Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le provvidenze previste dall'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono estese al ripristino degli edifici di centri sociali e di asili-nido, del Monastero dell'Angelo custode - ordine benedettino - di Alcamo e dei conventi delle Benedettine di Alcamo e di Tagliavia in provincia di Palermo, nonche' degli edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprieta' di enti pubblici diversi da quelli gia' indicati dalla citata lettera b), purche' gli edifici medesimi risultino essere stati sottoposti a vincolo, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, in data anteriore agli eventi sismici.
2. Le provvidenze previste dal precedente comma sono estese ai comuni di cui all'articolo 36-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.
Art. 2
1. L'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' modificato come segue:
Alla fine del primo comma e' aggiunto il seguente inciso:
"Tale limite e' elevato a lire 7 milioni quando ricorrano le condizioni previste dalla lettera a) del quinto comma del presente articolo".
Alla fine del secondo comma e' aggiunto il seguente inciso:
"Tale limite e' elevato a lire 8 milioni quando ricorrano le condizioni previste dalla lettera a) del quinto comma del presente articolo".
Al quinto comma, la lettera a) e' sostituita con la seguente:
"a) al 90 per cento della spesa per i proprietari di una sola unita' immobiliare, utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, i quali, pur risultando iscritti per l'anno 1967 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, non risultino iscritti nei ruoli della imposta complementare, nonche' per gli alloggi di proprieta' della Gestione case per lavoratori e per quelli di proprieta' degli enti di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni".
Art. 3
1. L'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, gia' sostituito dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1968, n. 858, e' sostituito dal seguente:
"Le domande di concessione dei contributi per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati debbono essere presentate al sindaco entro il 31 dicembre 1970.
Le domande debbono essere corredate da una dichiarazione degli interessati, convalidata dal sindaco stesso, attestante la proprieta' e la destinazione dell'immobile, e la consistenza del nucleo familiare.
Nella dichiarazione gli interessati debbono altresi' chiedere, per l'eventualita' che il fabbricato non possa essere ricostruito in sito, l'assegnazione di un suolo per lotto singolo o per la formazione di un comparto edilizio nell'ambito delle zone che saranno all'uopo destinate.
Il sindaco provvede all'istruttoria delle domande e invita gli interessati a presentare la perizia dei lavori, qualora la ricostruzione possa avvenire in sito; in caso contrario, promuove in favore degli interessati l'assegnazione delle aree necessarie, che sara' effettuata in base ai criteri di cui all'articolo 5. Ottenuta l'assegnazione dell'area, gli interessati presentano al sindaco la perizia dei lavori di ricostruzione. Le perizie debbono essere presentate entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'invito o del provvedimento di assegnazione.
Le opere previste nelle perizie, se da eseguire in comuni classificati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, devono rispondere alle prescrizioni di edilizia antisismica, contenute nella legge 25 novembre 1962, n. 1684.
Le domande e le perizie con la dichiarazione del sindaco sull'accertamento del danno, con la dichiarazione resa dagli interessati ai sensi del secondo comma del presente articolo e con il parere della commissione edilizia comunale, sono trasmesse all'ufficio del genio civile competente per territorio, per l'approvazione delle perizie e la determinazione dell'ammontare del contributo. Lo stesso ufficio comunica al proprietario l'approvazione della perizia e la determinazione dell'ammontare del contributo; sulla base di telecomunicazione, in pendenza della concessione del contributo da parte dell'ispettorato, il proprietario puo' dare inizio all'esecuzione dei lavori.
Il sindaco, all'uopo autorizzato con delibera del consiglio comunale, puo' chiedere che la dichiarazione sull'accertamento del danno venga sostituita, per tutti i casi interessanti il proprio comune, da un accertamento eseguito direttamente dall'ufficio del genio civile.
Il parere della commissione edilizia comunale deve essere espresso entro 30 giorni dalla data della presentazione del progetto al comune.
Alla concessione del contributo provvede l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.
Ai proprietari di immobili da ricostruire o da riparare, puo' essere accordata dall'ispettorato generale predetto una anticipazione pari al 40 per cento della misura del contributo previsto dalla lettera c) dell'articolo 3.
L'erogazione della residua somma e' corrisposta in base a stati di avanzamento fino all'80 per cento del contributo spettante.
La concessione dell'anticipazione e' revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro sei mesi dalla data del provvedimento con cui e' accordata l'anticipazione, salvo proroga da concedersi, per non piu' di altri 120 giorni e per giustificati motivi, dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.
La concessione dei contributi e la corresponsione della residua somma dovuta a seguito dell'anticipazione eventualmente accordata ai sensi del presente articolo, e' subordinata alla presentazione del certificato catastale di attualita' od alla dimostrazione del possesso dell'immobile, utile agli effetti dell'articolo 1158 del codice civile, nonche' del certificato comprovante la posizione fiscale ai fini del precedente articolo 3.
Il pagamento del contributo e delle eventuali anticipazioni e' effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo sulle somme a tal fine accreditate dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e sulla base di mandati nominativi.
Il sindaco provvede ad informare gli interessati ai fini della riscossione delle somme loro spettanti".12
Art. 4
1. Dopo l'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni; nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' inserito il seguente articolo 6-bis:
"Per la ricostruzione della loro abitazione, i proprietari di immobili distrutti o danneggiati nei comuni sottoposti a trasferimento totale o parziale potranno utilizzare progetti esecutivi predisposti dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.
A tal fine, l'ispettorato generale predetto, dovra' predisporre progetti per vari tipi di fabbricati, in modo da corrispondere alle esigenze di uno o piu' nuclei familiari".
Art. 5
1. Restano valide le domande di contributo presentate nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1968 e l'entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
1. L'articolo 8 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' modificato come segue:
1) alla fine del terzo comma e' soppressa la parola "edilizie" e sono aggiunte le parole: "comprese nei programmi di trasferimento compilati in base al disposto dell'articolo 11";
2) il quarto, quinto e sesto comma sono sostituiti dai seguenti:
"Gli istituti predetti, nonche' le cooperative edilizie formate dai proprietari interessati e loro consorzi, sono autorizzati a sostituirsi, nella progettazione, costruzione e riparazione delle abitazioni, ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 3 e 6, nonche' ad anticipare la differenza fra l'ammontare massimo di tali diritti e l'ammontare della spesa effettiva ritenuta ammissibile.
Ai fini di cui al precedente comma viene stipulata apposita convenzione, in forma pubblica amministrativa, tra i proprietari e i detti istituti, i quali hanno diritto ad iscrivere ipoteca a garanzia della spesa anticipata a norma del precedente comma.
L'anticipazione prevista dal quarto comma del presente articolo sara' rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni al tasso di interesse dell'1,50 per cento.
Fuori dei casi previsti dal presente articolo, la cessione dei contributi di cui all'articolo 3 e' consentita soltanto se effettuata successivamente alla emissione del decreto relativo alla concessione dei contributi suddetti ed ai fini della esecuzione delle opere di ricostruzione".
Art. 7
1. Il termine stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' fissato al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Sono valide le richieste avanzate dagli enti indicati nel predetto articolo nel periodo compreso tra il 26 agosto 1968 e la data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8
1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1968, n. 858, e' sostituito dai seguenti:
"Con la somma di cui al precedente comma si provvede altresi' alle ulteriori spese per la demolizione degli edifici sinistrati e lo sgombero delle macerie, nonche' alle spese per le espropriazioni occorrenti alla sistemazione di baraccamenti, effettuata o da effettuare, e per l'esecuzione delle relative opere ed impianti di interesse comune e di servizi urbani e sociali complementari ai baraccamenti stessi.
Il Ministero dei lavori pubblici e' altresi' autorizzato a provvedere, con imputazione alla spesa anzidetta, al finanziamento delle infrastrutture occorrenti per gli edifici prefabbricati e per le baracche installati a scopo di ricovero o di assistenza da privati o da enti nazionali ed esteri nell'ambito dei centri baraccati".
Art. 9
1. L'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1968, n. 241, e' sostituito dal seguente:
"Le aree abbandonate ai sensi del precedente articolo 4 passano a far parte del patrimonio comunale.
Qualora esse risultino utilizzabili a fini edilizi in base ai piani particolareggiati di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, lo Stato puo' richiederle gratuitamente ai comuni, e, a seconda della destinazione prevista dai piani, eseguirvi opere indicate dall'articolo 1, o assegnarle in proprieta', con i criteri dell'articolo 5, per la ricostruzione di edifici privati.
Nello stesso modo sono utilizzati, compatibilmente con le previsioni dei piani particolareggiati, i relitti delle aree acquisite allo Stato per l'attuazione dei piani stessi.
Nel caso di assegnazione a privati, ove la licenza edilizia non sia richiesta entro sei mesi dall'assegnazione o la costruzione non sia ultimata entro due anni dal rilascio della licenza, le aree di cui al primo comma tornano a far parte del patrimonio comunale, verso rimborso allo Stato, ove trattasi di aree espropriate, del loro valore d'esproprio".
Art. 10
1. I termini per la presentazione delle domande previste dagli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968 n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e i termini per la presentazione delle domande previste dall'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 240, si intendono prorogati di 90 giorni.1
Art. 11
1. Il termine del 31 dicembre 1968 previsto dal primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e' prorogato al 31 dicembre 1970 a favore dei lavoratori autonomi residenti nei comuni indicati dall'articolo 26 della presente legge.1