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Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I privati datori di lavoro i quali, fatta esclusione degli apprendisti, abbiano complessivamente alle loro dipendenze piu' di 100 lavoratori tra operai ed impiegati, sono tenuti ad occupare nella proporzione dell'1 per cento vedove ed orfani di guerra e vedove ED orfani di caduti per causa di servizio.

2. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unita'.

Art. 2

1. Le assunzioni di cui al precedente articolo sono subordinate al possesso della idoneita' richiesta per l'impiego.

2. A copertura della percentuale stabilita dal precedente articolo, i privati datori di lavoro possono computare gli orfani occupati in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 28 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, all'articolo 56 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, o comunque assunti.

Art. 3

1. I privati datori di lavoro che, alla data di pubblicazione della presente legge, non abbiano ancora alle loro dipendenze il numero di vedove ed orfani di guerra o di vedove ed orfani di caduti per causa di servizio che in virtu' di essa sono tenuti ad assumere, dovranno ottemperare a questo loro obbligo in occasione di assunzione di nuovo personale ed in ogni caso entro un termine massimo di dodici mesi per gli operai e di diciotto mesi per gli impiegati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

1. Hanno diritto ad essere assunti al lavoro, agli effetti della presente legge, coloro che, non avendo superato il 55° anno di eta', siano:

  1. a) vedove di guerra;

  2. b) orfani di guerra;

  3. c) vedove di caduti per causa di servizio;

  4. d) orfani di caduti per causa di servizio.

2. La condizione di cui alla lettera a) deve essere comprovata dal possesso dell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovra' essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

3. La condizione di cui alla lettera g) deve essere comprovata dall'apposito certificato di iscrizione all'elenco generale tenuto a cura dei Comitati provinciali del l'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'articolo 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365.

4. Le condizioni di cui alle lettere c) e d) devono essere comprovate da dichiarazioni dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

Art. 5

1. I privati datori di lavoro possono assumere direttamente le vedove e gli orfani di guerra e le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio iscritti nei ruoli di cui al successivo articolo 8, aventi una qualifica impiegatizia o una particolare specializzazione o qualificazione, oppure che siano in possesso di attestati di conseguita idoneita' rilasciati dalle istituzioni scolastiche o dai corsi di formazione professionale promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. I privati datori di lavoro sono tenuti a dare comunicazione nominativa al competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra e al competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dei lavoratori assunti direttamente, entro i 5 giorni dall'assunzione.

3. Le assunzioni delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani di caduti per causa di servizio non aventi le qualifiche o gli attestati di cui al primo comma debbono rispettivamente essere effettuate tramite i Comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra e gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e con richiesta numerica.

4. I predetti organi avvieranno i lavoratori richiesti numericamente in conformita' ai criteri previsti dall'articolo 15, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 6

1. Nell'ammissione agli ultimi posti di ruolo che sono o che si rendessero vacanti nelle Amministrazioni della Stato, nelle Amministrazioni provinciali e comunali, nelle Aziende municipalizzate, negli Enti pubblici in genere e negli Istituti soggetti a vigilanza governativa, fermi restando i diritti agli impieghi civili concessi ai sottufficiali dalle vigenti disposizioni e quelli spettanti agli impiegati che saranno messi indisponibilita' per riduzione di organico, dovra' essere data la precedenza alle vedove e agli orfani di guerra e alle vedove e agli orfani dei caduti per causa di servizio di cui all'articolo 1 della presente legge, che posseggono i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti medesimi.

2. Qualora si tratti di posti delle carriere direttive e di concetto o parificati da assegnarsi per concorso, alle vedove e agli orfani di guerra ed alle vedove e agli orfani dei caduti per causa di servizio che abbiano conseguito l'idoneita', sara' riservato il 5 per cento dei posti messi a concorso.

3. I posti iniziali delle carriere esecutive e di quelle del personale ausiliario o parificato saranno conferiti senza concorso nella proporzione del 2 per cento dei posti di organico per le vedove e gli orfani di cui all'articolo 4 e nei limiti delle vacanze.

4. Eguale precedenza sara' data alle vedove e agli orfani di guerra e alle vedove e agli orfani dei caduti per causa di servizio nell'assunzione ai posti non di ruolo eccezionalmente ancora esistenti presso le Amministrazioni di cui al presente articolo e nei limiti delle vacanze.

5. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unita'.

6. I provvedimenti di assunzione del personale presso le Amministrazioni e gli Enti indicati nel primo comma, non conformi alle disposizioni del presente articolo, possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, sia su istanza degli interessati iscritti come disoccupati presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione che delle Associazioni od Enti che li tutelano.

7. Puo' ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione delle vedove e degli orfani interessati.

8. Per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio che devono assumersi in virtu' del presente articolo, il limite di eta' per l'ammissione agli impieghi e' protratto fino al compimento del 55° anno di eta'.

Art. 7

1. Le Amministrazioni dello Stato sono tenute ad occupare senza concorso in qualita' di operai vedove ed orfani di guerra e vedove ed orfani di caduti per causa di servizio di cui all'articolo 4 nella proporzione del 2 per cento in relazione al contingente di ciascuna delle categorie e nei limiti delle vacanze.

2. La stessa percentuale si applica anche in rapporto agli operai assunti in via eccezionale con contratto di diritto privato.

3. Per gli aspiranti all'assunzione nella 1ª e 2ª categoria e' richiesto l'accertamento della idoneita' professionale mediante apposita prova.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese ai personale operaio di ruolo e non di ruolo degli Enti pubblici.

5. Il limite massimo di eta' per l'assunzione delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio e', in ogni caso, quello previsto dall'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 8

1. Nello speciale ruolo degli orfani di guerra idonei ai collocamento formato, a norma dell'articolo 61 della legge 13 marzo 1958, n. 385, dal Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra devono essere comprese anche le vedove di guerra.

2. Nell'elenco degli orfani dei caduti per causa di servizio di cui all'articolo 4 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, istituito presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, devono essere comprese le vedove dei caduti per causa di servizio.

Art. 9

1. Alle vedove ed orfani di guerra ed alle vedove ed orfani dei caduti per causa di servizio occupati a norma della presente legge presso i privati datori di lavoro deve essere usato il normale trattamento economico, giuridico e normativo.

Art. 10

1. Le denunce periodiche di cui all'articolo 17 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificato con legge 6 marzo 1963, n. 367, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra presso i privati datori di lavoro devono essere inviate alla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in doppio esemplare e devono contenere le generalita' delle vedove ed orfani di guerra occupati con l'indicazione del giorno di assunzione e della categoria di mestiere.

2. Le Rappresentanze, dopo l'esame di competenza e non oltre i 30 giorni dalla data di arrivo, comunicheranno un esemplare delle singole denunce al locale Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra.

3. Le denunce predette tengono luogo di richieste ai fini del collocamento obbligatorio delle vedove e degli orfani per il semestre in corso.

4. Le denunce periodiche che, ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi per causa di servizio, i privati datori di lavoro sono tenuti a trasmettere agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione devono contenere anche dati e notizie relativi alle vedove ed orfani dei caduti per causa di servizio.

5. I privati datori di lavoro che svolgono la propria attivita' in piu' Province sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui ai commi precedenti distintamente per le singole Province ai competenti Comitati dell'Opera nazionale orfani di guerra e agli Uffici del lavoro e della, massima occupazione e, complessivamente, alla sede centrale dell'Opera nazionale orfani di guerra e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 11

1. Gli elenchi, le variazioni ed i prospetti che le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici, le Aziende municipalizzate e gli Istituti soggetti a vigilanza governativa sono tenuti ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai prefetti e agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375 - integrato dall'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 367 - dell'articolo 10 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'articolo 12 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno contenere anche dati numerici e nominativi distintamente per le categorie delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio.

2. Copia di dette denunce, integrata dai dati e notizie relativi alle vedove e agli orfani di guerra, deve essere trasmessa dalle Amministrazioni ed Enti pubblici a carattere nazionale o interprovinciale alla sede centrale dell'Opera nazionale orfani di guerra e dagli Enti pubblici locali ai competenti Comitati provinciali dell'Opera stessa.