Autorizzazione alla spesa di lire 2 miliardi per la concessione di contributi sugli interessi per la effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A partire dall'esercizio finanziario 1963-64 e fino a tutto l'esercizio, finanziario 1977-78 e' autorizzata la spesa annua di lire italiane 2 miliardi per la concessione tramite l'istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito centrale - agli Istituti ed alle Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, di contributi sugli interessi per la effettuazione di operazioni di credito finanziario, ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.
2. Le modalita' e le condizioni per l'erogazione da parte del Mediocredito centrale dei contributi di cui al precedente comma saranno fissate nel decreto previsto dall'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.
Art. 2
1. All'onere di lire italiane 2 miliardi derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64, si fara', fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, destinato al finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 novembre 1963
SEGNI
LEONE - COLOMBO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO