Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense
Testo vigente
Titolo I. Dell'elezione del comitato dei delegati
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali e' eletto dagli iscritti alla Cassa stessa.
2. L'elezione ha luogo con suffragio diretto sulla base di liste rigide concorrenti nell'ambito di collegi elettorali comprendenti non meno di mille iscritti e non piu' di seimila, delimitati con il regolamento di esecuzione della presente legge, che sara' emanato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, sentiti il Consiglio nazionale forense ed il consiglio di amministrazione della Cassa.
3. I collegi elettorali possono comprendere uno o piu' distretti di corte d'appello. Ad essi e' assegnato un numero di delegati pari ad uno ogni mille iscritti alla Cassa o frazione superiore a trecento.
4. Le liste possono comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei delegati attribuiti al collegio e concorrono al riparto dei seggi secondo il metodo proporzionale previsto dall'articolo 72 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Nei collegi elettorali composti dalla aggregazione di piu' distretti di corte d'appello ed ai quali non e' assegnato un unico delegato le liste debbono essere rappresentative dei vari distretti.
5. L'espressione del voto avviene presso sezioni elettorali costituite in ogni sede di tribunale. Puo' essere consentito il voto per corrispondenza.
6. Il regolamento prevede le modalita' per la convocazione delle assemblee e la proclamazione degli eletti.
7. Le prime elezioni con il metodo previsto dalla presente legge dovranno aver luogo entro il 31 dicembre 1976.
Titolo II. Della continuita' dell'esercizio professionale
Art. 2
1. Il comitato dei delegati della Cassa, sentito il Consiglio nazionale forense, determinera', entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa stessa che, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, esercitino la libera professione forense con carattere di continuita'.
2. Tali criteri saranno determinati tenendo presente l'entita' e, comunque, il carattere prevalente del lavoro professionale ed ogni altro utile elemento.
3. In ogni caso l'attivita' professionale svolta in una delle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni, ancorche' l'incompatibilita' non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente, preclude sia l'iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attivita' medesima e' stata svolta.
4. Il comitato dei delegati puo' esonerare i nuovi iscritti alla Cassa dalla prova del requisito della continuita' dell'esercizio della libera professione per il triennio iniziale di appartenenza agli albi.
5. Sono esonerati dalla prova del requisito della continuita' dell'esercizio della libera professione, per il periodo di carica, gli iscritti alla Cassa che siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o di un consiglio regionale.
Art. 3
1. La giunta esecutiva della cassa,sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati,puo' provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuita' dell'esercizio professionale nel quinquennio,rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianita' di iscrizione i periodi per i quali,entro il medesimo termine,detta continuita' non risulti dimostrata.
2. Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci.
Titolo III. Delle pensioni di invalidita'
Art. 4
1. In caso di malattia o di infortunio che importi riduzione permanente di capacita' all'esercizio professionale in misura non inferiore al settanta per cento, l'avvocato o il procuratore iscritto alla Cassa ha diritto alla pensione di invalidita', nei diversi importi fissati dalla tabella F, allegata alla presente legge, in relazione alla cancellazione o alla conservazione della iscrizione agli albi professionali, purche' tale invalidita' si verifichi dopo dieci anni di iscrizione alla Cassa e qualora l'iscritto non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello proveniente dalla libera professione, superiore a quattro milioni.
2. Gli organi della Cassa controllano ogni tre anni, per le pensioni che le commissioni mediche abbiano dichiarato di ritenere revisionabili, la persistenza dell'incapacita' di cui al comma precedente e, di conseguenza, confermano o revocano la concessione della pensione anzidetta. La concessione si intende definitiva quando l'incapacita' e' stata confermata per la terza volta.
3. L'avvocato o procuratore, cui venga revocata la pensione di invalidita', qualora si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge puo' reiscriversi alla Cassa. In questa ipotesi il periodo di iscrizione precedente alla pensione e' considerato utile agli effetti della anzianita' di iscrizione, ma non e' computato il periodo di godimento della pensione.
4. Le rate di pensione gia' percepite non sono soggette a rimborso.
5. I criteri e le modalita' per l'accertamento delle infermita', ai fini della concessione della pensione di invalidita', sono determinati dal comitato dei delegati.1a
Art. 5
1. In caso di infortunio, la pensione prevista dall'articolo precedente non e' concessa o, se e' stata concessa, e' revocata qualora il danno sia stato risarcito, ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta, ed e' proporzionalmente ridotta nel caso in cui il risarcimento sia inferiore.
2. Agli effetti del comma precedente non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione privata per infortuni stipulata a favore dell'avvocato o del procuratore.
3. In caso di invalidita' dovuta ad infortunio la Cassa e' surrogata nel diritto al risarcimento, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'eventuale assicuratore privato dell'avvocato o del procuratore, di cui al comma precedente, che abbia diritto alla surroga.
Art. 6
1. Sono abrogati l'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e gli articoli 2 e 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 991.
Titolo IV. Delle contribuzioni
Art. 7
1. Il contributo personale obbligatorio annuo, riguardante la previdenza forense, e' dovuto dagli iscritti alla Cassa nelle misure e con le modalita' prescritte dalla tabella A allegata alla presente legge.
2. I contributi che ogni avvocato o procuratore e' tenuto a corrispondere alla Cassa, quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza delle autorita' giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione, sono dovuti per ciascun grado nelle misure, con le modalita' e per gli atti indicati dall'allegata tabella B.
3. I contributi oggettivi sui provvedimenti giurisdizionali sono dovuti nelle misure, con le modalita' e per gli atti indicati dall'allegata tabella C.
4. I contributi oggettivi sui certificati penali sono dovuti nella misura e con le modalita' indicate dall'allegata tabella D.
5. Le percentuali che l'avvocato o procuratore, al quale l'autorita' giudiziaria conferisca un incarico retribuito, e' tenuto a versare alla Cassa, sono dovute nelle misure, con le modalita' e per gli atti indicati dalla tabella E allegata alla presente legge.
6. L'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, l'articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, gli articoli 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e gli articoli 7, 11, 12, 13 e 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono abrogati.
Titolo V. Dei trattamenti previdenziali
Art. 8
1. L'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e' sostituito dal seguente:
"La pensione si consegue:
a) dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di eta';
b) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di eta', se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto i 30 anni di eta' e non i 40;
c) dopo 20 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di eta', se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il quarantesimo anno di eta' ed abbia complessivamente 25 anni di libero esercizio professionale.
In ogni caso l'iscritto puo' esercitare il diritto di riscatto per un periodo massimo di cinque anni, corrispondente al periodo di corso legale di laurea e dell'anno di pratica professionale, versando per ogni annualita' una somma pari al doppio del contributo personale minimo dovuto per l'anno nel quale viene presentata la domanda di riscatto.
Al predetto periodo di cinque anni puo' essere aggiunto un ulteriore periodo massimo di due anni per riscatto di periodi di servizio militare prestato".
Art. 9
1. La Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro superstiti aventi diritto, la pensione, in tredici mensilita' annue, nella misura indicata dalla tabella F allegata alla presente legge.
2. Sono abrogati l'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e le disposizioni la cui applicazione e' stata sospesa da tale articolo, nonche' l'articolo 1, il primo e il secondo comma dell'articolo 3 e l'articolo 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 991.1a
Titolo VI. Dei provvedimenti vari
Art. 10
1. La concessione delle pensioni di anzianita', invalidita' ed indiretta in ogni caso e' subordinata alla dimostrazione che l'iscritto abbia esercitato con carattere di continuita' la libera professione forense rispettivamente per 25, 10 e 5 anni.
Art. 11
1. Gli avvocati e procuratori legali, che esercitino la libera professione forense con carattere di continuita' ed ai quali, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sia stato consentito di corrispondere il contributo personale obbligatorio annuo ridotto a meta', devono regolarizzare la loro situazione contributiva versando alla Cassa l'ammontare dei contributi non versati, con gli interessi del 4,50 per cento.
2. A coloro che risultino gia' percepire la pensione forense ridotta a meta', qualora intendano regolarizzare la loro posizione contributiva, e' corrisposta la pensione intera a decorrere dal primo del mese successivo a quello del versamento previsto dal comma precedente.
3. L'articolo 37 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e l'articolo 16 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sono abrogati.