Assistenza di malattia ai titolari di pensione delle categorie dei coloni, mezzadri e coltivatori diretti nonche' ai lavoratori disoccupati e agli operai sospesi dal lavoro
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'assistenza di malattia e' estesa ai titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione per l'invalidita' e vecchiaia di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9, sempreche' l'assistenza stessa non spetti per altro titolo in virtu' di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia e ferma restando la facolta' di opzione prevista dalla legge 26 luglio 1965, n. 975.
2. L'assistenza e' dovuta ai titolari di pensione di cui al precedente comma ed ai rispettivi familiari conviventi ed a carico indicati all'articolo 1, comma secondo, della legge 4 agosto 1955, n. 692, secondo le norme, limiti e modalita', previsti da quest'ultima legge e sue successive modificazioni e integrazioni, per la categoria dei coloni e mezzadri, e, secondo le norme, limiti e modalita' previsti dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, per la categoria dei coltivatori diretti. Anche ai titolari di pensione di quest'ultima categoria l'assistenza e' dovuta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia indicate nell'apposito elenco compilato a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692.
Art. 2
1. Al finanziamento dell'assistenza di malattia prevista dal precedente articolo si provvede:
a) per i titolari di pensione della categoria dei coloni e mezzadri:
1) con una somma da prelevarsi dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi in misura corrispondente allo 0,13 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione predetta. Tale somma e' corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in aggiunta a quella prevista dall'articolo 6, secondo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, e con i criteri indicati nel comma stesso;
2) con un contributo capitano da ripartirsi nella misura di un terzo a carico dei coloni e mezzadri e di due terzi a carico dei rispettivi concedenti con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 5, terzo e quarto comma, della legge 26 febbraio 1963, n. 329.
2. La misura del contributo capitano predetto e' determinata annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla base del costo medio unitario delle prestazioni erogate nell'anno precedente alla categoria dei pensionati, del numero medio dei soggetti che, ai sensi della presente legge, risultano iscritti nell'anno stesso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ovvero alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano e tenuto conto del contributo di cui al punto 1);
b) per i titolari di pensione della categoria dei coltivatori diretti:
1) PUNTO ABROGATO DAL D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 DICEMBRE 1970, N. 1034
2) con un contributo da ripartirsi annualmente a carico dei coltivatori diretti in addizionale alla aliquota di cui all'articolo 22, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136.
3. La misura del contributo predetto e' determinata annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla base del costo delle prestazioni erogate nell'anno precedente alla categoria dei pensionati, del numero dei soggetti che, ai sensi della presente legge, risultano iscritti nell'anno stesso alle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti e tenuto conto del contributo di cui al punto 1).
4. Ferma restando la competenza delle Casse mutue comunali di malattia per la erogazione dell'assistenza medico-generica ai pensionati, l'onere relativo e' posto a carico delle Casse mutue provinciali di malattia le quali tengono una contabilita' separata per l'intera assistenza di malattia ai pensionati della provincia.
Art. 3
1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e' tenuto a versare alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano una quota parte del contributo di cui al precedente articolo 2, lettera a), punto 1), determinata in relazione al numero dei titolari di pensione della categoria dei coloni e mezzadri iscritti, a tale titolo, presso le Casse stesse.
Art. 4
1. Il contributo di cui al precedente articolo 2, lettera b), punto 1), e' ripartito dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti fra le singole Casse mutue provinciali di malattia sulla base del numero dei titolari di pensione alle stesse iscritti ai sensi dell'articolo 1 e tenuto conto del costo delle prestazioni sostenute da ciascuna di esse nell'anno precedente per la categoria dei pensionati.
Art. 5
1. Per il primo anno di applicazione della presente legge la misura dei contributi previsti dal precedente articolo 2, lettere a) e b), a carico delle categorie dei coloni e mezzadri e rispettivi concedenti nonche' dei coltivatori diretti, e' determinata come segue:
a) lire 24 per ogni giornata accertata per coloni e mezzadri ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 329;
b) lire 16 per ogni giornata accertata a carico di ciascun nucleo familiare diretto coltivatore ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.
Art. 6
1. Per il biennio 1967-1968, i lavoratori ammessi al trattamento di cui al primo e terzo comma del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1089, convertito in legge 16 febbraio 1967, n. 15, conservano, per tutto il periodo di ammissione al trattamento stesso, in deroga ai termini di cui all'articolo 30 del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939, il diritto a tutte le prestazioni sanitarie dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
2. Per la copertura dell'onere derivante dal presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 1967 sino a tutto il 31 dicembre 1968, l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde periodicamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in aggiunta alla somma prevista dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e con l'applicazione dei criteri ivi previsti, una ulteriore somma pari allo 0,075 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assistenza contro la tubercolosi.
3. Per quanto concerne la quota parte delle somme predette di competenza delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1405.
Art. 7
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 maggio 1967
SARAGAT
MORO - BOSCO - COLOMBO - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE