Trasformazione in Istituto universitario di magistero statale dell'attuale Istituto universitario pareggiato di magistero "G. Cuomo" di Salerno
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dall'anno accademico 1967-1968 l'Istituto universitario pareggiato di magistero "G. Cuomo" di Salerno, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1300, e' compreso fra quelli previsti dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'istituto di cui al precedente comma assume la denominazione di Istituto universitario di magistero statale di Salerno.
3. Il direttore, che e' preside della facolta' ed e' presidente del consiglio di amministrazione, e' eletto dal consiglio di facolta' tra i professori di ruolo dell'istituto ed e' nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 2
1. L'Istituto universitario di magistero statale di Salerno rilascia:
a) la laurea in materie letterarie;
b) la laurea in pedagogia;
c) la laurea in lingue e letterature straniere;
d) il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.
Art. 3
1. Lo Stato corrispondera' annualmente all'Istituto universitario di magistero statale di Salerno per il suo mantenimento un contributo annuo non inferiore a lire 40.000.000.
2. Con apposite convenzioni, che saranno stipulate tra l'Istituto universitario di magistero ed il comune di Salerno e approvate con decreto del Presidente della Repubblica, sara' stabilito il contributo che il comune di Salerno versera' annualmente per le spese di mantenimento al magistero statale, nonche' il passaggio in proprieta' del magistero statale di un'apposita area donata dal comune e da destinare alla costruzione della nuova sede dell'istituto stesso.
Art. 4
1. Il patrimonio mobile ed immobile dell'Istituto universitario pareggiato di magistero e' devoluto all'Istituto universitario statale.
2. L'assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprieta' del comune di Salerno all'Istituto universitario di magistero pareggiato e' mantenuta per l'Istituto universitario di magistero statale fino a quando non sara' disponibile la nuova sede.
3. Il commissario di cui all'articolo 9 provvedera', entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla redazione dell'inventario del patrimonio dell'Istituto universitario di magistero.
Art. 5
1. All'Istituto universitario di magistero statale di Salerno e' assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria ed ausiliario di cui alla tabella A, annessa alla presente legge.
2. I posti per il personale di segreteria ed ausiliario, previsti dal comma precedente, sono riportati in aumento a quelli stabiliti dagli attuali corrispondenti ruoli statali delle universita' ed istituti di istruzione universitaria.
Art. 6
1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, i dieci posti di professore di ruolo, di cui alla tabella A, annessa alla presente legge, saranno imputati sul contingente previsto dal comma quarto dell'articolo 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e dal comma secondo dell'articolo 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874.
2. I venti posti di assistente o lettore, indicati nell'annessa tabella A, graveranno sul contingente di 1.050 posti istituiti con l'articolo 14 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62, per l'anno accademico 1967-68.
Art. 7
1. Nella prima applicazione della presente legge il personale insegnante, assistente, di segreterie, di biblioteca ed ausiliario organicamente assegnato ai posti di ruolo previsti dallo statuto dell'istituto universitario pareggiato di magistero "G. Cuomo", che trovasi in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, e' inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle universita'.
2. Il personale insegnante dell'Istituto, pareggiato di magistero e' collocato nella corrispondente categoria statale.
3. Il personale di segreteria, amministrativo, di ragioneria ed esecutivo, il personale della biblioteca dello istituto medesimo e' collocato, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente nelle carriere del personale amministrativo delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, direttiva, di concetto, esecutiva, nella carriera di concetto di ragioneria e nelle carriere direttiva e di concetto delle biblioteche delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria.
4. Il personale assistente ed ausiliario e' collocato nelle corrispondenti carriere statali con l'osservanza dei limiti, condizioni e modalita' stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, nonche' dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255.
5. L'assegnazione del personale di cui al presente articolo alla rispettiva categoria o carriera e' effettuata nella classe di stipendio o qualifica corrispondente al grado ricoperto nel ruolo di provenienza, conservando esso personale, l'anzianita' di servizio maturata nel predetto ruolo che e' ritenuta utile ai fini della progressione giuridica.
Art. 8
1. Al personale di ruolo dell'Istituto universitario di magistero, che per effetto della presente legge viene inquadrato nei ruoli organici statali, il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze del predetto Magistero pareggiato, antecedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio pensionabile a carico dello Stato con la osservanza di quanto disposto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317.
2. Al personale dell'Istituto universitario di magistero di cui al precedente comma si applicano, altresi', le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-bis e 9-ter della legge 4 aprile 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreteria, e quelle contenute negli articoli 35-bis e 35-ter della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nell'articolo 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora si tratti di personale assistente e ausiliario.
Art. 9
1. Il consiglio di amministrazione dell'istituto di magistero pareggiato "G. Cuomo" e' sciolto alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'amministrazione provvisoria dell'Istituto universitario di magistero statale e' affidata ad un commissario governativo, da nominarsi per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, con l'incarico di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge, nonche' alla costituzione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Art. 10
1. Alla maggior spesa implicata dalla presente legge si provvedera': con gli stanziamenti di cui all'articolo 28 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, per quanto riguarda il contributo annuo di funzionamento non inferiore a lire 40 milioni previsto dal precedente articolo 3; con gli stanziamenti di cui all'articolo 26 della stessa legge per la spesa occorrente per gli incarichi di insegnamento, calcolata in lire 94.650.000; e con gli stanziamenti di cui all'articolo 27, secondo ed ultimo comma, della medesima legge, per la spesa occorrente per i posti di personale non insegnante, calcolata in lire 41.673.000.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11
1. Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero statale di Salerno sara' predisposto ed approvato a norma di legge ed avra' vigore a decorrere dall'anno accademico successivo alla sua approvazione.