diritto.io

Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Agli impiegati civili non di ruolo comunque denominati delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, si applicano le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza e di previdenza diretto, indiretto e di riversibilita' per il personale civile di ruolo, comprese quelle relative alle ritenute ed ai contributi, nonche' le disposizioni sulla concessione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrita' fisica e sull'assunzione, a carico dello Stato, delle spese di cura per ferite, lesioni o infermita' dipendenti da causa di servizio.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa per le Amministrazioni dello Stato l'obbligo della iscrizione dei dipendenti, di cui al primo comma, alle assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale od a fondi sostitutivi delle assicurazioni medesime, salva l'iscrizione all'assicurazione per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi.

3. Si applica l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modificazioni.

4. I predetti dipendenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in sostituzione dei trattamenti previsti dal primo comma, possono optare, entro un anno da tale data, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, od a fondi sostitutivi di essa. In tale caso permane per le Amministrazioni anche l'obbligo di provvedere alla continuazione della iscrizione del suddetto personale alle assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione, nonche' all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani; la regolarizzazione delle posizioni assicurative e' eseguita senza oneri per interessi di mora.1

Art. 2

1. I dipendenti, di cui al primo comma dell'articolo 1, possono riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza previsto da detto comma, il servizio civile non di ruolo prestato presso le Amministrazioni indicate nel comma stesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' il periodo di studi ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, ed altresi' il servizio prestato nella qualita' di insegnante non di ruolo secondo le norme contenute negli articoli 8 e 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e nell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, come risultano modificati dalla presente legge.

2. Per tale riscatto si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Il predetto riscatto non e' ammesso per i periodi di servizio che hanno concorso a determinare il trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o di gestioni relative a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa.

3. Si applica, inoltre, la legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

4. Ferma restando la disciplina contenuta negli articoli 8 e 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e nell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, come risultano modificati dalla presente legge, al personale insegnante non di ruolo indicato in detti articoli si applicano le disposizioni contenute nei commi precedenti.

Art. 3

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non e' dovuta ai dipendenti, di cui al precedente articolo 1, la indennita' per cessazione dal servizio prevista dalle vigenti disposizioni, salvo il caso di opzione contemplato dallo stesso articolo 1.

2. Il diritto alla predetta indennita' e' conservato relativamente al servizio non di ruolo che non sia riscattato ai sensi del precedente articolo 2. In tale caso l'indennita' stessa e' computata, secondo le disposizioni vigenti, sull'ultima retribuzione in godimento anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano nei confronti del personale non di ruolo assunto temporaneamente per un periodo inferiore ad un anno, nonche' del personale assunto con contratto di impiego privato e del personale a contratto locale assunto per le esigenze degli uffici italiani all'estero.

Art. 5

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, sono aggiunti i seguenti:
"Agli effetti del predetto trattamento di quiescenza sono riscattabili altresi', con le stesse norme indicate nel precedente comma, i servizi ammessi a riscatto per i professori universitari di ruolo, salvo quanto previsto dal successivo comma".
"I servizi prestati in qualita' di professore incaricato nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento, sono riscattabili con le norme vigenti in materia per i professori di ruolo delle scuole ed Istituti predetti. Gli anni di servizio prestato con meno di 18 ore di insegnamento settimanale sono riscattabili in ragione di tanti diciottesimi quante sono state le ore di insegnamento".

2. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 1 novembre 1961.

Art. 6

1. Al comma terzo dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e' aggiunto il seguente alinea: "Ai fini della liquidazione, la pensione afferente a questi ultimi servizi e' ragguagliata a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio".

Art. 8

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1966
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE