Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico
Testo vigente
Capo I. Ordinamento del personale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Classificazione del personale postelegrafonico
1. Il personale di ruolo delle aziende autonome dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compresi gli operai ed esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale e quelli con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' classificato in otto categorie professionali, ordinate in scala progressiva in relazione al livello di professionalita', alle attribuzioni ed alle connesse responsabilita', nonche' al grado di cultura, generale e professionale, necessario.
2. Ciascuna categoria si articola in qualifiche funzionali di equivalente professionalita'.
3. Le declaratorie di cui al successivo articolo 3 stabiliscono i principi generali in base ai quali vanno individuate le singole, equipollenti qualifiche funzionali nell'ambito di ciascuna categoria e definiti i relativi profili professionali.
4. I profili professionali evidenziano la tipologia delle prestazioni lavorative richieste per ciascuna qualifica funzionale, ne individuano la omogeneita' o complementarieta' con altre di diversa categoria, delimitano le eventuali sfere di autonomia e le responsabilita' connesse all'esercizio dei compiti previsti e precisano i requisiti soggettivi, culturali e professionali necessari per assolverli, in modo da realizzare una razionale organizzazione del lavoro che eviti ogni confusione di competenze, come anche ogni irrazionale parcellizzazione del lavoro, e renda possibile una effettiva mobilita' del personale.
5. La definizione dei profili professionali deve essere preordinata alla realizzazione della funzionalita' del nuovo ordinamento con la valorizzazione della professionalita' e la specificazione delle corrispondenti attribuzioni e responsabilita'. A tali fini devono essere assegnate al personale le mansioni previste per le categorie di inquadramento ed i profili professionali riconosciuti, in modo da realizzare una precisa corrispondenza fra mansioni e qualifica professionale, ferme restando in prima applicazione le attuali intercambiabilita' previste per il personale degli uffici locali e delle agenzie.
6. All'individuazione delle qualifiche funzionali e alla definizione dei relativi profili professionali, e successivi aggiornamenti, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti una apposita commissione paritetica amministrazione-sindacati del personale postelegrafonico a carattere nazionale maggiormente rappresentativi e il consiglio di amministrazione.
7. A tali fini il personale delle diverse categorie va raggruppato, in senso verticale, secondo i settori operativi di applicazione, quali risultano dal seguente schema:
Art. 2 Equiparazione degli operai agli impiegati
1. Gli operai delle aziende postelegrafoniche sono equiparati, a tutti gli effetti, agli impiegati inquadrati nelle stesse categorie professionali e sono assoggettati alle stesse norme dello stato giuridico.
Art. 3 Declaratoria di categoria
1. Le attribuzioni del personale postelegrafonico, esclusi i dirigenti ed i funzionari con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, sono classificate nelle otto categorie professionali previste dall'articolo 1 secondo lo schema seguente: Categoria I: Attivita' semplici.
2. Attivita' elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.
3. Categoria II: Attivita' semplici, con conoscenze elementari.
4. Attivita' semplici, manuali e non, il cui esercizio ri chiede preparazione e conoscenze elementari, compresi i servizi di anticamera e di semplice custodia.
5. Categoria III: Attivita' tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.
6. Attivita' tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specifiche di esecuzione elementare o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari Puo' essere richiesta la utilizzazione di mezzi, strumenti apparecchiature di uso semplice.
7. Categoria IV: Attivita' amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilita' personali.
8. Attivita' amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongono specifica preparazione professionale nel ramo, con capacita' di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione.
9. Categoria V: Attivita' con conoscenze specialistiche e responsabilita' di gruppo.
10. Attivita' amministrative, contabili e tecniche richiedenti qualificata preparazione tecnico-professionale e conoscenza della tecnologia del lavoro o perizia nella esecuzione, espletata con autonomia di disimpegno nei limiti delle norme regolamentari. Possono comportare responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico di altri lavoratori a minor contenuto professionale organizzati in gruppi formali o in piccole unita' operative.
11. Categoria VI: Attivita' con conoscenze professionali e responsabilita' di unita' operative.
12. Attivita' amministrativo-contabili o tecniche, nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali, richiedenti qualificata preparazione professionale di settore e apporto di competenze ed esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpegno, su apparati, attrezzature e impianti complessi. Sono caratterizzate da responsabilita' di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entita' e di settori o impianti o gruppi di piccole unita' operative costituite all'interno di uffici complessi, nonche' da responsabilita' dei risultati conseguiti dalle unita' operative sottordinate.
13. Puo' essere prevista altresi' attivita' di ispezione contabile, nonche' qualificata collaborazione amministrativo-contabile o tecnica nell'attivita' di studio e ricerca, di progettazione, di collaudo e di controllo ispettivo.
14. Categoria VII: Attivita' con preparazione professionale ed eventuale responsabilita' di unita' organiche.
15. Attivita' amministrativo-contabili o tecniche, richiedenti preparazione professionale specializzata, comportante ampi margini di valutazione per il perseguimento dei risultati da conseguire, con facolta' di iniziativa, proposta e decisione nell'ambito di direttive generali; comportano collaborazione istruttoria o di studio e ricerca, nel campo amministrativo, di progettazione, direzione di lavori, collaudo ed analisi in quello tecnico implicante qualificato apporto professionale, nonche' controllo ispettivo, qualificata ispezione contabile e direzione di uffici e impianti costituenti unita' organiche di media entita' o grandi ripartizioni interne di unita' organiche di rilevante entita'.
16. La preposizione alle unita' organiche o alle grandi ripartizioni interne delle unita' organiche di rilevante entita' comporta la piena responsabilita' per le direttive o istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
17. Categoria VIII: Attivita' con elevata specializzazione professionale ed eventuale responsabilita' di grandi unita' organiche.
18. Attivita' amministrative, tecniche o ispettive e di studio e ricerca, analisi e progettazione, direzione di lavori e collaudi, coordinamento e promozione, elaborazione di piani e programmi, controllo e verifica dei risultati, richiedenti preparazione professionale altamente specializzata ed autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi in ordine agli indirizzi ed agli obiettivi da conseguire, nonche' di direzione di uffici, servizi e impianti costituenti unita' organiche di rilevante entita', e relativa ispezione contabile, o di funzioni vicarie di dirigenti previa formale attribuzione. Vi e' connessa responsabilita' organizzativa e responsabilita' diretta delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dalle unita' organiche sottordinate.
Art. 4 Dotazioni organiche e contingenti
1. Le dotazioni dei posti di organico sono stabilite cumulativamente per ciascuna categoria professionale di ciascuna azienda, salvo che per la VII categoria per la quale sono previste due autonome dotazioni organiche, rispettivamente per il personale con funzioni direttive assunto per i compiti di cui alla lettera a) e per il personale dell'esercizio e degli uffici destinato ai compiti di cui alla lettera b) del precedente articolo 3.
2. La dotazione organica di ciascuna categoria e la dotazione organica di ciascuno dei due raggruppamenti della VII categoria sono ripartite, in relazione alle esigenze dei servizi e con le modalita' di cui al penultimo comma dell'articolo 1, in contingenti autonomi per le diverse qualifiche funzionali in cui essi si articolano, in conformita' a quanto stabilito al successivo articolo 5.
Art. 5 Ruoli organici dell'Amministrazione PT
1. I ruoli organici del personale delle diverse categorie professionali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni sono cosi' determinati:
a) per il personale dell'esercizio degli uffici locali e delle agenzie, osservando le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e successive modificazioni;
b) per il rimanente personale dell'esercizio, con modalita' e criteri conformi a quelli indicati nell'articolo 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49;
c) per il personale degli uffici, per il personale della VII categoria, raggruppamento a) e per il personale dell'VIII categoria, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, sentiti la commissione paritetica amministrazione-sindacati di cui al precedente articolo 1 e il consiglio di amministrazione, nel limite, rispettivamente, del 3 per cento (uffici), dello 0,75 per cento (VII categoria, raggruppamento a) e dello 0,50 per cento (VIII categoria) della dotazione complessiva del personale dell'esercizio.
Art. 6 Ruoli organici dell'ASST
1. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione e previa consultazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono stabiliti gli indici parametrici valevoli per l'adeguamento degli organici del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dell'esercizio; tale adeguamento deve essere strettamente correlato allo sviluppo dei servizi, del traffico telefonico complessivo, degli impianti e dei circuiti, nonche' alle esigenze organizzative degli uffici esecutivi.
2. Sulla base delle variazioni verificatesi nel corso di ciascun anno, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e' fissata, per ciascuna delle diverse categorie professionali, la situazione numerica complessiva dei posti al 31 dicembre dell'anno stesso.
3. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, sentiti la commissione paritetica amministrazione-sindacati di cui al precedente articolo 1 e il consiglio di amministrazione, sono determinati i ruoli organici del personale degli uffici, del personale della VII categoria, raggruppamento a) e del personale della VIII categoria nel limite, rispettivamente, del 7 per cento, dell'1,95 per cento e dell'1,30 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio.
4. L'adeguamento dei ruoli organici, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, decorre dal 1 gennaio 1980.
Art. 7 Assunzione in impiego
1. L'assunzione in impiego nelle diverse categorie avviene:
1) alla I categoria: mediante pubblico concorso;
2) alla II categoria: a) nel contingente del personale dell'esercizio, mediante pubblico concorso con riserva del 50 per cento dei posti in favore dei dipendenti di I categoria dei vari corrispondenti settori operativi;
b) nel contingente del personale degli uffici, mediante concorso interno riservato ai dipendenti di prima categoria del corrispondente profilo professionale;
3) alla III categoria: a) nel contingente del personale applicato agli uffici locali ed alle agenzie, mediante concorso interno riservato ai sostituti portalettere di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3;
b) nei restanti contingenti, mediante pubblico concorso, con le seguenti riserve di posti:
i) nel contingente del personale dell'esercizio con qualifica di mestiere, 50 per cento in favore del personale di seconda categoria del corrispondente profilo professionale;
ii) nei contingenti del personale dell'esercizio delle restanti specializzazioni, 30 per cento in favore degli impiegati e degli agenti straordinari di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, con almeno tre mesi di servizio classificato soddisfacente dal competente dirigente;
iii) nel contingente del personale degli uffici, 40 per cento in favore del personale di seconda categoria del corrispondente profilo professionale;
4) alla IV categoria: a) nel contingente del personale degli uffici e nel contingente del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto alla vigilanza, mediante concorso interno riservato al personale di terza categoria dei corrispondenti profili professionali;
b) nei restanti contingenti del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, mediante pubblico concorso con riserva del 50 per cento dei posti in favore del personale di terza categoria dei vari corrispondenti settori operativi;
c) nei contingenti del personale dell'esercizio dell'ASST, mediante pubblico concorso con riserva del 15 per cento dei posti in favore del personale di terza categoria dei corrispondenti profili professionali;
5) alla V categoria: a) nei contingenti del personale dell'esercizio con compiti di direzione degli uffici e degli impianti di minore rilevanza, mediante concorso interno riservato al personale di quarta categoria dei vari corrispondenti settori operativi;
b) nel contingente del personale degli uffici e nei restanti contingenti del personale dell'esercizio, mediante pubblico concorso, con riserva del 40 per cento dei posti al personale di quarta categoria dei corrispondenti profili professionali;
6) alla VI categoria: mediante concorso interno, riservato al personale di quinta categoria dei vari corrispondenti settori operativi;
7) alla VII categoria: a) nel contingente del raggruppamento a), mediante pubblico concorso, con riserva sino al 20 per cento dei posti in favore del personale di sesta categoria;
b) nei contingenti del personale dell'esercizio e degli uffici, mediante concorso interno riservato al personale di sesta categoria dei vari corrispondenti settori operativi;
8) alla VIII categoria: a) nel limite dell'80 per cento dei posti, mediante concorso interno nazionale, riservato al personale del raggruppamento a) della settima categoria dei vari corrispondenti settori operativi;3
b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno nazionale per titoli di servizio, al quale puo' partecipare il personale del raggruppamento b) della VII categoria , nonche' quello delle qualifiche dell'esercizio della VIII categoria, e successivo corso professionale con esami finali; al corso professionale e' ammesso, secondo l'ordine di graduatoria del concorso per titoli, un numero di aspiranti maggiorato del 20 per cento rispetto ai posti da conferire.3
2. Ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso, pubblico o interno, si considerano disponibili, oltre ai posti vacanti nel contingente per l'accesso al quale deve essere indetto il concorso, anche quelli conferibili nella categoria immediatamente superiore che sono riservati, ai sensi del precedente comma, al personale appartenente al predetto contingente.
Art. 8 Titoli di studio
1. Per l'accesso alle varie categorie professionali e' prescritto il possesso del titolo di studio appresso specificato:
1) licenza della scuola elementare per le categorie I e II;
2) diploma di istituto d'istruzione secondaria di 1° grado per la categoria III;
3) diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado per le categorie IV (di norma), V, VI, e VII - raggruppamento b) - relativo al personale dell'esercizio e degli uffici;
4) diploma di laurea per le categorie VII - raggruppamento a), relativo al personale con funzioni direttive - e VIII.
2. Per il personale di ruolo ammesso ai concorsi, interni o pubblici, per l'accesso a categoria superiore e' sufficiente il possesso del titolo di studio prescritto per la categoria e il profilo professionale di provenienza.
3. La disposizione del comma precedente non si applica per la nomina a qualifiche tecniche.
Art. 9 Anzianita' minime
1. Per l'ammissione ai concorsi interni o alle riserve dei posti nei concorsi pubblici per l'accesso a categoria superiore e' prescritto il possesso dell'anzianita' minima di servizio maturata nella categoria di appartenenza appresso specificata:
a) dalla categoria I alla II: 1 anno;
b) dalla categoria II alla III: 2 anni;
c) dalla categoria III alla IV: 3 anni;
d) dalla categoria IV alla V, dalla V alla VI, dalla VI alla VII e dalla VII all'VIII: 4 anni.
Art. 10 Concorsi di reclutamento
1. I concorsi pubblici di reclutamento vertono su prove a contenuto tecnico-pratico, attinenti alla professionalita' della qualifica per l'accesso alla quale sono indetti.
2. I vincitori frequentano, di norma, un corso di formazione e di qualificazione professionale in sede centrale o periferica, compreso il personale di VII e VIII categoria, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.
3. I concorsi interni hanno analoghe caratteristiche salvo che con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti l'apposita commissione paritetica amministrazione-sindacati e il consiglio di amministrazione, non sia previsto che il passaggio interno a categoria superiore si consegua mediante concorsi per titoli professionali o mediante corsi professionali con esami finali.
4. I programmi di esame per i concorsi pubblici e per quelli interni, il tipo, i programmi di insegnamento e di esame per i corsi professionali, i titoli eventualmente da valutare per ogni tipo di concorso o per l'ammissione ai corsi, la corrispondenza tra profili professionali e quant'altro nella materia occorra sono stabiliti con le modalita' di cui al comma precedente.
5. I concorsi di reclutamento, pubblici o interni, salvo quelli di accesso alla categoria VIII ed altri eventualmente specificati con le richiamate modalita', sono a carattere circoscrizionale; ai concorrenti che conseguono la nomina si applica il disposto dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, non si applicano all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Art. 11 Cambio di qualifica funzionale
1. I casi e le modalita' di passaggio da un contingente all'altro previsti nell'ambito della stessa categoria per le diverse qualifiche funzionali sono disciplinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti gli organi di cui al terzo comma del precedente articolo 10.