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Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962, di un contributo ordinario di 1.750 milioni annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 e' assegnato all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo di lire 1.750.000.000 annui, per il conseguimento degli scopi indicati dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826.

2. L'impiego di detta somma ha luogo in base alla ripartizione proposta dall'Ente nel proprio bilancio, preventivamente approvato dal Ministero dell'interno, a condizione che ai sordomuti adulti inabili al lavoro appartenenti al nucleo familiare povero, sia erogato un sussidio mensile di non meno di lire 5.000.

Art. 3

1. Alla spesa di lire 1.750.000.000 di cui all'articolo 1 della presente legge verra' fatto fronte per l'esercizio 1961-62, per lire 750 milioni con le economie derivanti dalla abrogazione, della legge 17 aprile 1957, n. 247, ed al maggior onere di lire 1.000.000.000 si provvede con le nuove entrate di cui alla legge: "Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1948, n. 8".

Art. 4

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbraio 1962
GRONCHI
FANFANI - SCELBA - TAVIANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO