Modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza i candidati debbono possedere, oltre i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, l'idoneita' psicofisica all'impiego continuativo e incondizionato nei servizi d'istituto.
2. Il relativo accertamento e' demandato agli ufficiali medici di polizia con modalita' analoghe a quelle seguite per gli aspiranti allievi ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
3. Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono partecipare, per non piu' di un quarto dei posti, al concorso per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza anche se non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purche' abbiano superato presso l'Accademia del Corpo il corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.
4. L'ammissione al concorso degli ufficiali stessi avverra' sulla base del punteggio conseguito presso l'Accademia del Corpo al termine del corso di applicazione per lo avanzamento al grado di tenente.
5. Subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti e fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, un quarto dei posti messi a concorso per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza e' riservato agli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio.
6. La riserva di cui al precedente comma opera con priorita' assoluta rispetto alle altre riserve di posti previste da leggi speciali.
7. Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori di concorso che provengano dall'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, presso la quale abbiano superato il corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente; ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ai fini del riconoscimento del servizio prestato dopo la nomina a tale grado; l'Amministrazione ha facolta' di obbligarli a frequentare il corso di formazione.
8. Ai funzionari di pubblica sicurezza sono applicabili le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, concernenti gli accertamenti medico-legali.
Art. 2
1. Le promozioni per merito comparativo alla qualifica di vice questore possono essere effettuate, nei riguardi dei funzionari di pubblica sicurezza che hanno maturato il prescritto triennio di anzianita' nella qualifica di commissario capo, prescindendo dai termini previsti dai commi terzo e quarto dell'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo l'aliquota di posti riservata al concorso speciale per esami.
2. In tal caso, i vincitori del concorso speciale che abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, un anno di anzianita' nella qualifica, conseguono la promozione con la stessa decorrenza attribuita ai promossi per merito comparativo e li precedono nel ruolo.
Art. 3
1. L'organico della carriera dei funzionari di pubblica sicurezza e' stabilito dalla tabella A allegata alla presente legge.
Art. 4
1. Nei posti portati in aumento, ai sensi del precedente articolo 3, nella dotazione organica della qualifica di commissario capo, sono assorbiti i posti in soprannumero esistenti nella qualifica stessa alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nella prima applicazione della presente legge i posti portati in aumento nella dotazione organica della qualifica di vice questore sono conferiti per merito comparativo nel limite del quaranta per cento nel primo anno, del quaranta per cento nel secondo anno e del venti per cento nel terzo anno, computando per intero la frazione di posto.
Art. 5
1. Il ruolo dei segretari di polizia, di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 98, cessa di far parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed e' trasferito, con la dotazione organica stabilita nell'allegata tabella B, all'Amministrazione civile dell'interno, assumendo la denominazione di ruolo della carriera di concetto amministrativa, con le qualifiche e le attribuzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 171 e 172 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Fino a quando prestano servizio presso le questure e i commissariati di pubblica sicurezza, gli impiegati di cui sopra esercitano le funzioni gia' previste dall'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 98.
Art. 6
1. Sono soppressi:
a) il ruolo organico di archivio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
b) il ruolo organico transitorio degli aiutanti di polizia, di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 98.
2. Gli impiegati appartenenti a detti ruoli sono inquadrati, anche in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui alle unite tabelle C e D che sostituiscono quelle allegate alla legge 15 febbraio 1963, n. 241.
3. L'inquadramento, rispettivamente, nel ruolo del personale degli uffici copia o nel ruolo del personale di archivio e' disposto previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, tenendo conto anche delle aspirazioni degli interessati.
4. L'assegnazione al ruolo degli impiegati degli uffici copia e' subordinata all'esito favorevole di una prova pratica di dattilografia o di stenografia.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
6. Fino a quando prestano servizio presso le questure e i commissariati di pubblica sicurezza, gli impiegati provenienti dal ruolo di cui alla lettera b) del presente articolo svolgono le funzioni gia' previste dall'articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 7
1. Il ruolo organico del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e' soppresso.
2. Il personale appartenente a detto ruolo e' inquadrato anche in soprannumero nelle corrispondenti qualifiche del ruolo della carriera del personale ausiliario di cui alla unita tabella E che sostituisce quella prevista nel quadro 66 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.
3. Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Al personale inquadrato in base ai precedenti commi, che fruisca di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, e' attribuito un assegno personale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 8
1. I ruoli organici transitori del personale di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372, cessano di far parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e sono trasferiti, come tali, all'Amministrazione civile dell'interno; le dotazioni organiche delle qualifiche di primo interprete o ispettore principale di 2° classe e superiori sono stabilite come dalla tabella F allegata alla presente legge.
2. Sono altresi', trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno:
a) il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, in atto assegnato all'Amministrazione della pubblica sicurezza;
b) gli avventizi di terza categoria dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Art. 9
1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti in soprannumero nei ruoli che vengono soppressi o trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno ovvero nei ruoli modificati della predetta Amministrazione conserva tale posizione nei ruoli nei quali si trova o nei quali viene inquadrato ed e' riassorbito nei limiti e con le modalita' previste dalle disposizioni in base alle quali e' stato collocato in soprannumero.
2. Non si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.
Art. 10
1. Ferme restando le particolari disposizioni per l'assunzione degli invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, sordomuti e categorie assimilate, a favore dei sottufficiali e militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono stabilite le seguenti riserve di posti disponibili.
2. nel ruolo del personale d'archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno:
a) tre ottavi dei posti di applicato ai sottufficiali in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 56 e 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460;
b) un ottavo dei posti di applicato ai sottufficiali collocati in congedo per fisica inabilita' proveniente da causa di servizio i quali non abbiano superato il 500 anno di eta';
nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno:c) un terzo dei posti di dattilografo e stenografo ai sottufficiali in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 56 e 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460;
nel ruolo aiutanti della carriera esecutiva degli Archivi di Stato;d) un terzo dei posti di aiutante aggiunto ai sottufficiali in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 56 e 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460;
nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Amministrazione civile dell'interno:e) tre quarti dei posti di usciere agli appuntati in attivita' di servizio che abbiano compiuto 15 anni di servizio e non abbiano superato il 500 anno di eta';
f) un quarto dei posti di usciere agli appuntati ed alle guardie che siano cessati dal servizio per inabilita' fisica dipendente da causa di servizio, i quali non abbiano superato il 50° anno di eta';
nel ruolo della carriera del personale ausiliario degli Archivi di Stato:g) un terzo dei posti di usciere agli appuntati in attivita' di servizio che abbiano compiuto 15 anni di servizio e non abbiano superato il 50° anno di eta'.
Ai fini della riserva dei posti di cui alle lettere e) e g) gli interessati possono fare domanda di passaggio nel ruolo del personale ausiliario e, se riconosciuti idonei dalla Commissione di avanzamento, acquistano titolo a conseguire la nomina ad usciere; l'ordine di precedenza per la predetta nomina e' determinato dalla data di presentazione delle domande, e, a parita' di tale data, dalla anzianita' di servizio.
3. Ai fini delle riserve dei posti di cui alle lettere b) e f) gli interessati possono fare domanda di impiego civile entro un anno dal collocamento in congedo e la nomina ad applicato od usciere puo' essere conferita a coloro i quali saranno ritenuti Idonei a giudizio della Commissione di avanzamento, previo accertamento della loro idoneita' fisica al servizio.
4. Alla copertura dei posti riservati, di cui alle lettere a), b), c) e d) che rimanessero eventualmente non utilizzati per mancanza di aspiranti o per rinuncia si procedera' mediante concorso per esami riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che abbiano compiuto nel Corpo predetto almeno 15 anni di servizio, non abbiano superato il 50° anno di eta' e siano in possesso del diploma di scuola media inferiore.
5. Alla copertura dei posti di usciere di cui alle lettere e), f) e g) che non venissero ricoperti per mancanza di aspiranti o per rinuncia e dei posti non ricoperti coi concorsi di cui al precedente comma si procedera' mediante pubblico concorso, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
6. Le riserve dei posti previste nel presente articolo sostituiscono, nei ruoli di cui sopra, quelle stabilite dall'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 11
1. I concorsi gia' banditi per l'accesso ai ruoli modificati o soppressi dalla presente legge sono regolarmente espletati.
2. I vincitori vengono, ove occorra, nominati anche in soprannumero alle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alle allegate tabelle B, C, D ed E.