Integrazioni e modifiche alla legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La tabella III del ruolo organico del personale della carriera esecutiva del Ministero dei trasporti in concessione - allegata alla legge 1 febbraio 1960, n. 26, e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
Art. 2
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti o denominati, prestino servizio presso gli uffici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione almeno dal 1 dicembre 1962 e siano in possesso di tutti i requisiti previsti, ad eccezione del limite di eta', sono collocati, a domanda, presso il predetto Ispettorato generale, con la qualifica di diurnista, nelle categorie III e IV del personale non di ruolo previsto alla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per il collocamento nella III categoria si prescinde dal titolo di studio nei riguardi di coloro che alla data predetta risultino adibiti con carattere permanente ed esclusivo a mansioni proprie del personale della carriera esecutiva.
3. Al personale predetto e' attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento.
4. Le domande di cui al primo comma del presente articolo dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata, in vigore della presente legge.
Art. 3
1. E' fatto divieto di effettuare assunzioni di personale con qualsivoglia forma e con qualsiasi tipo di retribuzione.
Art. 4
1. Nella prima attuazione della presente legge, i posti che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, risultino disponibili nelle qualifiche iniziali del ruolo del personale della carriera, esecutiva, di cui alla allegata tabella possono essere conferiti mediante concorso per esami, riservato al personale indicato al precedente articolo 2 che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione del limite di eta', e che abbia prestato servizio presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione almeno 180 giorni nel triennio precedente.
2. Al concorso suddetto e' anche ammesso il personale di ruolo e non di ruolo che si trovi gia' in servizio presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al personale di cui al precedente articolo 2 e' estesa, per quanto concerne i pubblici concorsi di ammissione alla carriera esecutiva ed alla carriera ausiliaria, la disposizione contenuta nel quarto comma dell'articolo 8 della legge 1 febbraio 1960, n. 26.
Art. 5
1. Le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono estese, a domanda, ai soli fini giuridici con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90, al personale dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che, alla data predetta, rivestiva la qualifica di operaio di ruolo, non di ruolo o giornaliero ed era adibito con carattere permanente ed esclusivo a mansioni di natura non salariale.
2. La domanda di cui al precedente comma deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, l'equiparazione fra le qualifiche contemplate nel ruolo organico della carriera esecutiva, di cui alla allegata tabella, e quelle previste dall'articolo 180 del citato decreto e' effettuata, ove occorra, in base ai rispettivi coefficienti di stipendio.
2. Le mansioni corrispondenti alle diverse qualifiche, contemplate per ogni singolo coefficiente di stipendio, sono attribuite e revocate con decreto del Ministro per i trasporti.
Art. 7
1. Gli impiegati della carriera esecutiva di cui alla tabella allegata alla, presente legge, che rivestono la qualifica di dattilografo di prima classe, di dattilografo di seconda, classe e di dattilografo aggiunto, svolgono esclusivamente mansioni di dattilografia e di stenografia.
2. Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo predetto, gli aspiranti alla qualifica di dattilografo aggiunto, oltre le prove scritte ed orali di cui all'articolo 182 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono superare una prova pratica di dattilografia, nonche' una prova pratica di stenografia o su mezzi meccanici, secondo quanto stabilito nel bando di concorso.
3. I dattilografi di prima e di seconda, classe partecipano insieme agli archivisti e agli applicati agli esami e agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.
Art. 8
1. Gli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, appartengono al ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione beneficeranno, per una sola volta e fino alla data del 31 dicembre 1966 per l'avanzamento alla qualifica, superiore, di una riduzione pari alla meta' - e' comunque per un massimo di 30 mesi - dei periodi di anzianita' richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.
2. Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianita' richiesti per le promozioni non siano superiori a un biennio.
Art. 9
1. Coloro che appartengono ai ruoli organici di altre Amministrazioni dello Stato e che alla data del 1 dicembre 1962 si trovino assegnati a prestare servizio presso uffici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione possono essere trasferiti a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere del competente Consiglio di amministrazione, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a decorrere dalla data anzidetta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianita' nella qualifica gia' ricoperta, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianita' di qualifica e di carriera possedute.
2. Gli impiegati che appartengono ai ruoli aggiunti di altre Amministrazioni e che si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente, potranno ottenere analogo trasferimento nei corrispondenti ruoli aggiunti dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione purche' ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I trasferimenti di cui ai commi precedenti sono disposti con decreto dei Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro dell'Amministrazione di provenienza.
Art. 10
1. Alla copertura della maggiore spesa occorrente per l'attuazione della presente legge sara' provveduto con il maggior gettito derivante alla tassa di bollo sui documenti di trasporto per effetto degli aumenti tariffari delle ferrovie dello Stato in vigore dal 1 gennaio 1963.
2. TABELLA
3. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - MATTARELLA - TREMELLONI
Visto il guardasigilli: BOSCO