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Modalita' per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Societa' esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale

Testo vigente

La, Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per il pagamento di quanto dovuto alle Societa' esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale ad integrazione dei bilanci delle Societa' medesime per il periodo dal 1 gennaio 1953 al 30 giugno 1962 per effetto delle convenzioni stipulate in base al regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, e prorogato con decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22, con decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 692, con legge 26 maggio 1959, n. 351, con legge 2 febbraio 1961, n. 32, e con legge 2 febbraio 1962, n. 40, sara' inscritta negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e della marina mercantile la complessiva somma di lire 75,5 miliardi.

Art. 2

1. Al fine di provvedere all'onere di cui al precedente art. 1, il Ministro per il tesoro e autorizzato ad emettere speciali certificati di credito. Tale emissione, per un ricavo netto di complessive lire 76 miliardi, sara' ripartita come segue:

  1. 1) lire 49,5 miliardi per l'esercizio 1 luglio-31 dicembre 1964;

  2. 2) lire 16,5 miliardi per l'anno finanziario 1965;

  3. 3) lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1966.

I certificati saranno ammortizzati in 10 anni con decorrenza dal 1 luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno gli interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1 gennaio e il 1 luglio di ogni anno. Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonche' ogni altra condizione e modalita' relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - all'emissione ed all'ammortamento dei titoli stessi. Agli oneri derivanti dalla emissione e dal collocamento dei certificati di credito, previsti dal primo comma, si fara' fronte con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Art. 3

1. Ai certificati di credito, di cui al precedente articolo 2, ai loro interessi ed agli atti comunque ad Mal relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

2. I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad e essi concessi e possano essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4

1. All'onere di lire 2 miliardi conseguente a carico dell'anno finanziario 1965 si provvede con riduzione di pari importo dell'apposito fondo destinato a far fronte agli oneri conseguenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Art. 5

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa, necessarie per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 dicembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - COLOMBO - PIERACCINI - TREMELLONI - SPAGNOLLI - BO
Visto, il Guardasigilli: REALE