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Concessione di un assegno mensile agli impiegati dei Ministeri dei lavori pubblici (inclusa l'A.N.A.S.), della marina mercantile, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati di ruolo e non di ruolo, appartenenti alle carriere e categorie direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie dei Ministeri dei lavori pubblici inclusa l'A.N.A.S.), della marina mercantile, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo e' attribuito un assegno mensile non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.

2. Per gli impiegati dell'A.N.A.S. il premio di interessamento previsto dall'articolo 55 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, non potra' essere corrisposto in misura superiore al 50 per cento dell'assegno mensile di cui sopra.

Art. 2

1. L'assegno personale di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, e' soppresso nei confronti di coloro cui e' applicabile l'articolo 1 della presente legge.

2. Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di questo ultimo assegno per progressioni di carriera.

Art. 3

1. La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

2. Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste da terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo e' mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza, di tali posizioni di stato e' corrisposto per la sola eccedenza.

Art. 4

1. L'assegno mensile previsto dalla presente legge e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importa riduzione dello stipendio, ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

Art. 5

1. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge di lire 1.750.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 3.500.000.000 per l'esercizio 1962-1963, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote della imposta di ricchezza mobile - categorie A e B.

2. Al maggior onere occorrente per il personale della A.N.A.S. si fara' fronte con variazioni agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO - PRETI - MACRELLI - FOLCHI - TREMELLONI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO