Adeguamento delle pensioni degli avvocati e dei procuratori
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 319
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 319
Art. 3
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 319.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 319.
3. I superstiti di avvocati e procuratori, che abbiano liquidato il proprio conto presso la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori invece della pensione, ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, possono conseguire, ove si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, la pensione indiretta, previo rimborso alla Cassa, nel termine e con le modalita' che saranno stabilite dalla giunta esecutiva, dell'intero importo del conto personale gia' liquidato, maggiorato degli interessi legali.
4. Il comma quarto dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e' soppresso.
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 319
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1992, N. 141
Art. 6
1. L'articolo 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e' cosi' modificato:
"A decorrere dal 1 gennaio 1970 il contributo obbligatorio annuo, dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali, consiste in una percentuale del 5 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore legale, accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, fino ad un reddito di lire 3 milioni; in una percentuale del 6 per cento fino ad un reddito di lire 5 milioni e in una percentuale dell'8 per cento oltre il predetto limite; salvo in ogni caso il minimo di lire 100 mila annue a carico dell'iscritto che non aveva ancora compiuto il trentacinquesimo anno di eta' all'atto dell'iscrizione alla Cassa ed il minimo di lire 120 mila annue a carico dell'iscritto che all'atto dell'iscrizione alla Cassa aveva superato il trentacinquesimo anno di eta'.
Nel caso di reddito professionale in contestazione, le percentuali, se superiori al minimo dovuto, saranno applicate in via provvisoria sull'imponibile dichiarato o comunque ammesso dall'interessato.
Vale per le riscossioni, mediante ruoli esattoriali, delle contribuzioni e percentuali dovute alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore, degli avvocati e dei procuratori legali l'obbligo di non riscosso come riscosso Gli avvocati e procuratori che fruiscano della pensione di anzianita' e che continuino a mantenere l'iscrizione agli albi, sono tenuti a corrispondere, a decorrere dal 1 gennaio 1970, il contributo obbligatorio annuo nella misura fissa di lire 50.000.
La Cassa e' autorizzata a trattenere l'importo del contributo obbligatorio di cui al comma precedente, in 13 rate, sulle corrispondenti mensilita' di pensione".
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 319
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 319
Art. 9
1. E' dovuto un contributo di lire 2000 alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali sulle ordinanze emesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317, dalle autorita' indicate nell'articolo 8 della stessa legge.
2. La riscossione del contributo e' demandata alle stesse autorita' ed uffici cui anche e' demandata in via normale od in via coattiva la riscossione della sanzione amministrativa.1
Art. 10
1. Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410 sugli atti che vengono depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali e sui documenti rilasciati dalle stesse, nonche' sulle copie di tali atti e documenti, riguardanti le imprese commerciali indicate dall'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le societa' cooperative, va applicato sia sul bilancio che si deposita, sia sul verbale dell'assemblea che lo accompagna, nella misura di lire 5000.
2. Il contributo di lire 3000 e' dovuto per la vidimazione iniziale e per quelle annuali su ciascuno dei libri la cui tenuta e' considerata obbligatoria per legge e dei libri ausiliari prescritti per le imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le societa' cooperative.
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 319