli assegni familiari sono determinati nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

2. Industria:

  1. 1) assegni: lire 1.140 settimanali per ciascun figlio; lire 828 settimanali per il coniuge; lire 330 settimanali per ciascun ascendente;

  2. 2) contributo: 35,10 per cento sulla retribuzione lorda entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge 8 gennaio 1959, n. 14.

3. Commercio e professioni e arti:

  1. 1) assegni: lire 4.940 mensili per ciascun figlio; lire 3.588 mensili per il coniuge; lire 1.430 mensili per ciascun ascendente;

  2. 2) contributo: 26,40 per cento sulla retribuzione lorda calcolata entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge 8 gennaio 1959, n. 14.

Art. 2

1. Con effetto dal 1 settembre 1960 e fino alla data di applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, gli assegni familiari per il settore dell'assicurazione della cassa unica per gli assegni familiari sono determinati nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

  1. 1) lire 5.720 mensili per ciascun figlio;

  2. 2) lire 4.680 mensili per il coniuge;

  3. 3) lire 2.080 mensili per ciascun ascendente.

2. Con effetto dal 1 maggio 1961 e fino alla data di applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, i contributi per gli assegni familiari dello stesso settore, comprensivi del contributo di caropane stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni, sono determinati nella misura del 28,20 per cento sulla retribuzione lorda calcolata entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge 7 dicembre 1960, n. 1542.

Art. 3

1. Con effetto dal 10 luglio 1959 e fino alla data di applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, gli assegni familiari ed i relativi contributi per il settore dei servizi tributari appaltati della Cassa unica per gli assegni familiari sono determinati nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

  1. 1) assegni: lire 5.160 mensili per ciascun figlio; lire 3.808 mensili per il coniuge; lire 2.430 mensili per ciascun ascendente;

  2. 2) contributo: 45 per cento sulla retribuzione lorda calcolata entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge 4 agosto 1955, n. 728.

Art. 4

1. Con effetto dal 1 maggio 1961 e fino alla data di applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, gli assegni familiari ed i relativi contributi per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali sono determinati nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

  1. 1) assegni: lire 5.720 mensili per ciascun figlio; lire 4.082 mensili per il coniuge; lire 1.768 mensili per ciascun ascendente;

  2. 2) contributo: 32 per cento sulla retribuzione lorda calcolata entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge 8 gennaio 1959, n. 14.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO - GONELLA TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA