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Trasformazione in Universita' statale della libera Universita' di Lecce

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 1966-67 la libera Universita' degli studi di Lecce e' compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

1. L'Universita' degli studi di Lecce e' costituita dalle Facolta' di lettere e filosofia, di magistero, di scienze matematiche, fisiche e naturali (limitatamente ai corsi di laurea in matematica ed in fisica).

2. I corsi di laurea in matematica e in fisica cominceranno a funzionare a decorrere dall'anno accademico 1966-67 col 1° anno di corso; negli anni accademici successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al primo.

Art. 3

1. Lo Stato corrispondera' annualmente all'Universita' di Lecce per il suo mantenimento un contributo di lire 50.000.000.

Art. 4

1. Il patrimonio mobile ed immobile dell'Universita' libera e' devoluto all'Universita' statale.

2. L'assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprieta' della provincia e del comune di Lecce all'Universita' libera e' mantenuta per l'Universita' statale.

3. Il commissario di cui all'articolo 10 provvedera' entro tre mesi dalla nomina alla redazione dell'inventario del patrimonio dell'Universita'.

Art. 5

1. All'Universita' di Lecce e' assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria ed ausiliario di cui alla tabella A annessa alla presente legge.

2. I posti previsti sono riportati in aumento a quelli stabiliti dagli attuali corrispondenti ruoli statali per il personale universitario.

Art. 6

1. Mediante apposita convenzione da stipulare tra l'Universita' di Lecce ed il Consorzio universitario salentino, di cui al decreto del Prefetto di Lecce n. 28694 del 9 settembre 1955 e successive modificazioni, e da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica Istruzione, di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati i mezzi per il finanziamento dei posti di assistente ordinario previsti dalla tabella A del precedente articolo 5 per le Facolta' di lettere e filosofia e di magistero.

2. I 21 posti di professore di ruolo per le Facolta' di lettere e filosofia, di magistero e di scienze di cui alla tabella A saranno prelevati dal contingente di posti di professore di ruolo di cui all'articolo 50, comma quarto, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed al comma secondo dell'articolo 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, non assegnato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

1. Nella prima applicazione della presente legge il personale insegnante, assistente, di segreteria, di biblioteca ed ausiliario organicamente assegnato ai posti di ruolo previsti dallo statuto dell'Universita' libera, che trovasi in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, e' inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle Universita'.

2. Il personale insegnante della summenzionata Universita' e' collocato nella corrispondente categoria statale.

3. Il personale di segreteria, amministrativo, di ragioneria ed esecutivo, il personale delle biblioteche dell'Universita' medesima e' collocato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente nelle carriere del personale amministrativo delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore, direttiva, di concetto, esecutiva, nella carriera di concetto di ragioneria e nella carriera direttiva e di concetto delle biblioteche delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria.

4. Il personale assistente ed ausiliario e' collocato nelle corrispondenti carriere statali con l'osservanza dei limiti, condizioni e modalita' stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, nonche' dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255.

5. L'assegnazione del personale di cui al presente articolo alla rispettiva categoria o carriera e' effettuata nella classe di stipendio o qualifica corrispondente al grado ricoperto nel ruolo di provenienza, conservando, esso personale, l'anzianita' di servizio maturata nel predetto ruolo che e' ritenuta ai fini della progressione giuridica.

Art. 8

1. Il personale non di ruolo non insegnante in servizio nell'Universita' libera di Lecce, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato, dal 1 novembre 1966, nella categoria d'impiego statale non di ruolo di cui alla tabella annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

2. L'inquadramento viene effettuato nelle categorie in cui il personale addetto abbia effettivamente esercitate le mansioni, con l'osservanza delle norme relative al possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria come specificato dall'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Art. 9

1. Al personale di ruolo dell'Universita' libera di Lecce, che per effetto della presente legge, viene inquadrato nei ruoli organici statali, il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze della predetta Universita' antecedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio pensionabile a carico dello Stato con la osservanza di quanto disposto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317.

2. Al personale dell'Universita' suddetta si applicano, altresi', le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-bis e 9-ter della legge 4 aprile 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreteria e quelle contenute negli articoli 35-bis e 35-ter della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nell'articolo 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora si tratti di personale assistente e ausiliario.

Art. 10

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Universita' libera e' sciolto dalla data di pubblicazione della presente legge.

2. L'amministrazione provvisoria dell'Universita' e' affidata ad un commissario governativo da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, con l'incarico anche di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 11

1. Lo statuto dell'Universita' statale di Lecce sara' predisposto ed approvato a norma di legge ed avra' vigore a decorrere dall'anno accademico 1966-67.

Art. 12

1. Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano ai Consigli di Facolta' sono esercitate da tre appositi Comitati, composti di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

2. I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte di ognuna delle tre Facolta' di cui all'articolo 2 saranno aggregati al Comitato competente. Ciascun Comitato cessera' dalle funzioni allorche' alla relativa Facolta' risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

3. In ogni caso ciascun Comitato non potra' rimanere in carica oltre un biennio. Qualora allo scadere del biennio medesimo, ad una delle Facolta' non risultino assegnati tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo Comitato per la detta Facolta', con le stesse modalita' e la stessa durata indicate dal presente articolo.