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Istituzione del ruolo dei collocatori

Testo vigente

Art. 3

1. Promozione a collocatore di 1ª classe

2. La promozione a collocatore di la classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i collocatori di 2ª classe che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 4 Promozione a primo collocatore

1. La promozione a primo collocatore si consegue mediante:

  1. 1) concorso per esami, nel limite di un terzo dei posti disponibili, ai quale sono ammessi a partecipare i collocatori di 1ª classe ed i collocatori di 2ª classe dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori. La' frazione di posto superiore alla meta' si computa come posto intero; ove in base a tale ripartizione non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi del successivo n. 2);

  2. 2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare i collocatori di 1ª classe ed i collocatori di 2ª classe dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto complessivamente tredici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori.

2. Per la promozione di cui al presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dall'articolo 187 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5 Promozione a collocatore capo

1. La promozione alla, qualifica di collocatore capo si consegue, per i posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi collocatori che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica

Art. 8 Rinvio

1. Per quanto non e' esplicitamente previsto nella presente legge al personale del ruolo dei collocatori si applicano le disposizioni concernenti gli impiegati civili di ruolo dello Stato.

NORME TRANSITORIE E' FINALI

Art. 9 Inquadramento collocatori comunali

1. I collocatori comunali inquadrati nelle qualifiche a contratto ai sensi delle leggi 16 maggio 1956, n. 562, 11 dicembre 1957, n. 1205, e 12 dicembre 1958, n. 1110, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei requisiti di cui ai punti 1°, 3° e 4° dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del titolo di studio di cui all'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, possono, a domanda, essere inquadrati nel ruolo dei collocatori previsto dall'articolo 1 della presente legge, e precisamente:

  1. a) i collocatori di 1ª classe nella qualifica con coefficiente 229;

  2. b) i collocatori di 2ª classe nella qualifica con coefficiente 202;

  3. c) i collocatori di 3ª classe nella qualifica con coefficiente 180.

2. L'inquadramento e' disposto previo giudizio favorevole della Commissione di cui al successivo articolo 13 sulla base della qualifica rivestita, delle funzioni esercitate, dei precedenti di servizio e secondo le modalita' che verranno stabilite dalla Commissione stessa.

3. Le domande d'inquadramento di cui al presente articolo debbono pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite gli Uffici del lavoro e della massima occupazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10 Decorrenza inquadramento e valutazione servizio precedente

1. L'inquadramento del personale di cui al precedente articolo 9 ed al successivo articolo 11 e' disposto, mediante decreto ministeriale, a decorrere, a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per il personale inquadrato a norma del precedente articolo 9 il servizio prestato nella qualifica di provenienza e' valutato per intero ai fini della progressione di carriera.

3. Ai fini della anzianita' richiesta per la promozione a primo collocatore e' valutato per intero il servizio prestato a contratto e, per meta', il servizio prestato in qualita' di incaricato temporaneo di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, di coadiutore di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586, e di corrispondente di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

4. Agli effetti del trattamento di quiescenza puo' essere riscattato, a domanda, il periodo di servizio prestato a contratto nelle qualifiche di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 562, e nelle posizioni di incaricato temporaneo di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, di coadiutore di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586, e di corrispondente di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 562. Si applicano a tal fine le disposizioni che disciplinano i riscatti dei servizi non di ruolo resi allo Stato.

Art. 11 Inquadramento dei corrispondenti

1. Nella prima applicazione della presente legge la qualifica di collocatore di 2ª classe puo' essere altresi' conferita, nel limite della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla presente legge, mediante concorso per esami riservato ai corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nelle seguenti condizioni:

  1. a) non abbiano superato il 50° anno di eta';

  2. b) siano in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562;

  3. c) siano in possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 3) e 4) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Il concorso di cui al primo comma del presente articolo comprende una prova scritta ed una prova orale, vertenti sulla organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sui servizi d'istituto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

3. Il conseguimento della qualifica di collocatore di 2ª classe e' subordinato al favorevole esito del periodo di prova previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. I corrispondenti non inquadrati ai sensi del precedente articolo sono mantenuti nell'incarico ai termini delle norme previste dalla legge 16 maggio 1956, n. 562, altresi' con le modalita' ed alle condizioni previste dagli articoli 16 e seguenti della legge predetta e successive modificazioni, sono immessi, a domanda, nella qualifica a contratto di collocatore di 3ª classe.

5. Per l'inquadramento dei corrispondenti nel ruolo del collocatori si applica la norma di cui all'ultimo comma del precedente articolo 9.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa la facolta' del Ministro: per il lavoro e la previdenza sociale di conferire l'incarico di corrispondente previsto dall'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

7. All'onere di spesa relativo ai corrispondenti di cui al quarto comma del presente articolo, si provvedera' ai sensi del successivo articolo 16.

Art. 12 Assolvimento degli obblighi militari

1. Le norme del precedente articolo sono estese a coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino a quando sara' diventato efficace il decreto ministeriale d'inquadramento, siano cessati o cessino dall'incarico di corrispondenti, per l'assolvimento di obblighi militari, purche' ne facciano richiesta nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di quindici giorni dalla data della chiamata alle armi.

Art. 13 Commissione di inquadramento

1. La Commissione per l'inquadramento nel ruolo dei collocatori, presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, e' composta:

  1. 1) da un consigliere di Stato, vice presidente;

  2. 2) dal direttore generale degli affari generali e del personale;

  3. 3) da un magistrato della Corte dei conti di qualifica non inferiore a referendario;

  4. 4) da un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

  5. 5) dal funzionario preposto alla divisione del personale degli Uffici di collocamento;

  6. 6) da un funzionario della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di qualifica non inferiore a direttore capo;

  7. 7) da un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione centrale o dell'Ispettorato del lavoro di qualifica non inferiore rispettivamente a direttore di divisione o ad ispettore capo.

2. Ai lavori della Commissione intervengono, con voto consultivo, tre collocatori comunali di qualifica non inferiore a collocatore di 1ª classe.

3. Esercitano le funzioni di segretari della Commissione tre funzionari delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe ed equiparata.

4. Per la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria la presenza di almeno la meta' piu' uno del componenti.

5. I lavori dalla Commissione dovranno essere ultimati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14 Personale a contratto quinquennale

1. Il rapporto d'impiego contrattuale dei collocatori the non sono inquadrati nel ruolo dei collocatori nonche' dei corrispondenti immessi nella qualifica a contratto di collocatore di terza classe ai sensi del precedente articolo 11 resta disciplinato dalla legge 16 maggio 1956, n. 562, ed al relativo onere di spesa si provvedera' ai sensi del successivo articolo 16.

2. Le attribuzioni della Commissione di cui all'articolo 7 della legge 16 maggio 1956, n. 562, sono assunte dai corrispondenti organi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

3. In corrispondenza delle unita' mantenute in servizio a norma del primo comma del presente articolo, e fino alla loro cessazione dal servizio, devono essere mantenuti vacanti altrettanti posti nella dotazione organica delle qualifiche di collocatore di 1ª e 2ª classe del ruolo dei collocatori.

Art. 15 Trattamento di previdenza

1. La gestione speciale collocatori comunali del Fondo di previdenza per il personale degli Uffici del lavoro prevista dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e' mantenuta ad esaurimento.

2. Per il personale inquadrato nel ruolo dei collocatori comunali, ai sensi del precedente articolo 9, che ottenga il riscatto, ai fini della pensione, del servizio reso a contratto, su conforme domanda presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 10, il Fondo di previdenza deve restituire allo Stato ed agli interessati i contributi rispettivamente versati durante il servizio reso a contratto.

3. Tali contributi devono altresi' essere restituiti dal Fondo al rimanente personale che non abbia chiesto o non ottenga il riscatto, subordinatamente alla presentazione di domanda certificante la rinunzia alla richiesta del riscatto o al mancato conseguimento di esso.

4. Le somme computate a titolo di interessi per effetto degli investimenti o comunque acquisite quali sopravvenienze della gestione speciale collocatori comunali, unitamente a quelle derivanti dall'aliquota del 4,50 per cento accantonate sui prestiti concessi al personale, salvo la quota destinata alle spese di amministrazione, vengono destinate, nei limiti delle disponibilita', in conformita' della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, al riscatto del servizio prestato nella posizione di contrattisti di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 562, ai fini della buonuscita, secondo le modalita' che saranno concordate, con apposita convenzione, fra l'amministrazione del Fondo e l'ENPAS entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

5. Ultimata la devoluzione all'ENPAS di cui al comma precedente, le eventuali eccedenze restano di pertinenza della categoria interessata e saranno utilizzate secondo le modalita' da concordarsi tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la categoria stessa.

6. Le somme di cui trattasi, quali redditi del fondo mutuante nell'attivita' di assistenza creditizia, continuano ad essere esenti da ogni imposta conformemente all'articolo 10 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, e al disposto del secondo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

Art. 17

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e da tale data restano abrogate tutte le disposizioni con essa comunque contrastanti.

2. TABELLA DEL RUOLO DEI COLLOCATORI
Collocatori superiori......... coefficiente 325 N. 800
Collocatori capi.............. coefficiente 271 N. 1.200
Primi collocatori............. coefficiente 229 N. 2.000
Collocatori di 1ª classe...... coefficiente 262|
> N. 5.000 Collocatori di 2ª classe...... coefficiente 180|
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Totale.... N. 9.000

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA